CCNL Commercio (confesercenti) Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a valere per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi
ACCR 15-03-2011
Parte 1
Assetti Contrattuali
IPOTESI DI ACCORDO
15 Marzo 2011
Assetti contrattuali
La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.
Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, si condivide di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali attraverso una sperimentazione per l’arco di vigenza del presente CCNL.
A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Parte 2
Validità E Sfera Di Applicazione Del Contratto
Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato – distribuzione e servizi – che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le parti individuano nella sfera di applicazione due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:
– dettaglio/ ingrosso tradizionale;
– distribuzione moderna e organizzata;
– importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
– ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore “servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
– ICT;
– servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
– ausiliari dei servizi.
Parte 3
Classificazione – Norma Transitoria
Art. … – Classificazione – Norma transitoria
Nell’ambito della classificazione del personale le parti, anche in coerenza con la suddivisione operata nell’ambito della sfera di applicazione, concordano di istituire una Commissione tecnica che definisca entro ….. le esemplificazioni delle figure professionali distinguendole in base al settore di attività in cui il lavoratore è chiamato ad operare, ferma restando in ogni caso l’unicità dei livelli e delle declaratorie contrattuali.
A tal fine, le Parti concordano che le figure professionali dovranno essere suddivise e definite all’interno della due macroaree Commercio e Servizi e che sarà compito della Commissione stessa valutare la coerenza fra le declaratorie, le relative esemplificazioni e le aree professionali.
Parte 4
Parte Speciale Settore Ict – Classificazione
Parte speciale settore ICT
Art. … – Classificazione
In considerazione delle caratteristiche del settore dell’Information and Communication Technology e, in particolare:
– della continua evoluzione delle tecnologie,
– dei periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze dei singoli profili professionali,
– degli adeguamenti e rivisitazioni degli organici delle imprese ICT,
anche gli aspetti contrattuali legati alla classificazione delle professionalità con i relativi livelli di inquadramento devono assolutamente fondarsi su approcci innovativi.
Elementi di base:
Principali aree di attività delle aziende ICT:
– Auditing/Test
– Telecomunicazioni/Reti
– Web
– Informatica …
Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al tit. III, capo I del CCNL Terziario, i profili Professionali ICT nelle Aziende ICT saranno oggetto di approfondimento e verifica da parte della Commissione di cui all’art. … (classificazione – norma transitoria), che adotterà i seguenti criteri di riferimento per consentire il corretto posizionamento di qualsiasi risorsa ICT all’interno dell’organigramma di una impresa ICT.:
– i ruoli, le competenze e la loro combinazione, dovranno presentare un livello di dettaglio tale da non renderli condizionabili dall’evoluzione tecnologica garantendone validità nel tempo. In particolare, la declinazione delle competenze è stata legata al ciclo di vita del prodotto/servizio ICT offerto;
– le figure saranno individuate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.
Parte 5
Parte Speciale Settore Ict – Reperibilità
Art. … – Reperibilità
Esclusivamente per il settore dell’ICT, la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.
A tale proposito, l’Istituto sarà oggetto di apposito approfondimento nel corso dei lavori della Commissione di cui all’art. … (classificazione – norma transitoria)
Parte 6
Classificazione Settore Distribuzione Del Farmaco – Nuovo Profilo Professionale
Art. … – Classificazione settore distribuzione del farmaco – nuovo profilo professionale
Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al tit. III, capo I del CCNL Terziario, le Parti concordano di inserire il seguente profilo professionale nel V livello della vigente classificazione:
Allestitore di commissioni nei magazzini d’ingrosso medicinali con l’ausilio di supporti informatici.
Il suddetto inquadramento e la sua permanenza al quinto livello della classificazione sarà oggetto di approfondimento ed apposito accordo da parte della Commissione di cui all’art. … (classificazione – norma transitoria).
Parte 7
Contrattazione – Procedure Per Il Rinnovo (ex Art. 4)
Titolo II – Contrattazione
Capo … – Livello nazionale
Art. … – Procedure per il rinnovo (ex art. 4)
Il contratto nazionale avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Qualora una delle parti violi il periodo di “tregua sindacale” di cui al precedente comma, l’altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto in tale periodo.
Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al primo comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di “tregua sindacale”.
In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
Capo II – Secondo livello di contrattazione
Premessa
Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina della contrattazione di secondo livello, con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli.
Parte 8
Criteri Guida (ex Art. 7 – Criteri Guida)
Art. … – Criteri guida (ex Art. 7 – Criteri guida)
Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’esercizio di tale livello di confronto:
– la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;
– la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;
– le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
– non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti.
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto.
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro. dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confesercenti.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. … in materia di elemento economico di garanzia.
Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. … in materia di elemento economico di garanzia.
Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. … in materia di elemento economico di garanzia.
Parte 9
Contenuti
Art. ….. – Contenuti
Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.
Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.
Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla sezione IV contenute nei seguenti titoli:
– titolo I, escluse le previsioni contenute nel capo II;
– titolo III;
– titolo V, capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, primo comma, 147, 149 -153.
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.
Parte 10
Modalità Di Presentazione Della Piattaforma (ex Art. 8)
Art. … – Modalità di presentazione della piattaforma (ex art. 8)
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle Confesercenti territoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e alla Confesercenti Nazionale, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.
Norma transitoria
In via transitoria, le parti concordano che il periodo indicato dal primo comma del presente articolo troverà applicazione decorsi 18 mesi dalla data di stipula del presente accordo
Dichiarazione Congiunta
Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l’impegno, reciprocamente già assunto nei precedenti rinnovi del CCNL 8.11.94, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l’efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
Parte 11
Modalità Di Verifica (ex Art. 9)
Art. … – Modalità di verifica (ex art. 9)
Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere alla denuncia alla Confesercenti e alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.
L’esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 45 giorni dalla data della richiesta.
In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità.
Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dagli artt. ….. (ex artt. 7, 6 e 10), Confesercenti o le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull’applicabilità.
Parte 12
Crisi, Sviluppo, Occupazione, Mezzogiorno
Art. ….. – Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno
Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati:
– il superamento di situazioni di crisi;
– lo sviluppo economico e occupazionale;
– l’avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell’attività;
– le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi
potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL, ad esclusione dei seguenti:
– il trattamento economico di cui alla sezione IV, titolo V, Capo XIII e XIV;
– le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell’art. 148;
– i permessi retribuiti, di cui all’art. 146, primo comma;
– gli istituti di cui alla Sezione I, Titoli I, II, III e IV;
– gli istituti previsti dalla Sezione II e III;
– la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. 95, 97, 115 e 116;
– gli istituti di cui agli art. 118 e 132.
Tali intese saranno definite tramite il supporto della Confesercenti territoriale o direttamente a livello aziendale.
Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del Sud Italia.
Parte 13
Elemento Economico Di Garanzia
Art. … – Elemento economico di garanzia
L’elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:
– verrà erogato con la retribuzione di novembre 2013;
– compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante, secondo quanto previsto dall’art. 191, in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013.
– per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all’art. 76;
– l’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
– l’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2011;
– si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del presente rinnovo;
– importo:
Quadri, I e II livello | III e IV livello | V e VI livello | |
Aziende fino a 10 dipendenti | 115 euro | 100 euro | 85 euro |
Aziende a partire da 11 dipendenti | 140 euro | 125 euro | 110 euro |
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti convengono che l’applicazione dei seguenti istituti da luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:
– lavoro straordinario
– lavoro supplementare
– compensi per clausole elastiche e flessibili
– lavoro a turno
– lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro-lavoro notturno
– premi variabili di rendimento
– ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa.
Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all’art. 1, comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%.
Parte 14
Bilateralità E Welfare Contrattuale – Premessa
Titolo IV – Bilateralità e welfare contrattuale
Art. 17 – Premessa
Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull’opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
Parte 15
Bilateralità – Ente Bilaterale Nazionale
Capo I – Bilateralità
Art. 18 – Ente Bilaterale Nazionale
Idem
Parte 16
Analisi Di Problemi Settoriali Da Parte Dell’ente Bilaterale Nazionale
Art. 19 – Analisi di problemi settoriali da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale
Idem
Parte 17
Enti Bilaterali Territoriali
Art. 20 – Enti bilaterali territoriali
Idem
Parte 18
Finanziamento Enti Bilaterali Territoriali
Art. 21 – Finanziamento Enti Bilaterali territoriali
Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell’art. 3, dell’accordo di rinnovo 20 gennaio 1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.
Dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, l’e.d.r. di cui al comma precedente viene calcolato sullo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
Avviso comune in materia di enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Nel ribadire l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, le parti riconfermano i contenuti dell’avviso comune dell’8 aprile 2009 in materia di ammortizzatori sociali.
Nota a verbale
Le parti stipulanti la presente Ipotesi di Accordo si impegnano a favorire e supportare la costituzione degli EBT nei livelli territoriali privi di bilateralità, con l’impegno a completare la costituzione di Enti Bilaterali Regionali entro il mese di dicembre 2011.
Le parti stipulanti la presente Ipotesi Accordo si impegnano a implementare le buone prassi esistenti già a livello di Bilateralità territoriale volte a favorire interventi a sostegno dell’avvio e della modernizzazione delle attività delle micro imprese.
Parte 19
Welfare Contrattuale – Fondo Est (ex Art. 95)
Capo II – Welfare contrattuale
Art. … – Fondo ASTER (ex art. 95)
Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo ASTER), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 115, del presente contratto.
Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 115, del presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo a carico dell’azienda, pari a:
– per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
– per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
Con decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo a carico dell’azienda sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.
A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
– ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 10,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
– ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo ASTER, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali;
È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3.
La quota una tantum individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.
Il regolamento del Fondo può potrà consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con i limiti previsti dal regolamento.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo ASTER). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 6 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL
Parte 20
Assistenza Sanitaria Quadri
Art. 115 – Assistenza sanitaria Quadri
All’art. 115 CCNL 23 luglio 2008 vengono aggiunti i seguenti commi:
A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:
– ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195;
– ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dalla citata Cassa sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali;
A decorrere dal mese di dicembre 2011 i Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL dovranno essere iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S) secondo la Convenzione in essere, previa armonizzazione Statutaria da effettuarsi entro il mese di giugno 2011.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Cassa dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, si provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente contratto, un apposito studio. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
Parte 21
Procedure
Art. 37 – Procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 80, dal Decreto Legislativo 29.10.1998 n. 387 e dalla Legge n. 183 del 4.11.2010, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale ovvero l’Associazione imprenditoriale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, dal Decreto Legislativo n. 387/98 e dalla Legge 183 del 2010 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 38.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Parte 22
Commissioni Di Certificazione
Art. 37 bis – Commissioni di certificazione
Le parti convengono che all’interno degli enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione di:
– contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
– rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione di cui al presente articolo saranno definiti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
Parte 23
Collegio Arbitrale
Art. 38 – Collegio arbitrale
Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale é addetto il lavoratore.
L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa,. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010 n. 183, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 412 c.p.c. relative all’efficacia ed all’impugnabilità del lodo stesso.
In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi art. 38 bis, opererà secondo le modalità di cui all’art. 412 quater c.p.c..
Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Parte 24
Clausola Compromissoria
Art. 38 bis – Clausola Compromissoria
Le parti concordano la possibilità di pattuire nell’ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui l’art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX.
La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino .
La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.
Parte 25
Tentativo Di Composizione Per I Licenziamenti Individuali
Art. 39 – Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, possono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Parte 26
Rapporto A Tempo Parziale
Art. 72 – Rapporto a tempo parziale
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti
a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti
d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro. Altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.
In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Parte 27
Previdenza Complementare E Fondi Interprofessionali – Fondo Di Previdenza Complementare Fonte
Titolo II – Previdenza complementare e fondi interprofessionali
Art. 96 – Fondo di previdenza complementare Marco Polo
Premesso che il Fondo Pensione Marco Polo è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
– dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;
– dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.
La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.
Le parti, tuttavia, concordano sull’esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 20 gennaio 1997.
Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 20 gennaio 1997possono deliberare la confluenza in Marco Polo.
Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 20 gennaio 1997, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a Marco Polo versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 20 gennaio 1997.
Le Parti convengono che per effetto dell’Accordo 15 settembre 2010 la forma pensionistica complementare di cui al Fondo Pensione Marco Polo è stata trasferita al Fondo Pensione Fonte. Il Fondo Pensione Fonte è pertanto il Fondo di Previdenza Complementare di riferimento per tutti i lavoratori di cui al presente CCNL.
Parte 28
Formazione Continua For.te.
Art. 97- Formazione continua FONTER
Le Parti individuano in FONTER (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Dichiarazione delle parti
Le parti, nel riconfermare l’importanza svolta dalla previdenza complementare nell’ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Parte 29
Periodo Di Prova
Art. 106 – Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri e Primo Livello 6 mesi
Secondo e Terzo Livello 60 giorni
Quarto e Quinto Livello 60 giorni
Sesto e Settimo Livello 45 giorni
Ai sensi dell’art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Parte 30
Indennità Di Funzione
Art. 114 – Indennità di funzione
A decorrere dal 1° luglio 1987 o se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell’azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione pari a euro 30,99 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A decorrere dal 1° gennaio 1991 l’indennità di funzione è incrementata a euro 51,65 lordi per 14 mensilità.
L’aumento di cui al precedente comma non è assorbibile.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 l’indennità di funzione è incrementata di euro 77,47 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l’indennità di funzione è incrementata di euro 51,65 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.
A partire dal 1° luglio 2008 l’indennità di funzione dei quadri è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.
A partire dal 1° gennaio 2013 l’indennità di funzione dei quadri è incrementata di 10,00 euro per 14 mensilità.
Parte 31
Investimenti Formativi – Quadrifor
Art. 116 – Investimenti formativi – QUADRIFOR
Al fine di valorizzare l’apporto dei Quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti convengono sull’opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l’attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.
Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all’impresa.
Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti nel titolo VI-B, Prima Parte, del presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell’impresa.
A tal fine le parti, previa armonizzazione Statutaria da effettuarsi entro il mese di giugno 2011, individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario, l’ente cui le imprese faranno riferimento per offrire ai Quadri opportunità di formazione nell’ambito delle finalità di cui al primo comma.
Il contributo obbligatorio annuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 75,00 (settantacinque/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) a carico azienda e euro 25,00 (venticinque/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
Parte 32
Lavoro Domenicale
Art. 141 – Lavoro domenicale
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del terziario e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello.
In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento.
In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le Parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all’entrata in vigore del CCNL 23 luglio 2008 di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.
Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende – al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative – hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale.
Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
– le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
– i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.
Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.
In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori – anche con orario di lavoro a tempo parziale – che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 137.
La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente CCNL.
Dichiarazione delle parti
Le parti convengono che i trattamenti economici maggiorazioni di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 93/2008, convertito nella Legge n. 126/2008.
Parte 33
Permessi Retribuiti
Art. 146 – Permessi retribuiti
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (1) per le aziende fino a 15 dipendenti.
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore:
– 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992;
– 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993;
– 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994.
Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell’art. 121.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione.
In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro.
———-
(1) Le 56 ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:
1° gennaio 1982: 24 ore
1° luglio 1984: 12 ore
1° gennaio 1985: 12 ore
1° gennaio 1986: 8 ore
Art. 176 – Trattamento economico di malattia
Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi
della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell’art. 175, l’integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 50% per il terzo ed il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.
Non sono computabili, ai soli fini dell’applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:
– ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
– evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
– sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all’art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto – ai sensi dell’art. 2, della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 – a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell’anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 178 e 183 né agli apprendisti.
In attuazione dell’art. 20 del D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, le Parti convengono che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell’INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal presente articolo, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all’INPS.
Contestualmente, le Parti confermano di affidare ad un’apposita Commissione il compito di valutare, in un’ottica di ottimizzazione dei costi, ulteriori facoltà connesse all’esonero dal pagamento del contributo all’INPS.
La suddetta Commissione dovrà esaurire il compito ad essa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.
Parte 34
Primi 60 Giorni Di Malattia – Patologie Gravi
Art. 181 bis
Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 181, per i lavoratori affetti da patologie gravi di cui al comma 3 del precedente articolo, i primi 60 giorni del periodo di cui al comma 1 del medesimo art. 181 saranno indennizzati nella misura prevista al n. 3 lett. B dell’art. 176.
Parte 35
Normativa – Provvedimenti Disciplinari
Art. 227 – Normativa provvedimenti disciplinari
L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Parte 36
Dimissioni
Capo IV – Dimissioni
Art. 241 – Dimissioni
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 236.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Quadri e I Livello 45 giorni di calendario
Il e III Livello 20 giorni di calendario
IV e V Livello 15 giorni di calendario
VI e VII Livello 10 giorni di calendario
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I Livello 60 giorni di calendario
II e III Livello 30 giorni di calendario
IV e V Livello 20 giorni di calendario
VI e VII Livello 15 giorni di calendario
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I Livello 90 giorni di calendario
II e III Livello 45 giorni di calendario
IV e V Livello 30 giorni di calendario
VI e VII Livello 15 giorni di calendario
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Parte 37
Aumenti Retributivi Mensili
Art. 200 – Aumenti retributivi mensili
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
Livelli | Decorrenza 1/1/2011 | Decorrenza 1/9/2011 | Decorrenza 1/4/2012 | Decorrenza 1/10/2012 | Decorrenza 1/4/2013 | Decorrenza 1/10/2013 | Totale |
Quadro | 17,36 | 22,57 | 26,04 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 149,31 |
I | 15,64 | 20,33 | 23,46 | 25,02 | 25,02 | 25,02 | 134,49 |
II | 13,53 | 17,59 | 20,29 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | 116,33 |
III | 11,56 | 15,03 | 17,34 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 99,43 |
IV | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 86,00 |
V | 9,03 | 11,75 | 13,55 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 77,68 |
VI | 8,10 | 10,54 | 12,17 | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 69,75 |
VII | 6,94 | 9,03 | 10,42 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 59,69 |
Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo con la retribuzione del mese di marzo
Parte 38
Decorrenza E Durata
Art. 236 – Decorrenza e durata
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Parte 39
Protocollo Aggiuntivo Operatori Di Vendita – Trattamento Economico Di Malattia E Infortunio
Protocollo aggiuntivo operatori di vendita
Art. 12 – Trattamento economico di malattia e infortunio
Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento:
Anni di ininterrotta anzianità | Conservazione del posto | Corresponsione della retribuzione | Corresponsione di mezza retribuzione |
presso l’azienda | in mesi | mensile intera fino a mesi | mensile per altri mesi |
a) Fino a 6 anni | 8 | 5 | 3 |
b) Oltre 6 anni | 12 | 8 | 4 |
Parte 40
Trattamento Economico
Art. 15 – Trattamento economico
A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di Vendita verrà erogato il seguente aumento salariale:
Decorrenza | 1/1/2011 | 1/9/2011 | 1/4/2012 | 1/10/2012 | 1/4/2013 | 1/10/2013 | Totale |
I categoria | 9,44 | 12,28 | 14,16 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 81,18 |
II categoria | 7,92 | 10,30 | 11,88 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 68,14 |
L’aumento salariale di cui al presente articolo può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
A decorrere dalle scadenze appresso indicate, il fisso mensile degli Operatori di Vendita sarà, pertanto, il seguente:
Decorrenza | 1/1/2011 | 1/9/2011 | 1/4/2012 | 1/10/2012 | 1/4/2013 | 1/10/2013 |
I Categoria | 879,27 | 891,55 | 905,71 | 920,81 | 935,91 | 951,01 |
II Categoria | 734,58 | 744,88 | 756,76 | 769,44 | 782,12 | 794,8 |
Indennità di contingenza | |
I Categoria | 530,04 |
II Categoria | 526,11 |
Per l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima liquidazione periodica.
Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato. Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente articolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono che restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da contratti provinciali stipulati con riferimento a tale categoria anteriormente all’entrata in vigore del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica sindacale in atto, nel corso della vigenza del presente contratto non saranno stipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento economico e/o normativo degli Operatori di Vendita.
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