CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2017, n. 16808
Tributi – Riscossione – Iscrizione di ipoteca – Prova della notifica delle cartelle di pagamento – Avviso di ricevimento della raccomandata
Ritenuto in fatto
Equitalia E.TR. spa notificava a R.G. plurimi avvisi di iscrizione di ipoteca a norma dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per la somma complessiva di euro 1.083.632, pari al doppio del debito tributario scaduto e non pagato.
Contro l’iscrizione di ipoteca R.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari che con sentenza n. 230 del 2010 lo accoglieva, disponendo la cancellazione della iscrizione di ipoteca.
L’agente della riscossione Equitalia E.T.R. spa proponeva appello; il contribuente si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale, con sentenza del 21.10.2011, rigettava l’appello principale osservando che la produzione da parte dell’agente della riscossione delle copie conformi degli avvisi di ricevimento delle cartelle, unitamente agli estratti di ruolo indicativi dei debiti ai quali le cartelle si riferivano, non costituiva prova sufficiente dell’avvenuta notificazione della cartelle sottostanti alla iscrizione di ipoteca, poiché l’art. 26 comma 4 obbliga il concessionario a produrre la matrice o la copia della cartella di pagamento, e tale obbligo deve ritenersi sussistente anche oltre il termine di cinque anni e fino a quando l’esattore avrà riscosso il credito in esse indicato; riteneva irrilevante l’avvenuta esibizione degli estratti di ruolo. Pertanto rigettava l’appello sul preliminare rilievo della mancata dimostrazione della avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento sottese alla iscrizione di ipoteca; dichiarava assorbiti gli altri motivi di appello principale. Rigettava l’appello incidentale del contribuente.
Contro la sentenza di appello Equitalia Sud spa ricorre per due motivi.
Il contribuente non resiste.
Considerato in diritto
1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 2697 cod.civ., nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto necessario, ai fini della prova della avvenuta notifica della cartella di pagamento, non solo la produzione dell’avviso di ricevimento, ma anche della copia della cartella stessa.
Il motivo è fondato. La prova della avvenuta notificazione della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta è costituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata sottoscritto dal destinatario che in tal modo conferma di avere ricevuto il plico postale, mentre la circostanza che quel plico contenesse effettivamente la cartella di pagamento, sottesa alla iscrizione di ipoteca, è provato dal numero seriale della cartella trascritto nell’avviso di ricevimento e dalla produzione degli estratti di ruolo al quale si riferisce la cartella avente il numero seriale riportato nell’avviso di ricevimento. In proposito deve essere ribadito l’orientamento interpretativo, più volte espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di notifica della cartella esattoriale a norma dell’ art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova della avvenuta notificazione è compiutamente assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario, al fine di vincere la eccezione di omessa notificazione formulata dal destinatario dell’atto, che l’agente della riscossione produca anche la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod.civ., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016, Rv. 641156 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 – 01).
2.Secondo motivo: “insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Il motivo è assorbito.
In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata. Poiché la Commissione tributaria regionale ha dichiarato assorbita ogni altra questione a seguito dell’accoglimento (erroneo) della eccezione di mancata dimostrazione della avvenuta notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento, la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, perché proceda al giudizio di rinvio, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato con riguardo alla ritualità della notificazione. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.