COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Firenze – Sentenza n. 2096 del 2 dicembre 2015
ICI -IMPONIBILITA’ – IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO E DESTINATI AD ATTIVITA’ DIDATTICA – NON ESENTI AI FINI ICI
Il Comune di Arezzo appellava la decisione del giudice provinciale che ha accolto i ricorsi riuniti di parte contribuente quanto al tributo ICI per gli anni 2005 e 206 relativo ad immobili che, ad avviso dell’Amministrazione Comunale, non sarebbero stati utilizzati secondo la previsione di cui all’art. 87, comma 1, lett. C) D.p.r. 91786 e quindi non fruenti di esenzione in quanto non direttamente posseduti dalla proprietà ancorché destinati al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Ente (qui, …………..), il tutto secondo la previsione di cui all’art. 7 L. 504/1992 in raccordo col Regolamento Comunale relativo all’ICI. Infatti, sempre secondo il Comune, la proprietà aveva concesso gli immobili in comodato gratuito alla ……….di Arezzo per poi essere ceduti in sub comodato gratuito alla Scuola …………. Cooperativa a S.r.l. di natura commerciale, ma a tanto replicando la parte privata con l’assumere come, ai fini dell’esenzione, unicamente rilevasse l’esclusivo utilizzo degli immobili secondo gli scopi istituzionali dell’ente indipendentemente dalla titolarità del possesso, a tacere del fatto che uno degli immobili era adibito ad uso di una propria comunità di …..
Il giudice provinciale accoglieva dunque i ricorsi riuniti sul presupposto per il quale, indipendentemente dai passaggi relativi al possesso, la proprietà ha sempre e comunque destinato gli immobili non per scopi commerciali, ma per scopi esclusivamente didattici, peraltro a nulla rilevando il Regolamento Comunale rispetto “allo spirito della legge introduttiva dell’imposta che è finalizzato alla concessione della esenzione Ici alle strutture edilizie che consentono il dispiegamento di una attività, come quella didattica, fondamentale ed espressamente tutelata dalla Carta Costituzionale”( cfr. decisione impugnata).
Appella dunque il Comune di Arezzo e controdeduce la parte privata che, entrambe, reiterano le argomentazioni già rese in prime cure : in particolare, l’Istituto appellato pregiudizialmente osserva come altra Sezione di questa C.T.R. (Sezione 25, n. 502510) abbia ritenuto, per l’anno di imposta 1999 (recante la stessa identica materia del contendere e le stesse parti in lite), di dare ingresso alle proprie tesi, con la processuale conseguenza di efficacia del giudicato esterno anche sull’odierno contenzioso, al riguardo richiamando la sentenza 139162006 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione. Va precisato come in queste more sia intervenuta decisione della S.C. (n. 8652/15) che, su ricorso della comparente Amministrazione Comunale avverso la decisione di altra Sezione di questa C.T.R. Toscana (n.l43/08/2011 del 25/11/2011), ha cassato la decisione del giudice regionale rinviando (anche per le spese) ad altra Sezione della stessa C.T.R., sostanzialmente al riguardo assumendo la violazione e la falsa applicazione dell’art, 2909 C.C. (cioè dell’intervenuto giudicato esterno su decisione di altro giudice regionale – n. 50252010) in considerazione dell’inesistenza, in specie, di un accertamento del fatto (non essendo in discussione che gli immobili fossero di proprietà dell’……. ed utilizzati da altro soggetto pur per fini didattici), ma, diversamente, delle sue (del fatto) conseguenze giuridiche se cioè questo fosse rilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione pretesa dall’Istituto ,conclusivamente dunque ritenendo che su tale valutazione non potesse mai formarsi il giudicato, del pari ritenendo, quanto al merito, come non potesse operare la nonna agevolatrice ICI (art. 71° comma lett. i D.lgs. 50492) in caso di indiretto utilizzo dell’immobile da parte dell’Ente proprietario ancorché per finalità di pubblico interesse. Così delineato il processo, seguono i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto il gravame interposto dal Comune di Arezzo. L’attività didattica è qui incontestabilmente svolta da soggetto diverso (…….. S.r.l. comodatario) anziché da quello della titolarità della proprietà (……………, comodante) e tanto integra il presupposto della legittima imponibilità del tributo ICI al soggetto titolare, a questo non competendo l’esenzione di cui all’art. 7comma I, 1ett.i) D.lgs. 5041992. Non può infatti darsi luogo ad una sorta di soggettiva omologazione paritaria tra comodante e comodatario (pur entrambi svolgendo “meritoria” attività didattica, ma su evidenti e diversi presupposti in termini di diritto reale sull’immobile) sol considerando come la concessione ad altri del proprio diritto reale di possesso implichi, ex se, l’esclusione dall’attività (se non, di fatto, la oggettiva rinuncia ad essa) da parte del soggetto concedente in favore del diverso soggetto comodatario, peraltro, a ben vedere, a nulla rilevando le condizioni d’uso (gratuito ovvero oneroso) del bene, unicamente invece assumendo decisiva importanza la scissione tra possesso ed esercizio dell’attività non produttiva di reddito dovendosi “escludere che il beneficio” (esentativo dal tributo, ndr) “possa spettare,” siccome costantemente afferma la giurisprudenza di legittimità (in ultimo, Cass. n. 8652/2015) “in caso di utilizzazione indiretta pur se assistita da finalità di pubblico interesse, a tacer del fatto per cui in specie non contestatamene si versa, a tanto concedere, in ipotesi di esercizio di scuola privata a pagamento gestita da ente ecclesiastico. E’ infatti non contestabile che il legislatore, nell’introdurre il tributo ICI, abbia inequivocabilmente escluso dalla applicabilità del tributo, in applicazione dell’art. 7, comma l, lett,. i) , D.lgs. 509/1992, quelle attività perequabili alle assistenziali, culturali ed altro, ma nulla ha detto, a fini esentativi, quanto alle attività (come quella di specie) commerciali od a fini lucro (art. 16, lett. b) decreto citato) che dunque debbono essere ricompresse nella debenza del tributo medesimo. Non potrà poi infine sottacersi come la stessa Corte Costituzionale (Ord.ze 429/2006 e 19/2007), chiamata a valutare la correlata questione relativa all’art. 59 D.lgs. 446/97, abbia affermato l’esigenza di riconoscere come riunita in uno stesso soggetto la persona giuridica soggetto passivo di imposta ed il soggetto utilizzatore del bene immobile: esiste dunque un complessivo quadro normativo ed interpretativo che non consente una diversa concezione, a fini esentativi dal tributo ICI, di scissione tra possesso ed esercizio dell’attività, le cui conseguenze anche qui necessariamente si rinvengono nell’esigenza di unità tra i due soggetti ai fini del beneficio. Quanto poi alla residuale questione (sollevata da parte contribuente) relativa al preteso intervenuto giudicato esterno di altra pronuncia di questa C.T.R. (502510) comune alle parti e recante identica materia del contendere, va osservato come in effetti il giudicato esterno può unicamente qui formarsi ed influire sulle questioni di fatto (peraltro pacifiche), ma non sulla valutazione giuridica delle stesse (cfr. anche Cass. 86522015), con ogni conseguenza processuale di reiezione delle argomentazioni in parte qua rese dalla parte privata che, peraltro, in sede dibattimentale pur invitata a rendere le proprie valutazioni sul punto, ha ritenuto di rimandare la questione alla ulteriore valutazione del giudice di legittimità. La questione di possibile variegata interpretazione (segnatamente sulla questione del formarsi del giudicato esterno), consiglia la compensazione delle spese anche per il grado.
P.Q.M.
Accoglie l’appello del Comune di Arezzo. Spese compensate.
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