Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco, nell’ambito di una controversia avente a oggetto un avviso di accertamento con metodo induttivo nei confronti di una Società.
I giudici di legittimità, in via preliminare, ha dichiarato non fondata l’eccezione, sollevata dalla parte contribuente, di inammissibilità del gravame per tardività, ex art. 327 Cod. proc. civ.; e ciò in applicazione del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. n. 14594/2016 “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325, c.p.c.,salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”.
Per cui nel caso di specie vi è stata dunque una prima notifica tempestiva, ma “meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Sez. Un., 14916/2016), e poi una seconda notifica che, per quanto stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, ha avuto l’effetto di rendere l’impugnazione comunque ammissibile.
Nell’ordinanza in commento si evidenzia che “la ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso, ad essa non imputabile, in quanto dipendente da disfunzione del sistema generale di notifica degli atti a mezzo PEC utilizzato dall’Avvocatura Generale dello Stato, si èimmediatamente attivata senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse, la rinnovazione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (Cass. 5974/2017), riprendendo il procedimento notificatorio e completandolo, a distanza di pochi giorni dalla prima tentata notifica, entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., fissato dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/2016, così conservando gli effetti collegati alla notifica originaria.”.
Alla luce di quanto statuito dall’ordinanza in esame, parrebbe che, da oggi in poi, nel caso in cui una qualunque disfunzione di sistema ritardi la notifica, anche la parte privata potrà sfruttare il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14594/2016, attivandosi prontamente e diligentemente, entro la metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c. (quindi, nel processo tributario, entro trenta giorni, salvo, per prudenza, si voglia far riferimento al termine previsto per il processo civile, nel qual caso occorrerebbe attivarsi entro quindici giorni), per riprendere la procedura notificatoria.