CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2017, n. 20431
Tributi – Accertamento analitico-induttivo – Gestione antieconomica dell’impresa – Prove contrarie – Valutazione del giudice tributario – Necessità
Rilevato che
Con sentenza in data 29 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 39/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva accolto il ricorso della C.A. srl contro l’avviso di accertamento IRES, IVA 2008. La CTR osservava in particolare che l’Ente impositore aveva correttamente utilizzato gli strumenti accertativi di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973, il 54, 55, d.P.R. d.P.R. 633/1972, essenzialmente perché si evidenziava l’antieconomicità costante dell’attività imprenditoriale della società contribuente nelle annualità fiscali oggetto di verifica, tra cui quella in contesto, peraltro affermando l’inidoneità delle contro allegazioni della società contribuente stessa ad inficiare detto supporto fattuale/argomentativo dell’atto impositivo impugnato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che
Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ. – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973, 2727, 2729, cod. civ., 62 bis, 62 sexies, d.l. 331/1993, poiché la CTR ha basato il proprio giudizio di validazione dell’avviso di accertamento impugnato esclusivamente sulla antieconomicità gestionale, non essendo ciò sufficiente per una corretta applicazione di dette disposizioni legislative.
Con il terzo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 54, 17, sesto comma, d.P.R. 602/1973 e della giurisprudenza della Corte UE, poiché la CTR ha ritenuto di poter automaticamente estendere il criterio della “antieconomicità gestionale” dal settore delle imposte dirette a quello dell’IVA.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.
Va infatti ribadito che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi, ed in tale contesto è ammissibile un accertamento analitico – induttivo, il quale tenga conto delle poste passive indicate dal contribuente, per ricostruire i ricavi effettivi;
trattasi, in tal caso, non già di accertamento induttivo “tout court”, ma di accertamento analitico – induttivo, che è sempre legittimo quando l’esposizione dei ricavi sia talmente ridotta rispetto ai costi da indurre a ritenere antieconomica la gestione» (Sez. 5, Sentenza n. 20422 del 21/10/2005, Rv. 585383 – 01); che «In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638203 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18232 del 16/09/2016, Rv. 641056 – 01).
Risulta evidente che la CTR abruzzese ha correttamente applicato al caso di specie tali principi di diritto e quindi va escluso che abbia consumato le violazioni/false applicazioni di legge ascrittegli dalla società contribuente. Ciò appunto in quanto ha rilevato che, correttamente l’atto impositivo impugnato si basa sulla persistente condotta “antieconomica” della società contribuente stessa, così scaricandosi su di essa l’onere di dare adeguate giustificazioni di tale anomalia gestionale e quindi in ultima analisi la correttezza del “dichiarato fiscale”.
Con il secondo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – la ricorrente si duole di omesso (insufficiente) esame di fatti decisivi controversi, poiché la CTR ha in modo del tutto apodittico svalorizzato le puntuali giustificazioni date a contrasto della contestazione di “antieconomicità gestionale” basante l’avviso di accertamento impugnato.
La censura è fondata, ancorché la stessa debba essere ricondotta alla previsione di cui all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La contribuente, osservando il principio di autosufficienza del ricorso, ha specificamente riprodotto ed indicato le proprie allegazioni difensive e relative prove documentali che, secondo onere, le spettavano a giustificazione della riscontrata e contestata anomalia gestionale.
In ordine a tali allegazioni e contro prove il giudice tributario di appello – pur come detto correttamente interpretando/applicando le norme sostanziali pertinenti al caso di specie – si è limitato ad osservare che «Né le giustificazioni addotte dalla contribuente appaiono ragionevolmente tali da superare quanto affermato dall’A.F.».
E’ evidente che tale, apodittica e meramente assertiva, affermazione concretizza platealmente una motivazione meramente “apparente” che, ponendosi ben al di sotto del “minimo costituzionale”, irrimediabilmente vizia la pronuncia (cfr. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, rigettati il primo ed il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame che terrà conto dei rilievi di cui sopra.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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