La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17009 depositata il 10 luglio 2017 intervenendo in tema valutazione per il lavoro subordinato riaffermando che i criteri di valutazione sono l’assoggettamento al datore di lavoro e l’autonomia della prestazione. In particolare, per la Corte Suprema, è irrilevante, ai fini della subordinazione, che il singolo lavoratore sia libero di accettare o non accettare l’offerta, di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di giustificazione, nonché, con il preventivo consenso del datore di lavoro, di farsi sostituire da altri.
Pertanto, nella sentenza in commento i giudici hanno ritenuto che la subordinazione del lavoratore, il quale fornisca la la singola prestazione , non può essere valutata solamente sulla base della rigidità dell’orario o con l’obbligo di fornire la prestazione in un determinato turno . Tali parametri infatti non attengono alla natura di subordinazione della prestazione.
La vicenda ha riguardato una dipendente la quale si era rivolta al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, per il riconoscimento e determinazione della differenza retributiva in relazione al rapporto di lavoro intercorso fra le parti, in quanto il rapporto instaurato tra la dipendente e la società datrice di lavoro era costituito da un contratto di lavoro autonomo. Il giudice adito riconosceva la natura del rapporto di lavoro come subordinato e non autonomo. Avverso la decisione del giudice di prime cure la società datrice di lavoro proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello confermarono la pronuncia del giudice di prima istanza. In particolare i giudici della Corte distrettuale sosteneva che gli elementi emersi all’esito della espletata attività istruttoria erano indicativi dell’inserimento nell’assetto organizzativo aziendale, della prestazione resa dalla lavoratrice, nella carenza di alcuna autonomia organizzativa in capo alla stessa, non rilevando in senso contrario la circostanza che l’attività fosse resa solo su richiesta della società e che la lavoratrice fosse libera di accettare o meno l’offerta, atteso che il singolo rapporto poteva instaurarsi anche giorno per giorno.
La società impugnava da decisione della Corte di Appello e proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della società. I giudici di legittimità confermano l’orientamento della Corte Suprema che “è stato infatti affermato con riferimento specifico agli sportellisti presso un’agenzia ippica (vedi Cass. 5/5/2005 n. 9343) che è dato irrilevante, ai fini della subordinazione, che il singolo lavoratore sia libero di accettare o non accettare l’offerta, di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di giustificazione, nonché, con il preventivo consenso del datore di lavoro, di farsi sostituire da altri, atteso che il singolo rapporto può anche instaurarsi volta per volta, anche giorno per giorno, sulla base dell’accettazione della prestazione data dal lavoratore ed in funzione del suo effettivo svolgimento, e la preventiva sostituibilità incide sull’individuazione del lavoratore quale parte del singolo specifico contingente rapporto, restando la subordinazione riferita a colui che del rapporto è effettivamente soggetto, svolgendo la prestazione e percependo la retribuzione.”