La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20116 del 02 settembre 2013 intervenendo in tema di competenze al consulente tecnico d’ufficio affermando che i compensi a tempo al consulente contabile del giudice se non si può determinare il valore della lite. Nella causa cliente-banca su varie aperture di credito bisogna conoscere l’intero ammontare per liquidare il ctu a percentuale: altrimenti si applica il sistema delle vacazioni.
La vicenda nasce da un azione risarcitoria promossa dinanzi al Tribunale di Bologna dal ricorrente nei confronti di un istituto di credito in cui il designato giudice istruttore aveva disposto una consulenza tecnica in materia contabile, nominando c.t.u. il dr. G. M., a cui favore, con decreto del 13 aprile 2006, aveva liquidato la somma di euro 4.896,53 per n. 600 vacazioni ed euro 299,27 per spese, ponendo provvisoriamente il relativo onere economico a carico del predetto attore.
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il predetto decreto di liquidazione, chiedendo la rideterminazione delle spese e degli onorari, sull’assunto che la liquidazione degli onorari avrebbe dovuto essere operata con il metodo “a percentuale”, di cui all’art. 2 del D.p.r. n. 352/88, anziché con quello “a vacazioni”, applicato dal giudice. Il Tribunale con ordinanza accoglieva integralmente l’assunto dell’opponente e riduceva la somma spettante per onorario da euro 4.896,53 ad euro 1.900.00, confermando la liquidazione di euro 299,27 per le spese.
Avverso la decisione del Tribunale veniva proposto ricorso per Cassazione basato su un unico motivo.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato i motivi del ricorso incidentale evidenziando come il Tribunale, erroneamente, ha disposto la liquidazione del “compenso al nominato c.t.u. dovesse essere liquidato in base al parametro indicato dall’art. 2 delle tabelle allegate al D.M. Giustizia 30 maggio 2002, ovvero ” a percentuale calcolato per scaglioni”, assumendo come criterio di riferimento l’onorario relativo a ciascuno dei distinti rapporti oggetto di accertamento, senza, tuttavia, considerare (non risultando, dal provvedimento oggetto del ricorso, alcun riferimento in proposito) quale fosse il valore della controversia da computare – valutabile come necessario presupposto oggettivamente rilevante – in funzione dell’applicazione della suddetta modalità di liquidazione.
In particolare, il giudice dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione non aveva tenuto conto che l’incarico conferito al c.t.u. investiva l’intero ammontare di plurimi contratti di apertura di credito, senza che, peraltro, fossero stati indicati, nell’atto introduttivo del giudizio, i periodi di fruizione del fido, né, tanto meno, la sua entità di utilizzo ed i tassi applicati, con la conseguenza che il valore della controversia – in difetti di idonei elementi allo scopo appositamente evincibili dall’atto di citazione ed in considerazione della pluralità dei rapporti contabili da esaminare (al fine della determinazione delle somme, non limitate nel “quantum”, da restituire in favore del P., ritenute ingiustificatamente addebitategli e riscosse, oltre interessi rivalutazione, richieste, peraltro, congiuntamente al risarcimento di un prospettato “danno esistenziale”, computato nella misura di euro 70.000,00) – non poteva che essere qualificato indeterminabile.”
Per tali motivazioni i giudici di legittimità hanno, all’insegna della continuità dell’orientamento della stessa corte, come statuito anche dalla sentenza della Cassazione sentenza n. 17333 del 2009, nel caso esaminato trova applicazione il criterio residuale previsto nell’art. 1 delle suddette tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, ponente riferimento al sistema delle vacazioni, e non, quindi, quello “a percentuale”, proprio in dipendenza della indeterminabilità del valore della controversia.
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