CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 settembre 2013, n. 21297
Tributi – Accertamento – Applicazione dei parametri – Giudice tributario – Poteri – Rideterminazione della pretesa tributaria – Motivazione
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 185/08/05, depositata il 23 gennaio 2006, la Commissione Tributaria Regionale dell’ Emilia Romagna, rigettato l’appello del contribuente M. G., perito industriale, operante nel settore dei brevetti e privative, confermava la decisione n. 647/06/02 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ridetto contribuente, aveva ridotto del 25% l’imponibile accertato con l’avviso n. (…) IVA IRPEF 1996 fondato su “parametri”.
La CTR riteneva che la CTP avesse esattamente valutate le “variabili” della concreta fattispecie, col conseguente “abbattimento” del 25% di quanto accertato dall’Ufficio sulla base dei “parametri”; la CTR, infine, dichiarava di non poter prendere in considerazione “fatti e motivi di doglianza che sono stati accampati nella fase introduttiva”.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimata Agenzia delle Entrate non si costituiva.
Diritto
1. Col secondo motivo di ricorso, ma da esaminarsi preventivamente pel suo carattere logico giuridico preliminare, la sentenza veniva censurata à sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 600/1973, dell’art. 3, comma 181, l. 549/1995, degli artt. 1-7 d.p.c.m. 29.1.1996, dell’art. 55 d.p.r. 633/1972, nonché dell’art. 2729 c.c.”, deducendo che l’Ufficio aveva illegittimamente fondato l’accertamento sul “solo e semplice scostamento tra quanto dichiarato dal contribuente e le risultanze statistiche del parametro” cod. 7420B, quest’ultimo in effetti soltanto predisposto per i periti industriali svolgenti una normale attività professionale, laddove, invece, l’attività svolta dal contribuente era piuttosto quella affatto diversa relativa al settore dei brevetti e delle privative, un’attività peraltro iniziata da poco tempo, col conseguente minor reddito; il contribuente, quindi, concludeva nel senso che erroneamente la CTR, come anche la CTP, avevano ritenuto legittimo “un avviso di accertamento fondato esclusivamente su parametri pur avendo escluso l’applicabilità di detti strumenti statistici al caso concreto”.
Il motivo è infondato.
In effetti, come da costante giurisprudenza di questa Corte, la CTR ben poteva non ritenere applicabile il parametro e decidere il merito tributario, quale giudice del rapporto, senza annullare l’avviso (Cass. sez. trib. 11935 del 2012; Cass, sez. trib. n. 21759 del 2011).
2. Col primo motivo del ricorso, il contribuente censurava la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per “Insufficiente motivazione su fatti controversi e decisi per il giudizio”, deducendo, in particolare, di aver “documentalmente” dimostrato redditi notevolmente inferiori rispetto a quelli di cui all’impugnato avviso di accertamento, oltreché di aver contestato le sanzioni “per insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, sia soprattutto perché l’applicazione delle stesse sarebbe dovuta avvenire “con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità”, mentre la CTR aveva respinto l’appello con motivazione “vaga e generica, in alcuni punti addirittura oscura”.
Il motivo, con riferimento al difetto di motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui si afferma esser stato rigettato anche il motivo d’appello riguardante la comminatoria di sanzioni, è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacché il ricorso non riporta il contenuto dell’atto introduttivo della lite fiscale e dell’appello ove si afferma fossero state contestate le sanzioni (Cass. sez. I 15952 del 2007; Cass. sez. lav. n. 14262 del 2004).
Con riferimento, invece, al vizio di insufficiente motivazione circa l’accertamento del reddito che, dalla CTR e dal primo giudice, è stato ritenuto nella misura del 25% in meno rispetto all’accertato, il motivo è fondato, giacché la CTR non ha in alcun modo spiegato perché è giunta a tale conclusione, ellitticamente soltanto affermando che se avesse potuto far una “rimodulazione” dei redditi, questa sarebbe stata “in senso più penalizzante per il contribuente”.
P.Q.M.
Respinge il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, altra sezione, che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi, oltreché regolare le spese di ogni fase e grado.