La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 38345 depositata il 18 settembre 2013 intervenendo in tema di omesso versamento ritenute previdenziali ed evasione contributiva ha statuito che nei confronti del datore di lavoro condannato per tale reato non potrà essere riconosciuta la sospensione condizionale della pena, qualora non intervenga il pagamento delle somme dovute.
Nel caso di specie gli Ermellini hanno precisato che ai fini della sospensione condizionale della pena al giudice non spetta alcun onere di verificare le disponibilità economiche del debitore imprenditore e, conseguentemente, la carenza di liquidità dovuta alla crisi non può essere addotta come motivazione per beneficiare della sospensione condizionale, anche in caso di mancato pagamento del dovuto. Inoltre hanno chiarito che è inutile invocare la crisi: niente condizionale all’imprenditore se non versa all’Inps i contributi evasi, oertanto è legittimo subordinare la sospensione della pena all’estinzione del debito, ma la sussistenza del dissesto economico può essere verificata in sede di esecuzione.
La vicenda ha riguardato un datore di lavoro a cui era stato contestato il reato i cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, per avere omesso di versare all’Inps le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L’imputato avverso la condanna sia in primo che in secondo grado presenta ricorso in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 163 cod. pen., perché la Corte d’appello avrebbe confermato la sentenza del Tribunale in relazione alla sospensione condizionale della pena, subordinata al versamento, entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, dei contributi dovuti all’Inps.
I giudici di legitimità hanno ritenuto infondato il ricorso affermando e chiarendo che “la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., anche se non vi è stata costituzione di parte civile, a condizione che l’oggetto delle restituzioni stesse sia determinabile (sez. 2, 29 marzo 2007, n. 16629, rv. 236655). Tate obbligo va infatti tenuto distinto da quello del «pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata», che presuppone, invece, la costituzione di parte civile proprio al fine di consentire al giudice la determinazione del pregiudizio sofferto. In altri termini, soltanto gli accadimenti lesivi riconnessi causalmente in via diretta al fatto di reato, che ne caratterizzino il contenuto offensivo, possono essere presi in considerazione dal giudice al fine di arricchire di contenuti positivi la sospensione condizionale della pena.”
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