La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 40605 depositata il 01° ottobre 2013 intervenendo in materia di sicurezza sul lavoro ha statuito che che il datore di lavoro è responsabile per l’omessa predisposizione di adeguate misure antinfortunistiche qualora abbia svolto con i lavoratori solo brevi incontri formativi.
Gli Ermellini che hanno confermato la condanna del datore di lavoro per aver effettuato, nei confronti dei propri dipendenti, gli incontri formativi in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in modo superficiale, insufficiente e di breve durata. Pertanto il datore di lavoro viene comunque considerato penalmente responsabile di eventuali infortuni occorsi e per non aver adottato le necessarie misure antinfortunistiche previste dal TU sulla sicurezza.
La vicenda ha visto protagonista un datore di lavoro che aveva conferito mediante delega per funzioni i compiti previsti dalla sicurezza sul lavoro , entro i limiti di cui alla normativa di riferimento, reo di aver omesso di assicurare informazioni sulla sicurezza.
L’imprenditore veniva dichiarato colpevole dal Tribunale per il reato di cui all’art. 22 del D. Lvo n. 626/1994 e condannato al pagamento della contravvenzione. L’imputato avverso la decisione del giudice di merito ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza basandolo su due motivi di censura.
I giudici di legittimità hanno rigettato entrambe le motivazioni. Per la prima motivazione hanno ritenuto che “il ricorrente si è limitato ad indicare che la delega delle funzioni all’ing. B. risultava “dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di testimonianza” (cfr. pag. 3 ricorso) senza però allegare il relativo documento o quanto meno riportarne nel corpo del ricorso gli estremi e sintetizzarne il relativo contenuto, né ha riportato il contenuto delle dichiarazioni rese dall’ingegnere, demandando in tal modo alla Corte di cassazione di andare alla ricerca dei documenti e degli atti genericamente richiamati a sostegno della tesi difensiva.”
Inoltre sul secondo motivo, ritenuto inammissibile, “il giudice del merito, richiamati i principi giurisprudenziali riguardanti i precisi doveri che incombono sul datore di lavoro in tema di formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti, ha considerato che due soli incontri di quindici minuti ciascuno sono insufficienti tenuto conto altresì degli argomenti trattati, sulla scorta di quanto riferito dal lavoratore stesso C.: ha rilevato inoltre che sarebbe stato onere del P. accertare se le “procedure scritte” di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri, come il C., e a tale questione ha dato risposta negativa.”
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