La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 26718 depositata il 29 novembre 2013 intervenendo in tema di notifiche ha statuito che è nulla la notifica dell’accertamento se l’Amministrazione finanziaria la spedisce solo al contribuente deceduto e non agli eredi. L’avviso va comunicato personalmente e nominativamente ai successori nel domicilio fiscale da loro indicato.
La vicenda ha riguardato gli eredi di un contribuente deceduto a cui veniva notificata una cartella di pagamento, avente ad oggetto recupero IRPEF 1993, notificata alla S., nella sua qualità di erede del defunto marito, a seguito di un avviso di accertamento notificato solo a quest’ultimo, in data successiva al suo decesso, e non ai suoi eredi.
Avverso tale atto gli eredi del contribuente deceduto ricorrevano alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accoglievano le doglianze dei ricorrenti. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che in riforma della decisione del giudice di prime cure accoglieva l’appello del Fisco. I giudici di appello, in particolare, affermava la legittimità dell’avviso di accertamento notificato al solo deceduto presso la Casa Comunale del suo domicilio fiscale in quanto non vi era alcuna prova che gli eredi avessero inviato all’Ufficio la comunicazione, prevista dall’art 65 DPR 600/73, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale.
Gli Eredi del contribuente deceduto proponevano la cassazione della pronuncia della CTR mediante ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso degli eredi del contribuente deceduto. I giudici di legittimità affermano il principio secondo cui l’obbligo di comunicazione previsto dall’art 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente: pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l’avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l’atto al dante causa e notificarlo presso l‘ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente
Si rammenta che l’articolo 65 2 comma del DPR 600/1973 stabilisce, in caso di decesso del contribuente, che gli eredi devono comunicare all’ufficio delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per i giudici supremi il motivo di accoglimento del ricorso presentato dai contribuenti trova fondamento nel principio secondo cui “nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65, secondo ed ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell’atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto”.
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