Commissione Tributaria Regionale il Veneto, sezione n. 6, sentenza n. 736 depositata il 31 maggio 2022
All’apertura della successione non è più possibile ricorrere ai fini fiscali al coacervo delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti F.O M. ed T. appellano la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza che ha rigettato il loro ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni, relativo a imposte di successione annualità 2018.
I contribuenti sono eredi del padre ed, in data 19 novembre 2018, hanno presentato all’Ufficio la dichiarazione di successione, versando in autoliquidazione le imposte di successione, ipotecaria e catastale.
L’Agenzia delle Entrate procedeva, sulla base delle informazioni dichiarate dalla parte nella dichiarazione di successione, tenuto conto anche delle donazioni non esenti effettuate in vita dal de cuius a favore dei medesimi beneficiari, ha provveduto alla liquidazione dell’imposta principale, con la quale non applicava la franchigia spettante alla figlia del ” de cuius” , ma solamente al figlio.
I contribuenti hanno, con un ricorso reclamo, impugnato l’atto impositivo limitatamente alla liquidazione dell’imposta relativa la posizione della signora T.; l’Ufficio, a conclusione della procedura di mediazione, ha notificato il provvedimento di diniego e conseguentemente si è instaurato il contenzioso.
I ricorrenti eccepivano la carenza di motivazione e la illegittimità del cumulo del “donatum” con il “relictum” e la conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 8, c. 4, D. Lgs. 346/90 ; l’Agenzia delle Entrate eccepiva l’infondatezza del ricorso, richiedendone il rigetto.
La CTP respingeva il ricorso, compensando le spese del giudizio, considerando la controversia questione di diritto.
I contribuenti appellano la sentenza, eccependone l’illegittimità del capo relativo alla presunta compatibilità dell’articolo 8, c. 4 D. Lgs. 346/90 con il regime dell’imposta di successione, di cui al D.L. 262/2006.
I contribuenti contestano le conclusioni dei primi giudici, che hanno ritenuto non incompatibili con il nuovo impianto della norma art. 2 D.L. 262/2006 le disposizioni relative al coacervo,, di cui all’art. 8, c. 4, D. Lgs. 346/90 poiché suddetto articolo – che prevede l’istituto del coacervo- non è stato espressamente abrogato; gli appellanti ritengono invece che l’articolo 8 predetto deve ritenersi abrogato implicitamente dalle nuove norme.
Richiamano a tale di riguardo delle sentenze della Cassazione sezione Tributaria, la n. 26050/16 e la n. 24940/2016, che sono intervenute sulla questione relativa al “coacervo”, ritenendo la norma superata anche prima della formale abrogazione, avvenuta dall’art. 2, comma 52 D.L. 262/2006.
Concludono richiedendo: in via principale la riforma della sentenza ,con conseguente illegittimità della pretesa erariale a titolo di imposta di successione a carico di F. T. , in via principale ed a carico del sig. F. M. in via solidale; con vittoria di spese per entrambi i gradi.
L’Agenzia delle Entrate si costituisce, controdeducendo ai motivi di appello, sottolineando come i principi enunciati dalle sentenze della Cassazione richiamate non siano applicabili al caso di specie, poiché esse riguardavano un avviso di liquidazione notificato nel 2004, mentre le disposizioni del D.L. 262/2006 si applicano ai trasferimenti per successione apertesi a partire dal 3/10/2006 ed alle donazioni stipulate a decorrere dal 29/11/2006; inoltre l’interrogazione implicita del cumulo non riguarda le donazioni “anteriori” , disciplinate dall’art. 57 ” Donazioni Anteriori” , quindi non incompatibili con l’imposta ai sensi del suddetto art. 2 , comma 50, D.L. 262/2006 ( vedi sentenza Cassazione n. 11677/2017) applicabile sia alle donazioni precedute da donazioni che alle successioni ereditarie precedute da donazioni.
Conclude richiedendo la conferma della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione ritiene applicabile al presente caso l’indirizzo giurisprudenziale oramai confermatosi in base al quale, dovendosi ritenere tacitamente abrogato l’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 346/1990 per effetto della soppressione della progressività dell’imposta ad opera della legge 342/2000, non può più farsi luogo, all’apertura della successione, al coacervo ai fini fiscali delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi, previsto per l’appunto dall’art. 8, c. 4 predetto.
La Cassazione, con le due sentenze del Dicembre 2016 richiamate dai contribuenti, ha definitivamente aderito alla tesi, in precedenza minoritaria, dell’abrogazione tacita dell’art. 8, c. 4 , per effetto della radicale modifica dell’imposta operata dalla legge 342/2000; le due pronunce riguardano fattispecie leggermente diverse: in un caso con la successione aperta in vigenza della legge 342/2000 e, nell’altro, dopo la reintroduzione dell’imposta.
La Suprema Corte ha poi ripetutamente ribadito, con successive pronunce, e da ultimo con l’ordinanza n. 22738/2020, l’indirizzo giurisprudenziale per il quale risulta tacitamente abrogato l’art. 8, c. 4, D. Lgs. 346/90 per effetto della soppressione della progressività dell’imposta ad opera della legge 342/2000; conseguentemente, all’apertura della successione, non può applicarsi il coacervo ai fini fiscali delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi, come richiesto dagli appellanti nel presente giudizio.
Nel presente caso l’Ufficio ha determinato l’imposta di successione della coerede F. T. applicando il coacervo del ” donatum” con il “relictum” , applicando l’art. 8, c. 4 , D. Lgs. 346/90.
Tale impostazione, risulta in contrasto con i principi di diritto stabiliti dalla Cassazione sopra richiamati; specificatamente l’ordinanza della Sez. 5 Civile n. 22738/2020, applicandosi ad un caso del tutto analogo al presente , ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva accolto l’appello proposto da contribuenti per l’annullamento di un avviso di liquidazione che, ai fini dell’imposta dovuta dai contribuenti in relazione alla dichiarazione di successione in morte del loro genitore ( datata 1/2/2009), aveva rideterminato l’entità delle franchigie loro spettanti previo computo delle donazioni ricevute.
I Supremi Giudici , richiamandosi alle sentenze precedenti a partire dal 2016, 2018 e 2019, che hanno ribadito siffatto indirizzo , hanno riaffermato – riportando la citata Cassazione n. 25940/2016 – che non è pertanto qui in discussione il principio generale di irretroattività della norma quanto – se mai -l’abrogazione implicita per incompatibilità applicativa di una disposizione per effetto della formale modificazione del regime impositivo di riferimento contenuto in un’altra disposizione; modificazione a seguito della quale la prima disposizione non ha più ragione , né modo di operare.
In conclusione, la Commissione in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello; l’andamento giurisprudenziale dimostrato, come sopra richiamato dall’evoluzione determinata dalla sentenze di legittimità sul punto, giustifica la compensazione delle spese del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l’appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara illegittimo l’avviso di liquidazione e sanzioni 2018
2) Compensa tra le parti le spese del processo.
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