CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 ottobre 2013, n. 22876
Previdenza – Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti – Pensioni – Dirigenti Enasarco – Riliquidazione di trattamento pensionistico integrativo – Retribuzione di posizione riconosciuta con delibera n. 23 del 23.3.1998 – Computo nella base di calcolo – Art. 59, comma 4, della legge n. 449 del 1997 – Clausole (c.d. “clausole oro”) di adeguamento – Abolizione – Pensionamento prima dell’entrata in vigore della legge
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto di M.C. alla riliquidazione, con effetto dal 1.1.1997, del trattamento pensionistico integrativo erogatogli dalla Fondazione Enasarco, mediante computo, nella base di calcolo, della retribuzione di posizione riconosciuta ai dirigenti in servizio con delibera n. 23 del 23.3.1998 – e con effetti retributivi per tutto il 1997 – con conseguente adeguamento del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Enasarco. La Corte territoriale ha ritenuto che non ostasse al riconoscimento di tale diritto il divieto di adeguamento dei trattamenti pensionistici stabilito dall’art. 59, comma 4, della legge n. 449 del 1997, con riguardo a meccanismi di adeguamento pensionistici diversi da quello previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, anche se collegati all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, osservando che nel caso di specie la retribuzione di posizione, per i dirigenti in servizio, era stata prevista dal c.c.n.l. del 1997, almeno nella misura minima ivi indicata, e pertanto il diritto al computo di tale importo minimo era già un diritto acquisito dall’appellato al momento dell’entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, essendo già scattato a quella data il meccanismo della c.d. clausola oro.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Fondazione Enasarco affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso M.C..
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 59 della legge n. 449/97 e 1 disp. prel. cod. civ. in relazione alla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Enasarco n. 23 del 30 marzo 1998, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto valida, dopo il 1° gennaio 1998, data dalla quale opera il blocco previsto dalla legge n. 449/97, le norme regolamentari che prevedevano adeguamenti pensionistici legati alle dinamiche retributive del personale in servizio (c.d. clausola oro), con riferimento alla suddetta delibera di riconoscimento, in favore dei dirigenti in servizio, della retribuzione di posizione, siccome adottata il 30 marzo 1998, e, quindi, in epoca successiva la disposto blocco; né, secondo la ricorrente poteva rilevare, in senso contrario l’applicazione retroattiva dei miglioramenti, posto che per i lavoratori già pensionati il divieto di adeguamento dei trattamenti pensionistici era ormai operante al momento in cui i miglioramenti retributivi e la loro applicazione retroattiva erano stati decisi; la sentenza impugnata era inoltre contraria ai principi generali di gerarchia delle fonti di diritto per aver riconosciuto alla delibera di una fondazione di diritto privato la forza di disapplicare disposizioni inderogabili di legge, attribuendo retroattivamente benefici che il legislatore aveva inteso eliminare definitivamente.
2. – Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 30 del Regolamento Enasarco per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale, agli artt. 38 e ss. del c.c.n.l. 11 ottobre 1996 per il personale con qualifica dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici e alla delibera della Fondazione Enasarco n. 23 del 30 marzo 1998, deducendo che la Corte territoriale, ritenendo applicabile l’art. 30 del regolamento anche alla retribuzione di posizione, aveva violato i criteri ermeneutici dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione complessiva delle clausole degli atti negoziali.
3. – Con il terzo motivo la ricorrente censura sullo stesso punto la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione.
4. – Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione ai presupposti di fatto per l’applicabilità dell’art. 30 del Regolamento Enasarco, deducendo che, nella denegata ipotesi della ritenuta rilevanza della retribuzione di posizione ai fini dell’applicazione dell’art. 30 del Regolamento, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e provare che egli, all’atto della cessazione del rapporto, rivestiva una delle specifiche qualifiche e posizioni per le quali il contratto collettivo aveva riconosciuto la retribuzione di posizione.
5. – Il primo motivo è fondato. La questione da esso introdotta (in relazione alla quale è stato formulato un pertinente quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie) è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14413/2011, Cass. n. 5415/2010 e, da ultimo, Cass. n. 9082/2013), che l’ha risolta riconoscendo dedotta violazione dell’art. 59, comma 4, della legge n. 449 del 1997.
Nelle citate sentenze questa S.C. ha precisato che la disposizione di cui all’art. 59, comma 4, della legge n. 449 del 1997, che comporta la soppressione, a decorrere dal Io gennaio 1998, di meccanismi di adeguamento pensionistici diversi da quello previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, anche se collegati all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica della pensione dei dipendenti degli enti del c.d. parastato ai sensi dell’art. 30 delle disposizioni regolamentari dei predetti enti (aggiungendo che la citata disposizione di cui all’art. 59 trova applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi). Ed ha osservato che: a) la retribuzione di posizione, quale componente della retribuzione, è stata prevista per i dirigenti dalla contrattazione collettiva del comparto del personale degli enti pubblici non economici, sottoscritto l’11 ottobre 1996 (artt. 38 e 42), che, introducendo l’emolumento, ne aveva subordinato l’operatività alle successive determinazioni dei singoli enti, sia quanto alla costituzione e finanziamento del relativo fondo, sia quanto ai criteri di distribuzione, correlandone strettamente l’erogazione alle caratteristiche organizzative e alle scelte strategiche di ciascun ente; b) per quanto riguarda il caso di specie, l’emolumento era stato riconosciuto, in favore dei dirigenti in servizio, con delibera del Consiglio di amministrazione Enasarco del 30 marzo 1998, con riferimento all’anno 1997; c) l’estensione della previsione si dirigenti in pensione, per i quali, dal 1 gennaio 1998, operava il divieto di perequazione secondo la c.d. clausola oro, avrebbe comportato un’inammissibile disapplicazione, per atto unilaterale di natura privatistica, di una disposizione inderogabile di legge e la surrettizia reintroduzione di benefici che il legislatore aveva inteso eliminare.
E’ stato altresì precisato che la previsione contrattuale di un valore minimo, da attribuirsi alla voce retributiva in parola, non muta i termini della questione, poiché tale previsione ineriva soltanto al quantum dell’emolumento, mentre l’effettiva operatività della normativa contrattuale, sul punto, era subordinata alle successive determinazioni dei singoli enti interessati, onde, anche per il personale in servizio, il diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione non era sorto automaticamente sulla base delle previsioni contrattuali collettive (non potendo, quindi, attribuirsi rilievo in senso contrario, ad acconti che fossero stati erogati medio tempore ai dirigenti in servizio). Ed invero, con la suddetta delibera del Consiglio di amministrazione Enasarco del 30 marzo 1998 si era stabilito di corrispondere per il 1997 al personale in servizio in tale anno, e dunque con efficacia retroattiva, la retribuzione di posizione; in altri termini, poiché fino alla delibera dell’ente non poteva ritenersi ancora acquisito, per il dirigenti in servizio, il diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione, il (preteso) diritto dei dirigenti già in quiescenza alla riliquidazione del trattamento pensionistico in forza della c.d. clausola oro – trovando anch’esso fondamento nella suddetta delibera – sarebbe divenuto operativo in un momento in cui era ormai vigente il divieto di applicazione di tale tipo di clausole.
7. – Conclusivamente, va ribadito, dunque, che, anche per il personale in servizio nel 1997, il diritto alla corresponsione della retribuzione di posizione non era sorto automaticamente sulla base delle previsioni del c.c.n.l. 1994/97, essendone l’operatività subordinata alle successive determinazioni dei singoli enti “sia quanto alla costituzione e finanziamento del relativo fondo, sia quanto ai criteri di distribuzione”. La previsione contrattuale di un valore minimo da attribuire alla retribuzione di posizione ineriva soltanto al quantum dell’emolumento, mentre l’effettiva operatività della normativa contrattuale con cui era stata prevista la retribuzione di posizione restava subordinata alle ridette successive determinazioni dei singoli enti interessati.
8. – A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con assorbimento dei restanti motivi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, c.p.c.), con il rigetto della domanda.
La particolarità delle questioni trattate e il solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione specificamente attinente alla disciplina relativa agli ex dirigenti Enasarco consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero processo.
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