CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2013, n. 51403
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Bancarotta fraudolenta – Trasferimento di quote – Limiti
1. Con ordinanza del 28/02/2013, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da S.S. nei confronti dell’ordinanza del G.i.p, del Tribunale di Vibo Valentia emessa in data 11/02/2013, applicativa della misura degli arresti domiciliari.
Allo S. è contestato di avere, in qualità di extraneus, concorso con I.C., E. C., G. C., quali soci occulti ed amministratori di fatto, e D.R., quale legale rappresentante della F.S. s.r.l., fallita in data 08/04/2011, alla distrazione del patrimonio di tale società in favore della C. s.r.l. e successivamente della C. C. s.r.l., attraverso fittizie cessioni di azienda rese possibili dal trasferimento di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, effettuate dal medesimo S. in data 08/02/2009, quale intermediario abilitato, tra J.H. e D.R..
Il Tribunale, dopo avere richiamato le risultanze istruttorie dalle quali emergeva la sostanziale omogeneità dell’oggetto sociale e dei mezzi adoperati dalle diverse società, ha rilevato che lo S., consulente della F.S. s.r.l. e delle successive società riconducibili ai C., le aveva assistite in tutte le operazioni prodromiche e funzionali a favorire il graduale e definitivo allontanamento dei beni della fallita verso altre società della cui costituzione si era occupato anche mediante false attestazioni. L’ordinanza impugnata ha aggiunto che lo S., quale intermediario abilitato, aveva curato la trasmissione telematica: a) della scrittura privata datata 08/02/2009 di trasferimento di quote di partecipazione in s.r.l. tra lo J. e il R., dando atto della presenza di entrambi, laddove il R. aveva negato di avere perfezionato l’accordo di acquisto, nonostante l’esistenza di pregresse trattative con I.C.; b) dell’atto datato 14/07/2011 di cessione delle quote della N.S. s.r.l. da G.R. in favore di L.M.. Inoltre, quale revisore legale, aveva redatto la relazione di stima allegata atl’atto di costituzione della C. C. s.r.l. in refazione al conferimento di beni da parte di L.S..
2. Nell’interesse dello S. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamentano erronea applicazione degli art. 110 cod. pen., 216, 223 I. fall, nonché vizi motivazionali.
In particolare, si rileva, con riguardo alla gravità del compendio indiziario, l’assenza di dimostrazione dei presupposti del concorso dell’extraneus nella commissione del reato di bancarotta, in quanto la redazione materiale dell’atto di cessione non è sintomatico della condivisione della finalità illecita ascritta ai soggetti attivi principali.
In definitiva, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge sia la conoscenza dell’altrui condotta illecita sia il tipo di contributo fornito alla verificazione dell’evento.
Il ricorrente, con riferimento alle condotte a lui contestate, ha sottolineato: a) che l’atto di cessione di quote di una s.r.l. non determina alcuna conseguenza patrimoniale negativa in danno deila società stessa, in quanto la composizione della compagine sociale è del tutto ininfluente rispetto alle prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio; b) che, pertanto, il professionista incaricato della stipula dell’atto di trasferimento è esonerato da qualunque valutazione attinente all’eventuale stato di dissesto della società; c) che nessun collegamento sussiste tra la contestata distrazione in danno della F.S. s.r.l. e le vicende della N.S. s.r.l., accomunate dal mero dato accidentale del ruolo di amministratore e socio di fatto rivestito da I.C.; d) che, per un verso, non era presente alcuna querela di falso indirizzata verso il documento informatico sottoscritto con firma digitale e, per altro verso, era assolutamente ragionevole ritenere che, qualora i titolari avessero consegnato a terzi lo strumento informatico idoneo all’apposizione della firma, questi ultimi avrebbero dovuto essere considerati rappresentanti o delegati alla firma; e) che la riferibilità dell’atto al R. si desumeva sia dalla ammessa volontà di acquisizione della F.S. s.r.l., sia dal fatto che, proprio dalle dichiarazioni del R., risultava che egli aveva inviato al C. la penna digitale nel maggio 2009, mentre l’atto di cessione di quote era stato trasmesso telemáticamente nel febbraio 2009; f) che la redazione della perizia di stima ex art. 2465 cod. civ., in occasione del conferimento in natura effettuato dalla S. all’atto della costituzione della C. C. s.r.l., oltre ad avere l’unico fine di attestare un valore non inferiore a quello per il quale era iscritto a capitale, non aveva riguardato beni appartenenti alla F.S. s.r.l. ed era relativa ad operazione posta in essere dopo la dichiarazione di fallimento di quest”ultima società; g) che, se anche il conferimento avesse riguardato beni appartenenti alla F.S. s.r.l., non era dato comprendere su quali basi riposasse la necessaria consapevolezza dello S. in ordine a tale presupposto; h) che siffatte considerazioni scaturivano, fra l’altro, dall’assenza, nell’ordinanza impugnata, di una puntuale ricostruzione del patrimonio della società fallita, non ricavabile dalle non rinvenute scritture contabili; i) che l’attività dello S. era ascrivibile ad un periodo nel quale la F.S. s.r.l non si trovava in stato di dissesto e, comunque, era limitata, in ragione dell’incarico conferito, al riscontro documentale tra i dati comunicati all’azienda e le risultanze contabili nonché alla verifica della corrispondenza fra tali risultanze e i titoli giustificativi.
Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente critica l’ordinanza impugnata per avere ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, senza illustrare il fondamento delle reciproche e concordate interferenze tra lo S. e gli altri indagati e senza considerare che, nella specie, trattasi di procedimento a prova documentale, insuscettibile di inquinamento. Si lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia valorizzato l’incensuratezza dello S. e gli ormai quattro anni trascorsi dalla condotta addebitata allo stesso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
In realtà, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, per un verso, esalta il dato della trasmissione telematica di un atto di cessione di quote che non avrebbe coinvolto il cessionario – peraltro, senza affrontare il tema delle modalità attraverso le quali ciò sarebbe stato possibile, attesa la discrasia temporale fra il compimento della condotta e la successiva consegna del dispositivo occorrente per l’apposizione della firma digitale, omettendo di illustrare le ragioni in forza delle quali, attraverso tale atto, si sarebbe espresso il concorso dell’indagato nella commissione dei fatti di distrazione, giacché il mutamento della titolarità delle partecipazioni in una società di capitali, in sé considerato, non comporta un depauperamento del patrimonio della stessa; e, per altro verso, menziona un atto di cessione di quote di una società diversa dalla fallita, posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento della F.S. s.r.l., senza argomentare in ordine alla stessa rilevanza del negozio rispetto alla contestata distrazione.
Analogo decifit motivazionale si coglie con riguardo alla redazione della relazione di stima allegata all’atto di costituzione di ulteriore società, che, per il sol fatto di essere riconducibile ai C., non può necessariamente essere inserita nel prospettato disegno di sottrazione delle risorse della società fallita.
Ne discende che, a fronte dei dati concreti evidenziati in motivazione, non è dato cogliere quale sia stato lo specifico contributo fornito dallo S. al depauperamento del patrimonio della F.S. s.r.l., realizzato, secondo l’ipotesi accusatoria, “attraverso simulati trasferimenti, occultamento e distrazione di beni”.
2. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
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