L’Agenzia delle Entrate con sei risposte alle domande più frequenti torna a soffermarsi, a pochi giorni dalla scadenze dell’invio telematico, sulla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e familiari e dei finanziamenti e capitalizzazioni. Con il documento sopraindicato il Fisco fornisce importanti precisazioni che riepiloghiamo di seguito.
L’esonero della comunicazione inerente ai finanziamenti e capitalizzazioni prevista per le imprese che non hanno un conto corrente dedicato e le imprese in contabilità semplificata è il contenuto del primo quesito. Rispondendo al quesito posto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono esonerate dall’obbligo della comunicazione relativa ai finanziamenti i contribuenti che adottano un regime di contabilità semplificata e che non hanno un conto corrente dedicato, mentre continuano a essere sottoposte all’obbligo in questione le imprese che, pur essendo in contabilità semplificata, si siano comunque dotate di un apposito conto corrente.
Per l’Amministrazione sono esonerate dal predetto obbligo anche le imprese che adottano il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011), il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011) e il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388 del 2000).
Le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria sono sempre tenute agli adempimenti di comunicazione in oggetto.
Per quanto concerne la comunicazione inerente ai beni dati in uso a soci e familiari l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che si è tenuti alla comunicazione solo allorquando emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi, e il valore normale.
Con il richiamo alla circolare 36/E del 2012, viene ricordato che per evitare fenomeni di doppia imposizione (scaturente dal maggior reddito d’impresa attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all’indeducibilità in capo al concedente dei costi del bene dato in godimento, e la concomitante tassazione di un reddito diverso in capo al socio), il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore.
Per quanto concerne gli obblighi di conservazione l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il modello di comunicazione polivalente non costituisce una dichiarazione ma una comunicazione non trovano applicazione gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili.
Tuttavia resta fermo l’obbligo da parte dell’intermediario di consegnare al contribuente:
- l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta;
- entro 30 giorni dal termine previsto per presentare la comunicazione in via telematica, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritta dal contribuente, insieme alla copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte dell’Agenzia.
Gli intermediari dovranno inoltre sempre conservare copia delle comunicazioni trasmesse.
Altra importante precisazione fornita riguarda il periodo di riferimento. Infatti viene chiarito che la comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare.
Al fine di meglio comprendere la posizione dell’Agenzia riportiamo l’esempio fornito nel quesito n. 5. Il soggetto con periodo d’imposta 19/9-18/9 dovrà trasmettere la prima comunicazione (che riguarda i beni e finanziamenti concessi e ricevuti nel periodo d’imposta 19/9/2011-18/9/2012) entro il 12/12/2013, mentre la seconda comunicazione (periodo 19/9/2012-18/9/2013) andrà presentata entro il 30/4/2014.
Invece, i soggetti con periodo d’imposta 1/7-30/6 dovranno presentare la prima comunicazione (periodo d’imposta 1/7/2012-30/6/2013) entro il 30/4/2014, e la seconda (periodo d’imposta 1/7/2013-30/6/2014) entro il 30/4/2015.
Infine nell’ultimo quesito viene fornita un chiarimento riguardante la data da indicare nei campi relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni.
Qualora debba essere compilato sia il campo “finanziamenti” che quello “capitalizzazioni”, è necessario compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni.
Qualora, invece, nel corso del periodo d’imposta il socio conceda più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto.
Documentazione allegata
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14905 depositata il 29 maggio 2023 - In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall'imposta ex d.p.r. n. 600 del 1973, art. 26quater, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere…
- ANPAL - Comunicato del 26 maggio 2023 - Selfiemployment ultimi giorni per i finanziamenti di microcredito per piccoli prestiti - Il 15 giugno sarà l’ultimo giorno utile per presentare ad Invitalia la domanda di agevolazione
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 07 agosto 2019, n. 312471 - Finanziamenti agevolati a valere sul "Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti", istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge…
- Ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate su obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali, impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni e visto di conformità - Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili…
- INPS - Messaggio 18 ottobre 2019, n. 3777 - Istruttoria domande di CIGO - indicazioni operative. A) eliminazione del file CSV e calcolo del limite di 1/3 - chiarimenti B) lavoratori ad orario ridotto e godimento delle ferie - irrilevanza C) Art. 14…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 ottobre 2019, n. 25991 - La prima parte dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva permette così, con l'esenzione da essa prevista, di evitare che la rivendita di beni formi oggetto di una nuova…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…