Corte di Cassazione sentenza n. 3208 del 11 febbraio 2013
RISCOSSIONE – MODALITA’ DI RISCOSSIONE – RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI – ISCRIZIONE A RUOLO – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – TERMINI
massima
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Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine quinquennale di cui alla L. n. 156 del 2005 cit., dovrà trovare applicazione anche con riguardo a quelle cartelle emesse ex art. 36 bis D.P.R. 600/’73 che, come quella oggetto di controversia, erano ancora sub iudice e relative a dichiarazioni da presentarsi entro il 2001.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 250/24/06 depositata in data 26 gennaio 2007 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 646/38/2004 depositata in data 10 gennaio 2005, respingeva il ricorso proposto dalla contribuente C. S.r.l. contro la cartella di pagamento n. ….. IRPEG IRAP 1998 per complessivi ¤ 94.441,93 notificata in data 11 dicembre 2003 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Secondo la CTR, difatti, le disposizioni contenute all’art. 1, comma 5 bis e 5 ter, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156, dovevano applicarsi nei “casi di ricorsi pendenti”, colla conseguenza che doveva esser ritenuta in termini la notifica della cartella sub iudice, avvenuta in data 11 dicembre 2003, e, cioè, entro cinque anni da quello di presentazione della dichiarazione 1999.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non si costituiva.
L’intimata Agenzia delle Entrata si costituiva, senza però presentare difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai sensi dell’art. 57, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – legge istitutiva delle Agenzie delle Entrate – il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha perduto la legittimazione a stare in giudizio con decorrenza dal 1 gennaio 2001 (Cass. n. 22992 del 2010; Cass. n. 9004 del 2007). Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per quanto riguarda il solo ridetto Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Col primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza à sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. per “violazione dell’art. 132 c.p.c.”, nonché per “violazione dell’art. 112 c.p.c.”, deducendo “omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia ed omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. In thesi della contribuente, la CTR aveva omesso di pronunciare sia sulla eccepita irretroattività della legge e sia sulla eccepita applicabilità del termine di decadenza biennale ex art. 17, comma 1, l. a), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella versione modificata ex art. 6 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, non con riferimento alla data di formazione del ruolo, bensì con riferimento alla data notifica della cartella. Secondo la contribuente, inoltre, la CTR avrebbe omesso o insufficiente spiegato la affermazione di retroattività dell’art. 1, comma 5 bis e 5 ter, D.L. n. 106 del 2005. Venivano quindi formulati i quesiti: “1. Se l’obbligo di motivazione della sentenza previsto dall’art. 132 c.p.c. a pena di nullità possa ritenersi soddisfatto con il mero riferimento alla norma di legge senza minimamente rendere conto del procedimento interpretativo delle norme richiamate e più nel contrasto interpretativo sul punto; 2. Se l’omessa pronuncia su di una questione oggetto di specifica doglianza rappresenti una violazione dell’obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.” Il motivo è inammissibile.
Deve rilevarsi, peraltro in modo già di per sé assorbente, che, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito, in quanto formulato esclusivamente con riferimento a principi in tutto generici e astratti, quasi tautologici, manca della minima necessaria specificità, non precisando, come invece doveva, quali fossero state l’eccezioni sulle quali la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi. Inoltre, deve ancora rilevarsi, manca completamente una sintesi idonea a individuare i fatti la cui esistenza o inesistenza la CTR avrebbe, secondo la contribuente, omesso di spiegare o avrebbe spiegato in modo insufficiente (Cass. sez. un. n. 36 del 2007; Cass. n. 80 del 2011). Ad ogni modo, anche con riferimento all’illustrazione del motivo, l’inammissibilità dello stesso consegue, altresì, alla circostanza che le eccezioni che non sarebbero state esaminate dalla CTR, non erano in effetti indispensabili o ineludibili in relazione alla soluzione della lite ch’è stata adottata (Cass. n. 20311 del 2011; Cass. n. 10921 del 2011). In effetti la CTR ritenendo che l’art. 1, comma 5 bis e 5 ter, D.L. n. 106 del 2005 doveva applicarsi “ai casi pendenti” – e che la cartella doveva perciò intendersi esser stata tempestivamente notificata entro cinque anni decorrenti da quello di presentazione della dichiarazione – ha invero implicitamente disatteso l’eccezione di decadenza biennale ex art. 17, comma 1, l. a), D.P.R. n. 602 del 1973. Infine, i vizi di motivazione, in thesi addebitati alla CTR, in realtà non hanno a oggetto la negazione o affermazione di fatti decisivi e controversi, bensì, inammissibilmente un’omessa o insufficiente motivazione giuridica, che come noto, può censurarsi soltanto sotto il profilo dell’error in iudicando, cioè, a sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giacché, altrimenti, deve esser, semplicemente, anche d’ufficio, sostituita o integrata o corretta à sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. (Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 5962 del 2001).
3. Col secondo articolato motivo di ricorso, la ricorrente censurava la sentenza à sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 bis e 5 ter, D.L. n. 106 del 2005 cit. e degli 17 e 25 D.P.R. n. 602 del 1973, per aver ritenuto le disposizioni in parola come di interpretazione autentica, e, quindi, retroattivamente applicabili alla concreta fattispecie pervenuta all’esame, mentre, invece, la ridetta fattispecie sarebbe stata da considerarsi esaurita e disciplinata sub legge anteriore. Erano quindi formulati i seguenti quesiti: “1. Se l’onere disposto dall’art. 17 lett. a) D.P.R. n. 602/73 ratione temporis, sia adempiuto da parte dell’Amministrazione con la sola formazione del ruolo e la sua esecutività o se invece sia necessaria anche la notifica al contribuente, unico atto in grado di assicurare certezza sul rispetto del termine stesso; 2. se il termine per la notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 25 D.P.R. 602/73 ratione temporis abbia o meno natura perentoria ed in caso affermativo se in caso di sua inosservanza l’amministrazione finanziaria decada dal diritto alla riscossione delle somme indicate nella cartella stessa o nei ruoli in essa riprodotti; 3. Se le norme di cui all’art. 1, comma 5 bis e ter, L. 156/05 ed in particolare le modifiche dalle stesse apportate al D.P.R. 602/73 e al D.Lgs. 46/99 abbiano natura interpretativa e siano legittimamente retroattive e quindi se siano applicabili o meno anche alle cartelle esattoriali già notificate al momento della loro entrata in vigore e quindi alla data 10.8.2005”.
Il motivo è infondato.
La problematica dell’incertezza fiscale conseguente la circostanza che prima della notifica della cartella esattoriale non era dato al contribuente di sapere se fosse avvenuta o no una tempestiva iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e la quale tempestiva iscrizione a ruolo avrebbe poi permesso all’Ufficio di emetter cartella in ogni tempo ai sensi degli artt. 17 e 25 D.P.R. n. 602 del 1973 – era stata oggetto di una interpretazione adeguatrice da parte di Cass. sez. un. n. 21498 del 2004 mediante l’applicazione dell’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973 che statuiva la decadenza quadriennale con decorrenza dall’anno di presentazione della dichiarazione in caso di mancata notifica degli avvisi di accertamento. Sennonché C. cost. n. 280 del 2005 ebbe a dichiarare l’illegittimità dell’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 che, nella versione ex art. 1 lett. b), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, non stabiliva alcuna decadenza con riguardo al termine di notifica di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973. La lacuna legis venne pressoché immediatamente colmata, in sede di conversione del d.l. n. 106 del 2005, dalla L. n. 156 del 2005, e, ciò, mediante l’emanazione di un regolamento legislativo avente evidente carattere intertemporale, applicabile, cioè, a tutte le situazioni non esaurite, come quella all’esame, regolamento contenuto al suo art. 1, comma 5 bis e 5 ter cit., laddove, per quanto qui interessa, era statuito che la notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato dovesse avvenire entro anni cinque da quello di presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine quinquennale di cui alla L. 156 del 2005 cit., dovrà perciò trovare applicazione anche con riguardo a quelle cartelle emesse ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 che, come quella oggetto di controversia, erano ancora sub iudice e relative a dichiarazioni da presentarsi entro il 2001 (Cass. sez. trib. n. 2212 del 2011; Cass. sez. trib. n. 1435 del 2006).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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