Durante il convegno del 28 gennaio 2014 uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate ha riguardato l’esenzione dall’IMU degli immobili destinati alla vendita da parte delle imprese costruttrici. Ebbene l’Agenzia ha affermato che la locazione anche temporanea di tali tipi di fabbricati (bene merce) determina la perdita dall’esenzione Imu.
Il caso di specie riguarda l’esenzione dall’ Imu prevista dall’articolo 2 del Decreto legge n. 102 del 2013 inerenti i fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita finché permane tale destinazione. Il quesito aveva posto il problema dell’impresa costruttrice che nell’ attesa della vendita del bene lo conceda in locazione fermo restando il mantenimento del fabbricato tra i beni iscritti tra le rimanenze di magazzino.
Per cui per il dipartimento, la locazione anche temporanea distrae il fabbricato dalla destinazione originaria e quindi viene meno l’esenzione dall’imposta municipale.
Nel rispondere ad altro quesito riguardante il ravvedimento operoso, di cui viene sancita l’applicazione a tutto campo per le imposte locali ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, ha precisato che l’eventuale omesso o tardivo versamento può essere sanato mediante il ravvedimento operoso, sia per quanto riguarda la Tari (tassa rifiuti), la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) e l’imposta municipale sugli immobili.
Per quel che concerne la Iuc la sanzione è disposta dall’articolo 13 il quale prevede una maggiorazione del 30% ridotta a 1/15 per ogni giorno se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni. Inoltre, il ravvedimento consente di ridurre la sanzione a 1/10 se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, oppure a 1/8 se il versamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
Per quel che concerne l’ipotesi di insufficiente versamento, il dipartimento nel rispondere ad un quesito, dell’Imu nel secondo semestre 2013 ha chiarito che il comma 728 della legge n. 147/2013 ha disposto la disapplicazione di sanzioni ed interessi qualora la differenza dell’imposta non versata entro la scadenza del 16 dicembre 2013, venga pagata entro il 16 giugno 2014.
L’Agenzia ha anche chiarito che la norma non comprende l’ipotesi dell’omesso versamento, per il quale rimane quindi soltanto la strada del ravvedimento operoso. Peraltro, la norma non indica la misura: quindi è sufficiente aver versato entro il 16 dicembre, ad esempio, 12 euro, e il saldo, che potrebbe essere anche di qualche migliaio di euro, potrà essere eseguito senza interessi e sanzioni entro la scadenza della prima rata dell’Imu 2014.
Per quanto riguarda la Tasi l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che la base imponibile di questa nuova imposta è la medesima dell’Imu in materia di tassazione di aree edificabili coltivate. In presenza di aree edificabili possedute e coltivate direttamente da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti all’Inps, ai fini dell’imposta municipale la base imponibile viene assunta come per i terreni agricoli, i quali invece sono esclusi dalla Tasi. Il dipartimento risponde che anche gli agricoltori dovranno assolvere la Tasi sulle aree edificabili in quanto ai fini della applicazione di questo tributo non possono essere assimilate ai terreni agricoli.
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