La detrazione relativa ai canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede, che eccede l’imposta lorda, può essere recuperata ai sensi del decreto 11 febbraio 2008?
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9 Settembre, 2017
In presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir). In tale ipotesi, la detrazione eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Infatti, le previsioni del decreto Mef 11 febbraio 2008, che, in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 1-sexies, Tuir, disciplina le modalità di recupero della detrazione eccedente, non possono essere estese anche al beneficio in esame poiché esse si applicano soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’articolo 16, Tuir, e alla specifica detrazione per conduttori di alloggi sociali prevista, per il triennio 2014-2016, dall’articolo 7, Dl 47/2014 (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 109).
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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
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