L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 112/E del 11 agosto 2017 interviene in tema di CFC (controlled foreign companies, imprese estere controllate) chiarendo che trova applicazione l’art. 167, comma 6, del TUIR. Per cui, secondo l’Agenzia, va riconosciuto il credito di imposta per le imposte pagate da una CFC in un Paese diverso dallo Stato di residenza.
Per cui tra le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti da una società controllata non residente, infatti, vi sono anche le imposte pagate in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della CFC.
La richiesta di consulenza giuridica è stata inoltra da una società A residente in italia che detiene una partecipazione totalitaria nella società Beta, residente ad Hong Kong, che distribuisce i prodotti a marchio Alfa nel territorio asiatico. La società A aveva proceduto alla tassazione del reddito di Beta indicandolo nel quadro RM della propria dichiarazione dei redditi. Tale reddito è stato oggetto di carico fiscale per il medesimo periodo anche ad Hong Kong. Tra le imposte assolte all’estero da Beta vi sono delle ritenute alla fonte, non scomputabile dalle imposte sul reddito dovute ad Hong Kong, su pagamenti ricevuti dalla medesima per servizi di consulenza resi a due società distributrici del gruppo Alfa per il mercato di Taiwan e Malesia, rispettivamente residenti in questi due Stati, e nei confronti di una società terza, residente nelle Filippine. La società A con l’interpello chiede il riconoscimento del credito d’imposta anche per le ritenute applicate in ciascun Paese della fonte sui compensi conseguiti da Beta.
Per la Direzione Regionale nella soluzione interpretativa prospetta l’applicazione del credito d’imposta alle sole imposte pagate nel paese di residenza della CFC.
L’Agenzia delle Entrate richiamando la disciplina del CFC ribadisce che “la tassazione anticipata dei redditi prodotti da imprese, società o enti controllati situati in paesi black list, che vengono imputati al socio italiano per trasparenza, senza attendere l’effettiva percezione degli stessi. A fronte di tale tassazione, che avviene in via separata, applicando un’aliquota media non inferiore all’aliquota Ires ordinaria, la norma consente al soggetto residente di computare in detrazione le imposte sui redditi pagate a titolo definitivo dalla controllata non residente sui medesimi redditi.”
Nel concludere la risposta al quesito posto dalla società l’Agenzia delle Entrate afferma che “Le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla società controllata non residente ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del TUIR, consistono non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza ma anche in quelle assolte in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della CFC“.
Precisando che “l’articolo 167, comma 6, del TUIR dispone che i redditi di una società estera, imputati al socio controllante residente ai sensi della disciplina CFC, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del contribuente italiano e, comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società […] dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo”
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