COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sezione 1 sentenza n. 225 depositata il 21 aprile 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello ( ) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di (CTP) n. . con la quale si accoglieva il ricorso della .. e si annullavano n. 98 ingiunzioni di pagamento relative a tasse automobilistiche per il 2004-2006. Nell’atto di appello l ‘appellante si duole perché la CPT erroneamente non ha rilevato l ‘inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento prodromici, per omessa indicazione dell’appellante quale litisconsorte necessario, perché la sentenza è nulla per omessa indicazione delta data della deliberazione, infine perché è ben possibile notificare le ingiunzioni a mezzo posta, possibilità cassata dal giudice di primo grado. Chiede pertanto in riforma della sentenza impugnata,l’accoglimento dell’appello con vittoria delle spese anche del primo grado. Si è costituita la che chiede rigettarsi l’appello in quanto la sentenza impugnata è immune da vizi con vittoria delle spese: in particolare le omesse relate di notifica degli atti ne comportano la nullità insanabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e va riformata la sentenza di primo grado. Proprio l’art. 26 dpr n. 602-73 citato nella sentenza impugnata, ove rettamente interpretato, avrebbe dovuto condurre i giudici di primo grado a conclusioni diametralmente opposte, secondo l ‘orientamento giurisprudenziale prevalente. L’art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabilisce al primo comma che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. Ebbene nella fattispecie concreta la notifica degli atti è avvenuta regolarmente con raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso anche per il principio di conservazione degli atti, la notifica ha raggiunto il suo scopo, tant’è che il destinatario ha impugnato gli atti sicchè di nulla può dolersi il ricorrente.
Per la Cassazione sez. 5, Sentenza n. 2079 del 30/01/2008 (Rv. 601393 – 01) la notifica di ordinanza – ingiunzione di pagamento, “ex” art. 14 della legge n. 689 del 1981 può essere anche effettuata da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito,avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge.
Ne consegue che la notificazione di ordinanza – ingiunzione eseguita a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante la indicazione dell’effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l’atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all’ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell’atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato. Anche per Cass. sez. I , Sentenza n. 14854 del 16/11/2000 (Rv. 541767 – 01) la notifica di un’ordinanza – ingiunzione compiuta da un messo comunale dopo l’entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, il cui art. 64, primo comma lett. c) abroga l’art. 273 del T.U.L.C.P. n.383 del 1934, è nulla e non inesistente; poiché l’art. 14, quarto comma della legge n. 689 del 1981 richiama “le modalità previste dal codice di procedura civile” rendendo applicabile l’art. 160 cod.proc.civ. che, attraverso il rinvio all’art. 156 cod.proc.civ., prevede che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, correttamente il giudice di merito ritiene raggiunto lo scopo della notificazione allorquando il destinatario ammette di averla ricevuta.
Inoltre per Cass. sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016 (Rv. 641550 – 01) in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relati vi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla e, pertanto, successivamente sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso la residenza del socio accomandatario invece che presso la sede legale della società).
Per Cass.sez. 5, Sentenza n. 9377 del 21/04/2009 (Rv. 607958 – 01 ) in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata di notifica momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982, comporta – non l’irregolarità – ma la nullità della notificazione, la quale è sanabile a seguito della costituzione della controparte, a meno che la stessa sia avvenuta i n modo invalido, come nel caso di mancato rispetto del termine di costituzione. (In applicazione del suddetto principio. la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo mediante interposizione di ricorso intempestivo, la nullità della notificazione della cartella di pagamento).
Alla luce dei principi testé esposti, il giudice di primo grado non poteva pervenire alla conclusione che la omessa relata di noti fica configura un’ipotesi di inesistenza della notificazione, essendo solo caso di nullità sanabile. Nella fattispecie concreta de qua l ‘appellante ha dimostrato di avere spedito gli atti che sono stati ricevuti dal destinatario secondo la normativa vigente sicchè il suo appello deve essere accolto. Gli altri motivi di appello sono assorbiti ed in ogni caso non sono tali da determinare la nullità della sentenza di primo grado.
Ne deriva che la sentenza di primo grado va riformata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Accoglie l’appello e condanna l’appellato al pagamento delle spese processuali che liquida in ? 1600,00.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 luglio 2019, n. 19344 - La notificazione dell'avviso di accertamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 giugno 2020, n. 10954 - La notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30036 - In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2022, n. 23550 - Non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello il fatto che l’appellante, al momento della costituzione (che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18449 depositata dell' 8 giugno 2022 - In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del P.R. n.602 del 1973, mediante invio diretto…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l'Abruzzo sez. VII sentenza n. 655 depositata il 2 luglio 2019 - Nel contenzioso tributario la notifica dell’atto avvenuta tramite raccomandata con avviso di ricevimento affidata a un’agenzia privata di recapito e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…