COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. 1 sentenza n. 1478 depositata il 21 marzo 2017
Successioni e donazioni – Trust – Solidarietà d’imposta – Sussiste.
Massima:
L’imposta sui vincoli di destinazione è una “nuova imposta” istituita dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/06, convertito dalla legge n. 286/06, come tale deve intendersi svincolata dal precetto della mancanza di solidarietà, proprio delle donazioni e successioni, e ricondotta al precetto proprio della tassazione degli immobili contenuto nell’art. 57, co. 1, del d.P.R. n. 131/86. (P.T.)
Riferimenti normativi: art. 2, co. 47, d.l. n. 262/06, conv. in l. n. 286/06; art. 57, co. 1, d.P.R. n. 131/86;
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. n. 4482/2016.
Testo:
Il sig. B. G., in qualità di Settlor (disponente) del “Trust XXXX”, costituito per scopi caritatevoli e filantropici, consegnava al Trustee (guardiano) del citato trust, YYYY, la somma di euro 4.267.992,54, a mezzo di nove assegni non trasferibili con la precisazione, contenuta nel relativo contratto, che tale dazione concretava l’ipotesi di un trasferimento gratuito, ai sensi dell’art. 3, co.l del D. lgs 346/90, proprio per le finalità di pubblica utilità dell’Ente.
Con l’Accertamento in epigrafe, l’Ufficio liquidava le imposte dovute in relazione all’atto di dotazione di cui avanti, registrato in data 9/8/12, con le agevolazioni di cui all’art. 3, co.l e art. 55, co.2 del D. lgs. 346/90.
Avverso l’atto proponeva ricorso il sig. B., nella sua qualità, lamentando in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’assenza del presupposto impositivo, attesa la spettanza dell’esenzione di cui all’art. 3, co. l del D. lgs 346/90.
Con proprie controdeduzioni l’Ufficio, ritualmente costituito in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del proposto ricorso, evidenziando l’infondatezza delle doglianze di parte e la correttezza del proprio operato.
La CTP di Roma adita rigettava il ricorso nel presupposto che, nella specie, non sussistessero le condizioni per fare applicazione dell’art. 3, co. l, del D. Lgs. n. 346/90.
Avverso la sentenza propone appello il sig. B. il quale, nel ribadire la propria carenza di legittimazione passiva, ne censura l’ illegittimità per omessa pronuncia sulla lamentata carenza del presupposto impositivo. Osserva infatti che, rientrando il “Trust XXXX” nella categoria dei trust opachi, ossia con beneficiari non individuati, il presupposto impositivo, proprio delle donazioni e successioni, non si realizza al momento del conferimento al Trust da parte del disponente, ma si realizza al momento della individuazione dei beneficiari, ossia al momento in cui il depauperamento del donante si correla effettivamente con l’arricchimento del donatario e, solo in quel momento, il vincolo di destinazione verrà ad acquistare rilievo impositivo, traducendosi in una prospettiva di vantaggio economico e tangibile in favore del beneficiario, come non lo è per il Trustee che svolge semplicemente il ruolo di vincolo funzionale.
Lamenta inoltre l’omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità dell’Atto impugnato ed irrogazione sanzioni, con riguardo al proprio difetto di legittimazione passiva, posto che, a norma dell’art. 5, co. l del D. lgs 346/90, “l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta dagli eredi per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari, in genere, per le altre liberalità tra vivi”, conseguentemente, la pretesa impositiva avrebbe dovuto colpire i beneficiari del Trust, o, al più, il Trust stesso, ma non il disponente che ha subito l’ impoverimento. Insiste comunque sulla spettanza delle esenzioni, per applicabilità alla fattispecie degli arti. 3, co. l e art. 55, co.2 del D. Lgs 346/90, e conclude per l’integrale annullamento dell’atto impugnato.
Con proprie controdeduzioni l’Ufficio ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto del proposto appello, in quanto infondato.
Durante la discussione pubblica, la parte appellante insiste sulla carenza di legittimazione passiva per il disponente del Trust, precisando che per le imposte di donazione cui potrebbe assimilarsi la fattispecie in oggetto, non è prevista la solidarietà. L’Ufficio ribadisce la fondatezza delle proprie difese.
La Commissione, preso atto di quanto dedotto dalle parti, preliminarmente osserva che la fattispecie negoziale in esame, di derivazione anglosassone, è stata introdotta nel nostro Ordinamento dalla Convenzione dell’Aja del 1/7/85, in vigore dal 1/1/92 la quale, diretta ad armonizzare le regole di diritto internazionale privato in materia di Trust, ne ha di fatto riconosciuto l’applicazione nei paesi di civil law, individuandone gli elementi essenziali e rinviando alle competenze dei singoli stati la disciplina interna ed il trattamento fiscale. Successivamente, l’art.1, commi 76 e 77 della legge Finanziaria 2007, ha introdotto nell’Ordinamento tributario nazionale, disposizioni in materia di Trust, ma già in precedenza l’art. 6 D.L. 262/06, aveva dettato una specifica disciplina per la costituzione di vincoli di destinazione, prevedendone l’assoggettamento ad imposta di registro; poi la legge di conversione n. 286/06, pur non convertendo il predetto art.6, ha tuttavia ripristinato l’imposta sulle successioni e donazioni, come disciplinata dal TU n. 346/90, in vigore al 25/10/01, disponendo l’applicazione di tale imposta alla costituzione di vincoli di destinazione.
Ciò premesso, si osserva che la causa del negozio giuridico in oggetto non è quella, tipica anche nell’ordinamento civil law, dei negozi giuridici ad effetti differiti, con attribuzione futura dei beni al destinatario finale che, nelle more, è titolare di una mera aspettativa di diritto, ma è quella di costituzione del vincolo (c.d. segregazione patrimoniale) sui beni che il settlor (disponente) intende trasferire, talché, medio tempore, tali beni sono conferiti dal settlor, con atto inter vivos, al Trust, con nomina di un trutee (persona di fiducia) che dovrà amministrarli con i diritti ed i poteri di un vero proprietario, nell’interesse del futuro beneficiario e costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni propri del medesimo trustee e certamente del medesimo disponente.
Orbene, posto che l’elemento essenziale del negozio giuridico di Trust è la costituzione del vincolo di destinazione sui beni immobili che il settlortrasferisce al trust, con nomina di un trustee (guardiano) il quale provvederà all’amministrazione degli stessi, non vi è dubbio che la disciplina tributaria applicabile alla fattispecie, sia quella dei trasferimenti di cui alla richiamata Legge di conversione n. 286/06 la quale dispone, all’art.2, commi 47, 48 e 49, l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, rectius successioni e donazioni, agli atti di costituzione dei vincoli di destinazione su un patrimonio, in relazione al medesimo patrimonio attribuito sia con atto inter vivos che mortis causa.
Su queste premesse, non può dubitarsi sulla sussistenza del presupposto impositivo anche per i Trust c.d. opachi, ossia con beneficiari non individuati, posto che i beni che il settlor (disponente) intende trasferire, medio tempore, sono conferiti, mediante atto inter vivos o mortis causa, dal medesimo settlor al Trust, indipendentemente dal successivo trasferimento ai beneficiari finali, con nomina di un trutee (persona di fiducia) che dovrà amministrarli, con i diritti ed i poteri di un vero proprietario, nell’interesse del futuro beneficiario; ossia, secondo l’avanzata ricostruzione, la “fuoriuscita” dei beni, dal patrimonio del settlor, si verifica da subito ed il trasferimento non può che essere assoggettato a tassazione.
Con riguardo all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata dal ricorrente, disponente nel Trust, si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 marzo 2016, n. 4482, nel confermare che l’art. 2, comma 47, del D.L. n.262/06, introdotto dalla legge di conversione n. 286/06, oltre ad avere re-istituito l’imposta sulle successioni e donazioni ha altresì istituito una “nuova imposta”, ossia quella sui “vincoli di destinazione”, ha ribadito, nel solco delle ordinanze n. 3735/15, n. 3737/15 e 3886/15, che l’imposta sui vincoli di destinazione è una “nuova imposta” e tale affermazione, sotto il profilo impositivo, svincola la fattispecie dal precetto della mancanza di solidarietà, proprio delle imposte di successione e donazione, e la coniuga con il precetto proprio della tassazione degli atti, contenuto nell’art. 57, co.l del Dpr 131/86, secondo cui “Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli arti. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile“.
Pertanto, si ritiene che l’Avviso di Liquidazione in oggetto sia stato legittimamente emesso nei confronti del ricorrente disponente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, co.l, Dpr 131/86.
Il proposto appello deve essere, pertanto, respinto, tuttavia, in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia trattata, le spese di giudizio si compensano tra le parti.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2016, si ravvisa che, nella specie, sussistano le condizioni di cui all’art. 13, co.l quater, Dpr 115/02 per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello.
Rigetta l’appello del contribuente. Spese compensate. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2017
Depositata in segreteria il 21 marzo 2017.
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