Corte di Cassazione ordinanza n. 26562 depositata il 9 settembre 2022 – L’atto di istituzione del trust non è, in sé, presupposto dell’imposta di cui all’art. 2, comma 47, d. I. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, e che non si tratta di imposta nuova, in quanto è da applicarsi l’imposta sulle donazioni, come la disposizione chiarisce, anche alle liberalità attuate mediante l’istituzione di “vincoli di destinazione”