COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 2 sentenza n. 474 depositata il 20 marzo 2017
Difetto di giurisdizione – Atto di pignoramento presso terzi, non impugnabile avanti le Commissioni Tributarie
Conclusioni parte appellante
In accoglimento dell’appello riformare integralmente la sentenza impugnata con conseguente accoglimento dell’originario ricorso introduttivo. Con vittoria di spese.
Conclusioni parte appellata Agenzia delle Entrate
Respingere l’appello e confermare la sentenza impugnata.
Conclusioni parte appellata Equitalia Nord
In via principale rigettare l’appello e per l’effetto confermare la sentenza appellata. In ogni caso respingere qualsivoglia domanda nei confronti di Equitalia Nord.
Conclusioni parte appellata Comune di Alessandria
Respingere l’appello. Con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indirizzato alla CTP di Alessandria e notificato a Equitalia Nord, Ufficio di Alessandria e Comune di Alessandria il contribuente XXX impugnava l’atto di pignoramento presso terzi compiuto da Equitalia a seguito di cartelle di pagamento non soddisfatte. Il contribuente eccepiva la mancata notifica delle cartelle, la prescrizione del debito di imposta, la violazione della legge 212/2000.
La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria con sentenza 184/5/14, depositata il 20.6.2014 dichiara la propria carenza di giurisdizione essendo competente a decidere sul ricorso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Con condanna alle spese a favore delle parti costituite, Equitalia, Ufficio di Alessandria e Comune di Alessandria, liquidate in ? 8.901,75 cadauno.
Propone appello il contribuente con atto notificato a mezzo posta, spedizione del 18.12.2014, deducendo i seguenti motivi:
- l) la sentenza deve essere riformata per la violazione e falsa applicazione dell’art.111, artt. 132, 360 c.p.c., art. 36 d.lgs. 546/1992, artt. 2964, 2946 e ss. Cod. civ., legge 212/2000;
2) la sentenza deve essere riformata per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, legge 890/1982, per violazione art. 26 d.p.r. 602/1973, per non aver dichiarato la mancanza di prova certa della notifica delle cartelle esattoriali;
3} la sentenza deve essere riformata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.!gs 546/1992 per aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Parte appellata Equitalia Nord in via pregiudiziale rileva il difetto di giurisdizione sugli atti impugnati, atti .di pignoramento, che ex art, 2 D.Lgs 546/92 sono espressamente esclusi dalla giurisdizione tributaria in quanto atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento, ribadisce la regolare notifica delle cartelle di pagamento e la tardività di ogni censura, il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica delle cartelle.
Parte appellata Ufficio di Alessandria preliminarmente ribadisce l’eccezione circa il difetto di giurisdizione, si tratta di atti dell’esecuzione forzata ex art. 72 bis d.p.r. 602/73 e non della antecedente fase di riscossione, sono quindi previsti unicamente l’opposizine agi atti esecutivi o l’opposizione all’esecuzione da far valere davanti al giudice ordinario anche in materia tributaria come espressamente stabilisce l’art. 2 D.lgs 546/92. Gli atti di pignoramento non sono inseriti tra gli atti impugnabili elencati nell’ art. 19 D.Lgs 546/92, è possibile impugnare gli atti prodromici asseritamente non notificati unitamente all’impugnazione di uno degli atti successivi in quanto impugnabili, deriva pertanto che in questa sede non è possibile neppure impugnare le cartelle.
Parte appellata Comune di Alessandria preliminarmente sulla giurisdizione chiede confermarsi la sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza le parti confermano le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è la decisone sul motivo 3) dell’appello principale che censura la sentenza impugnata per avere escluso la giurisdizione della Commissione Tributaria in quanto non vi sarebbe prova certa della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e che pertanto non può che considerarsi la giurisdizione tributaria e non quella ordinaria attesa la mancanza dell’atto presupposto. L’ultimo comma dell’art. 19 consente infatti l’impugnazione di atti autonomamente impugnabili per la loro omessa notificazione unitamente all’impugnazione dell’atto notificato. Trova applicazione l’art. 2 D.Lgs 546/92 in quanto le cartelle riportano tributi. In subordine nella remota ipotesi che Equitalia riesca a produrre le asserite notifiche la giurisdizione sarebbe della CPT in ragione di consolidata giurisprudenza. Appare evidente l’inesistenza di un valido titolo esecutivo in quanto oggetto dell’impugnazione sono le cartelle di pagamento non precedentemente notificate.
Il motivo di appello è da respingere, è stato impugnato un atto notificato, l’atto di pignoramento presso terzi, che è atto non impugnabile avanti le Commissioni Tributarie, esso non compare nell’elenco di cui al’art. 19 D.Lgs 546/92 e ciò per la ragione assorbente che è atto dell’esecuzione forzata che viene espressamente esclusa dalla giurisdizione tributaria dall’rt. 2 d.lgs 546/92. L’impugnazione andava quindi effettuata secondo le procedure previste dal c.p.c. avanti al giudice ordinario per l’opposizione agli atti esecutivi ovvero per l’opposizione all’esecuzione legittimato a verificare la legittimità del titolo esecutivo e quindi anche la corretta notificazione degli atti presupposti quali le cartelle di pagamento. La CTP di Alessandria quindi non era neppure tenuta a verificare la notificazione delle cartelle e quanto deciso in merito è quindi un obiter dictum del tutto irrilevante.
L’appello deve quindi respingersi con conferma della sentenza di primo grado. Le spese si dichiarano compensate riscontrando un contrasto di giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Respinge l’appello. Spese compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 5 sentenza n. 4479 depositata il 17 dicembre 2021 - In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- Commissione Tributaria Regionale il Lazio, sezione n. 13, sentenza n. 2522 depositata il 3 giugno 2022 - L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi…
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1394 depositata il 18 gennaio 2022 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 maggio 2020, n. 16496 - Agli effetti penali la iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di pignoramento della quota societaria, sebbene equiparabile alla trascrizione nei registri immobiliari ai fini della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…