COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 13 sentenza n. 987 depositata il 22 marzo 2017
Accertamento – Principio del contradditorio endoprocedimentale – Accertamento con adesione – Sufficienza – Iniziativa del contribuente – Necessità
Imposte Dirette – Irpef – Reddito d’Impresa – Costi – Sponsorizzazione – Art. 90, c. 8, l. 298/02 – Scelta discrezionale dell’imprenditore – Insindacabilità
Massima:
Il fondamentale istituto del contraddittorio endoprocedimentale può scaturire da diverse fonti di innesco, anche ad opera del contribuente, come nel caso dell’acccertamento con adesione, non essendo necessario che la relativa iniziativa venga adottata dall’ente impositore, anzi essendo possibile che il contribuente si attivi presentando l’apposita istanza.
In tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione, l’art. 90, c. 8, L. 298/02 introduce una presunzione assoluta circa la natura e la qualifica delle spese di pubblicità e sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni sportive e società sportive dilettantistiche e, d’altronde. l’impresa è l’unico soggetto idoneo a scegliere e valutare l’efficacia delle proprie strategie commerciali, non potendo l’Ufficio sostituirsi all’attività di programmazione commerciale aziendale.
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso in Appello R.G.A. n. 678/2016 avverso sentenza n. 2333/03/15 della CTP di Bari del 18.05.2015 e depositata il 22/06/2015 in cui la CTP di Bari accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo deducibili le spese di sponsorizzazione, trattandosi di spesa che rientra nella strategia di marketing e confermando la legittimità del rilievo relativo all’indebita deduzione dell’importo di ? 18.812,83 “sopravvenienze passive” per errata applicazione del principio di competenza, proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento n. TVF030205723/2014 notificato il 21.11.2014 emesso ai sensi dell’art. 39, 1.0 comma lett. c), d) ed art. 40 del DPR n. 600 dei 1973, atto con cui l’Ufficio rideterminava il reddito dichiarato della società Rag. P.G – Figli – SrL.
In data 11.02.2016 è stato depositato in Commissione Tributaria Regionale Bari il ricorso in appello da parte dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari Ufficio Legale impugnando la sentenza nella parte sfavorevole all’Ufficio confermando le controdeduzioni depositate in primo grado. L’appellante ricorre preliminarmente eccependo la nullità della sentenza per insufficiente motivazione, poiché non è stato evidenziato l’iter logico – giuridico per il quale le spese contestate relative all’operazione di sponsorizzazione poste a base dell’atto di accertamento sono state considerate legittime. Inoltre eccepisce il vizio di insufficienza ed inadeguatezza della sentenza, pure per violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 109 del TUIR n. 917/86 e all’art. 2729 c.c.. L’appellante ritiene insufficiente la pronuncia del primo collegio tributario che ha accolto parzialmente il ricorso in modo generico ritenendo certi ed inerenti i costi senza dimostrare e circostanziare quali sono stati gli elementi precisi e puntuali così come richiesto dall’art. 109 del TUIR che hanno condotto alla determinazione che trattasi di costi deducibili.
Chiede a codesta C.T.:
– La conferma della validità dell’avviso di accertamento n. TVF030205728/2014;
– Con vittoria di spese di giudizio ed onorari del doppio grado di giudizio.
La società Rag. P.G. – Figli – SrI oltre alla presentazione delle controdeduzioni all’appello in data 11.03.2016 ha presentato appello incidentale sulla infondatezza della sentenza di primo grado sul punto della nullità dell’avviso di accertamento per violazione del principio del contradditorio, per difetto di motivazione con violazione degli art. 42 del DPR 600/73, art. 56 DPR 633/72, artt. 7 e 12 C. 7 I. 212/2000, e per infondatezza del merito-violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 19 e art. 19 bis
del DPR 633/72 con riferimento ai costi non di competenza di ? 18.812,33 .
Chiede a codesta C.T.:
– In via principale rigettare l’appello dell’ufficio ed in accoglimento dell’appello incidentale disporre l’annullamento integrale dell’accertamento in oggetto;
– In via subordinata rigettare l’appello dell’Agenzia delle Entrate con conferma della sentenza in oggetto
– Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti del fascicolo processuale;
– Premesso che oggetto di impugnazione è la sentenza n. 2333/03/15 della CTP di Bari del 18.05.2015 e depositata il 22/06/2015;
– Tenuto conto che la sentenza ha modificato parzialmente l’avviso di accertamento TVF030205728/2014 emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ed ha riconosciuto la deducibilità delle spese di sponsorizzazione e confermando la legittimità del rilievo relativo all’indebita deduzione dell’importo di ? 18.812,83 “sopravvenienze passive”;
– Tenuto conto dell’eccezione di nullità della sentenza per insufficiente motivazione, si evidenzia come la CTP di Bari ha rilevato che il contribuente ha dato prova in atti della deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute nell’anno 2010 sia con riferimento alla violazione dell’art. 25 l.133 del 13.05.1999 e sia con riferimento alla utilità dei costi in oggetto poiché si riferiscono a spese di marketing per il raggiungimento di una maggiore evidenza dell’azienda.
– Considerato che la CTP di Bari ha indicato precisamente l’iter logico-giuridico, indicando esattamente l’analisi effettuata, individuando precisamente la documentazione prodotta in atti ed avendo richiamato ed evidenziato la validità dell’inerenza e la finalità dei costi sostenuti;
– Considerato che è stata decretata l’illegittimità del recupero a tassazione dei costi sostenuti per le spese di marketing;
-Tenuto, conto dell’art. 90 comma 8 della 1. 298/02 che introduce una presunzione assoluta circa la natura e la qualifica delle spese di pubblicità e sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni sportive e società sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 74 c.-2 (ora 108 c.2) del TUIR DPR 917/1986;
-Considerato che è evidente che trattasi di Costi integralmente deducibili ai sensi dell’art. 108 c. 2 del TUIR nell’esercizio in cui sono state sostenute;
-Considerata l’eccezione dell’errata motivazione della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 109 DPR 917/86 e dell’art. 2729 c.c., la sentenza de quo indica chiaramente il riconoscimento dell’inerenza del costo riconoscendo l’impresa come l’unico soggetto idoneo a scegliere e valutare l’efficacia delle proprie strategie commerciali, e si ribadisce come l’Ufficio non possa in alcun caso sostituirsi nella attività di programmazione commerciale aziendale;
-Considerato l’appello incidentale sul punto della nullità dell’avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio si ritiene che l’istituto del contraddittorio possa scaturire da diverse fonti di innesco tra cui l’accertamento con adesione, strumento nella piena disponibilità del contribuente.
La Cassazione SU n. 19667/2014 afferma che il contraddittorio endo-procedimentale è principio fondamentale dell’ordinamento ma non esprime in nessun punto la necessità che l’iniziativa sia sempre e solo dell’Ufficio. La sentenza di primo grado infatti valuta puntualmente lo svolgimento di tutta l’attività di verifica svolta e sottolinea la partecipazione attiva del contribuente. Inoltre in tema di accertamento analitico induttivo ai sensi dell’art. 39 c. i lett d) DPR 600/73 e 54 c. 2 DPR 633/72, non sussiste l’obbligo dell’Ufficio di instaurare il contradditorio preventivo con il contribuente, poiché il diritto di difesa del contribuente non subisce alcun pregiudizio potendosi esercitare in tutti i modi previsti dalle norme, come ad esempio nel caso in cui al contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5 D. Lgs. 218/97, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione per la definizione ed aprire la fase del contraddittorio.
Tenuto conto delle doglianze del contribuente in merito alla mancanza di motivazioni dell’avviso di accertamento, si riscontra, come l’atto di accertamento ai sensi della Cass. n. 2527/04 soddisfi l’obbligo di motivazione quando I’A.F. adempie all’obbligo di informazione completa sulla pretesa tributaria e ed indichi gli elementi essenziali della pretesa stessa.
-Considerato nell’appello incidentale il richiamo alla nullità per infondatezza del merito-violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 19 e art. 19 bis del DPR 633/72 con riferimento ai costi non di competenza di ? 18.812,33 ritenuto che il “rinvio” all’esercizio 2010 a causa del passaggio della tenuta contabilità ultradecennale dell’azienda dal consulente esterno alla contabilità interna dei costi in oggetto più che rispettare il criterio della eccezionalità violi il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 109 del TUIR in quanto in sede di verifica ed anche successivamente non è stata esibita alcuna documentazione certa e precisa comprovante la sussistenza dei requisiti previsti per il “rinvio” all’anno 2010 dei costi.
-Considerata la circolare dell’AE 31/E del 2012 e la natura facoltativa della compensazione, e che il contribuente non ha attivato in alcun modo il procedimento di adesione né ha mai attivato il procedimento di rinunzia della domanda di rimborso né è preclusa la possibilità del contribuente di avvalersi del procedimento volontario di compensazione previsto.
P.Q.M.
Rigetta l’appello principale nonché l’appello incidentale. Compensa le spese del presente grado
Bari 15/02/2017
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