COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 1 sentenza n. 1595 depositata il 7 aprile 2017

SANZIONI – Comportamento fraudolento del consulente fiscale – Irrogazione della sanzione – A carico del contribuente – Inapplicabilità.

Massima: 

Il contribuente è responsabile del pagamento delle imposte anche nell’ipotesi di mancata produzione di documentazione per l’irreperibilità del professionista a cui tale documentazione era stata consegnata. Il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista non esime il contribuente dall’assolvere gli obblighi tributari, in quanto tenuto alla vigilanza e al controllo sulla loro effettiva esecuzione. Tuttavia, le sanzioni non sono applicabili al contribuente se tale inosservanza sia dipesa unicamente dal comportamento fraudolento del professionista (Conf. Cass. 17579/2003, 25580/2015 e 11832/2016).

 

Testo: 

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso della sig. P. B. avverso la cartella di pagamento per maggior Irpef, oltre interessi e sanzioni, per l’anno 2010, ex art, 36 ter d.p.r. 600/73, recuperando a tassazione le detrazioni spettanti per canoni di locazione di immobili, per contributi perenni versati alle forme pensionistiche complementari e per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo giustificata l’omissione della documentazione stante l’irreperibilità del professionista (cui era stata consegnata al documentazione) nei confronti del quale veniva sporta denuncia penale Proponeva appello davanti alla CTR della Lombardia l’Agenzia delle Entrate affidato a un unico motivo La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con un unico motivo d’ufficio censura la sentenza per l’erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove dell’insufficienza della motivazione. Ma, al riguardo rilevato che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, ma è altresì tenuto ad un’attività di vigilanza e controllo sulla loro effettiva esecuzione, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento dell’incaricato, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25580 del 18/12/2015, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016) Non sono emerse ragioni per dubitare, anche in base alla denuncia presentata, che la mancata produzione della documentazione sia dovuta alla irreperibilità del professionista a cui era stata consegnata. In caso di comportamento del professionista, il contribuente non è esonerato dal pagamento delle imposte dovute, essendo, comunque, responsabile, ai sensi dell’art. 1118 c.c. o 1228 c.c., per la scelta (culpa in eligendo) e il comportamento del professionista (culpa in vigilando) Tuttavia va affermata l’inapplicabilità delle sole sanzioni nel caso in cui l’inosservanza di adempimenti fiscali – sia di natura formale che sostanziale – sia dipesa, come nel caso di specie, unicamente dal comportamento fraudolento del commercialista del contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17579 del 20/11/2003) In parziale accoglimento dell’appello dichiara dovuta la maggiore Irpef accertata, oltre interessi, con esclusione delle sanzioni. La particolarità della questione e la reciproca parziale soccombenza la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

In parziale accoglimento dell’appello dichiara dovuta la maggiore Irpef accertata, oltre interessi, con esclusione delle sanzioni. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Milano, il 3.4.2017