COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 3 sentenza n. 624 depositata il 27 aprile 2017
ACCERTAMENTO – P.V.C. emesso nei confronti di un soggetto terzo – mancata allegazione – mancata conoscenza da parte del contribuente accertato – accertamento – nullità – sussiste
Massima:
E’ illegittimo, per violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, l’accertamento fondato sulle risultanze di un P.V.C. emesso nei confronti di un terzo, se tale P.V.C. non è allegato all’accertamento medesimo o non risulta conosciuto dal contribuente accertato
Testo:
La D.M.P. S.P. srl aveva presentato ricorso avverso avviso di accertamento anno 2005 ai fini ires irap iva, scaturito da verifica fiscale effettuata dalla G.F. alla soc. P., con redazione di pvc contenente rilievi che interessavano la D.M.P.
La parte contestava la mancata allegazione del pvc e che le fatture riprese a tassazione non erano inesistenti ma realmente avvenute le operazioni relative e pagate tramite banca.
L’Agenzia delle Entrate contestava che la parte era stata messa in piena condizione di conoscere i motivi alla base delle richieste . Inoltre il rapp.te legale della P. aveva dichiarato che la soc. era cessata nel 2004 e che nei 2 anni successivi aveva sovraffatturato per oltre 340.000 euro senza registrazioni e senza dichiarazione dei redditi.
La CTP respingeva il ricorso, con condanna alle spese, in considerazione che la P. avendo cessato nel 2004 non poteva avere operato nel 2005. La parte non aveva esibito alcuna prova.
Ricorre il contribuente sostenendo che la CTP non si era espressa sulle eccezioni e non aveva dato risposta puntuale ad ognuna di esse soprattutto sulla mancata allegazione del pvc. Vi è evidente violazione dello statuto del contribuente ,il pvc è stato allegato solo all’atto della notifica a comparire.
Quindi atto non conosciuto dal ricorrente ed inviato oltre i termini di legge. La Cassazione e varia giurisprudenza hanno deciso che sia nullo atto che richiami per relationem altro atto non noto senza allegarlo. Gli elementi derivavano da indagini penali e quindi doveva esserci autorizzazione del giudice.
Le violazioni rimangono allo stato di sospetti e non sono state accertate. Nessun avviso di accertamento è stato mai inviato per le fatture rilevate in ordine all’anno 2006/2007.
All’amm.re di P. non è stato mai notificato alcun procedimento penale.
I rapporti economici sono effettivamente avvenuti, le fatture pagate attraverso il sistema bancario come evidenziato anche nell’accertamento per adesione, prove trattenute dall’amministrazione e quindi non producibili in udienza. E’ onere dell’Ufficio provare la falsità delle operazioni poste in essere perfettamente inerenti l’attività svolta. Nullo il provvedimento che irroga le sanzioni : manca anche ogni riferimento alla persona che avrebbe commesso le violazioni.
Chiede riforma sentenza con annullamento integrale avviso.
Controdeduce l’Agenzia delle Entrate ritenendo corretta la sentenza. Ritiene che una volta provata l’esistenza di fatture per operazioni probabilmente inesistenti debba essere compito della controparte dare dimostrazione contraria.
La controparte ha avuto a disposizione in più occasioni, anche durante il procedimento per adesione, il pvc , ma non ha mai dato alcuna prova contraria. Gli assegni, matrici, consegnati, non corrispondono alle fatture né per importi né per date.
Il c. avrebbe dovuto dare dimostrazioni più plausibili.
Infine non vi è alcuna necessità di autorizzazione del giudice trattandosi di indagini fiscali e non penali , indagini da cui sono scaturiti poi elementi penali.
Richiesta conferma sentenza con vittoria di spese.
La Commissione, valutato quanto apportato dalle parti, ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata.
La suprema Corte ha continuamente stabilito che le garanzie previste a tutela del contribuente sono r.g..a. n. 78/2015 apprestate solo per il soggetto sottoposto a verifica e non anche al terzo a carico del quale possano emergere da detta verifica dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento nei suoi confronti.
Il verbale emesso nei confronti del terzo che funge solo da segnalazione effettuata da altro organo di verifica, Guardia di Finanza, può essere utilizzato dall’Agenzia delle Entrate alla duplice condizione di indicarlo nella motivazione dell’accertamento e di allegarlo allo stesso.
Pertanto, seppure per il terzo non valga il termine dei 60 gg, la mancata allegazione determina una violazione dello statuto del contribuente e dei diritti dello stesso.
La Corte di Cassazione a sezioni unite ha emesso sentenza che stabilisce applicabile la norma di tutela prevista dallo statuto a tutti i procedimento potenzialmente lesivi degli interessi dei cittadini, emessi dall’amm.ne finanziaria.
La sentenza della cassazione n. 562/2017 ha ricordato che lo statuto del contribuente stabilisce che gli atti dell’amm.ne devono essere motivati secondo quanto previsto dalla legge 07-08.1990 n. 241 , concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Ogni violazione dell’art.7 dello Statuto non è ammissibile.
Quindi la Cassazione ribadisce l’illegittimità degli accertamenti fondati anche sulle risultanze di verifiche nei confronti di terzi se la motivazione dell’accertamento fa riferimento ad un altro atto, ma questo non viene allegato né conosciuto tempestivamente dal contribuente.
Pertanto senza entrare nella valutazione della fondatezza di quanto verificato dalla G.F. e ripreso dall’Agenzia delle Entrate, occorre rilevare che la violazione operata dall’Ufficio costituisce motivo assorbente e tale da impedire ogni altro esame della questione portata all’attenzione della commissione
L’alternanza dei giudicati comporta la compensazione delle spese del giudizio.
La Commissione accoglie l’appello della D.M.P. S.P. Srl e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza annulla l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Genova, 20.04.2017
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