Per i Premi di Produttività o bonus di produttività per il 2017 sono previsti il raddoppiato dell’importo dei premi di produttività detassati oltre ad essere prevista la detassazione totale per le misure di welfare aziendale. Le novità introdotte dalla Legge 232/2016 cd. legge di Bilancio 2017 hanno previsto importanti agevolazioni per i lavoratori e l’estensione della platea di beneficiari dei premi legati alla produttività aziendale. Viene anche innalzato il limite di reddito per poter usufruire della tassazione al 10%. Inoltre è stata prevista la possibilità di convertire il premio di produttività in misure di welfare aziendale, in base all’innovato comma 4 dell’art. 51 del Tuir, totalmente detassate, ovvero erogazione di buoni per la fruizione di servizi sanitari o assistenziali da parte del lavoratore e del proprio nucleo familiare. In pratica il lavoratore ha la possibilità di convertire l’importo del premio in spese sanitarie o misure di previdenza complementari, comprese borse di studio erogate in favore dei figli dei dipendenti, auto, prestiti a tasso agevolato e trasporto ferroviario gratuito
L’applicazione dell’aliquota sostitutiva del 10% è stata portata, come sopra scritto dalla legge di Bilancio 2017, fino a 4.000 euro di importo è destinata esclusivamente ai premi erogati ai lavoratori dipendenti per aumenti della produttività.
Condizione per usufruire dell’esenzione fiscale:
- incremento o miglioramento della produttività, della qualità, miglioramento di organizzazione e innovazione;
- appartenenza del datore di lavoro al settore privato;
- stipulazione dei contratti aziendali oppure territoriali
Il primo presupposto per l’applicazione delle agevolazione fiscale sui premi di produttività sono costituite dall’incremento o miglioramento della produttività, ovvero aumento di qualità, di organizzazione e innovazione. Al raggiungimento di determinati obiettivi al lavoratore è erogata una somma in busta paga, oppure in alternativa, possono essere concesse particolari forme di agevolazioni e benefit aziendali. Il Decreto interministeriale, pubblicato il 16 maggio 2016, è stata normata la disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Presupposto per le agevolazioni fiscali per i premi di produttività è che il datori di lavoro appartenga al settore privato. Imprenditori, enti pubblici economici, associazioni culturali, politiche o di volontariato, studi professionali, consorzi ed enti ecclesiastici: questi alcuni dei soggetti interessati dall’agevolazione.
Come detto per poter usufruire del premio di produttività detassato è necessario che siano stati stipulati dei contratti aziendali o territoriali, sottoscritti dalle principali associazioni sindacali o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
L’agevolazione è un’importante vantaggio per i dipendenti, i quali sono incentivati a migliorare le proprie prestazioni e ad aumentare la produttività aziendale, per poter usufruire di aumenti sullo stipendio, senza il rischio di un paradossale aumento della tassazione sui ricavi aggiunti.
Sintesi delle novità per il 2017 sul premio di produttività (imposta sostitutiva sul premio di rendimento):
- innalzamento della soglia del reddito di produttività agevolabile a cui applicare l’imposta sostitutiva del 10% a € 3.000,00. Per i lavoratori coinvolti in progetti di partecipazione societaria la soglia di reddito agevolato aumenta a € 4.000,00 annui lordi;
- ampliamento a € 80.000,00 annui (dagli attuali € 50.000) del limite di reddito da lavoro dipendente in capo ai lavoratori nell’anno precedente;
- i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente – relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario – e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF rientrano nell’imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato;
- le seguenti somme, valori o servizi qualora percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato, sono esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata):
- i contributi alle forme pensionistiche complementari;
- i contributi di assistenza sanitaria;
- il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del lavoro, ha fornito le prime istruzioni operative con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
Deposito
A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali.
Pertanto per essere validi gli accordi collettivi contenenti gli indicatori degli incrementi devono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro e firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie; ai contratti deve essere allegata un’autodichiarazione di conformità, redatte secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016, ed un eventuale piano di coinvolgimento dei dipendenti nell’organizzazione aziendale.
Il deposito dei contratti deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità dell’accordo medesimo alle disposizioni contenute nella normativa.
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