MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 15 dicembre 2016
Individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonché la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate, ai sensi dell’articolo 1, comma 416, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Art. 1
Definizioni e oggetto
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) «Ministero», il Ministero della giustizia;
c) «Fondo», il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno istituito, presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 1, comma 414, della legge;
d) «richiedente», il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3;
e) «ISEE »: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
f) «ISEE corrente»: l’indicatore di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
g) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, utilizzata per l’accesso al beneficio.
2. Il presente decreto individua i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, stabilisce le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al predetto Fondo delle somme recuperate dal Ministero nei confronti del coniuge inadempiente.
Art. 2
Sperimentazione
1. Per gli anni 2016 e 2017, la sperimentazione del procedimento per la corresponsione delle somme ai richiedenti e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate è avviata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. I tribunali di cui al comma 1 ricevono le istanze di accesso al Fondo da parte dei richiedenti che risiedono in uno dei comuni del distretto.
3. Il Ministero, dalla data di cui al comma 1, attiva il monitoraggio degli esiti delle sperimentazione e, tre mesi prima della scadenza del biennio di cui al comma 1, il Ministro della giustizia informa le Camere sui risultati del monitoraggio.
Art. 3
Istanza di accesso al Fondo
1. L’istanza di accesso al Fondo è depositata nella cancelleria del tribunale individuato a norma dell’art. 2, comma 1. L’istanza è redatta in conformità al modulo (FORM), disponibile, dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, in un’area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero (www.giustizia.it).
2. L’istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;
e) l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
f) l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
g) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;
h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
3. Quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi risulta che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della stessa vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, gli importi relativi devono essere indicati separatamente nell’istanza ai fini della detrazione degli stessi per la determinazione dell’ISEE o dell’ISEE corrente.
4. All’istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità:
a) copia del documento di identità del richiedente;
b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;
d) l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 415, della legge il procedimento amministrativo di cui al presente articolo non è assoggettato al pagamento del contributo unificato.
Art. 4
Trasmissione dell’istanza al Fondo
1. Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza ne valuta l’ammissibilità a norma dell’art. 3. Quando ritiene l’istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all’art. 5, commi 2 e 3. Quando ritiene inammissibile l’istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni. Quando la documentazione allegata a norma dell’art. 3, comma 4, lettera d), comprende l’originale del titolo, il cancelliere trasmette al Fondo una copia conforme dello stesso titolo da lui formata.
Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale a norma del comma 1, accoglie o rigetta l’istanza e provvede alla liquidazione delle istanze accolte secondo quanto previsto dall’art. 5 e nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000 per l’anno 2016 ed euro 500.000 per l’anno 2017.
Art. 5
Liquidazione delle istanze accolte
1. La dotazione annuale assegnata al Fondo a norma dell’art. 1, comma 414, della legge è ripartita e imputata a ciascun trimestre.
2. Il Fondo, alla scadenza di ciascun trimestre dalla data di pubblicazione del presente decreto, distribuisce agli aventi diritto le cui istanze sono trasmesse al Fondo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, nel corso del medesimo trimestre e secondo criteri di proporzionalità, le risorse imputate al medesimo trimestre a norma del comma 1.
3. Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre incrementano le disponibilità del trimestre successivo nell’ambito dello stesso esercizio finanziario.
4. In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.
Art. 6
Revoca del provvedimento del Fondo
1. Il provvedimento con cui il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo accoglie l’istanza del richiedente a norma dell’art. 4, comma 2, è revocato nel caso venga accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata ai sensi dell’art. 3 contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero delle somme indebitamente erogate. Le somme erogate in forza di provvedimento oggetto di revoca a norma del presente articolo sono recuperate con le modalità previste dall’art. 7.
Art. 7
Recupero delle somme e alimentazione del Fondo
1. Entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse imputate a ciascun trimestre a norma dell’art. 5, comma 2, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento, al capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato indicato al comma 4, della somma erogata entro il termine di 10 giorni dall’intimazione e secondo le modalità nella stessa indicate.
2. Il coniuge, che, ricevuta l’intimazione, provvede nel termine previsto al versamento, trasmette al Fondo entro 5 giorni la quietanza o attestazione del pagamento.
3. Quando il coniuge inadempiente non provvede a norma del comma 2, il Ministero, in presenza di fondati indici di solvibilità patrimoniale del debitore, promuove, surrogandosi nei diritti del coniuge che ha beneficiato dell’erogazione a norma dell’art. 1203, primo comma, n. 3), del codice civile, azione esecutiva per il recupero delle somme erogate a norma dell’art. 5 in forza del titolo di cui all’art. 3, comma 4, lettera d).
4. Le somme recuperate, da versare all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 2413, art. 19, denominato «Entrate derivanti dal recupero delle somme anticipate dal Ministero della giustizia al coniuge in stato di bisogno, ai sensi dell’art. 1, comma 415, della legge n. 208 del 2015, da riassegnare ad apposito fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 414 del medesimo art. 1», saranno riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia, al Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia U.d.V. 1.2 – Cap. 1385.
5. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio delle disponibilità annuali del Fondo al fine della determinazione delle quote da ripartire agli aventi diritto secondo i criteri di proporzionalità indicati all’art. 5, comma 2.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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