CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33532 depositata il 1° dicembre 2023 – Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, ma tuttavia, non vi deve essere stato un intento fraudolento nel preordinare tale stato di bisogno