CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15908 depositata il 6 giugno 2023 – Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole