CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1540 del 20 gennaio 2017
FATTI DI CAUSA
In accoglimento parziale dell’appello della contribuente I s.r.I., la Commissione Tributaria Regionale della Puglia annullava la cartella di pagamento n. 04320070003909634 emessa in sèguito a controllo automatizzato dei modelli Unico 2003 e 2004, e ciò faceva dichiarando applicabile l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, viceversa ritenuto inapplicabile dal giudice di prime cure.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.
La società contribuente resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997, art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, per aver il giudice d’appello dichiarato applicabile l’istituto della continuazione a fattispecie di omesso versamento di imposta autoliquidata.
2. Il ricorso è fondato. A norma dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, il ritardato od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale è sanzionato nella misura del «trenta per cento di ogni importo non versato». A norma dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, la continuazione riguarda le violazioni che, «nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo».
La questione del rapporto tra i disposti ha ricevuto soluzioni non univoche. Un orientamento emerso per il tardivo pagamento dei diritti doganali in conto di debito ha escluso l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 e ha fatto luogo al regime sanzionatorio ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 in ragione del carattere intrinsecamente dannoso della mora debendi (Cass. 8 marzo 2013, n. 5897, Rv. 625953); indirizzo ribadito escludendo l’istituto della continuazione riguardo all’omesso versamento dell’imposta di bollo (Cass. 20 maggio 2015, n. 10357, Rv. 635590). Un differente orientamento fa leva sul carattere generale del disposto dell’art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997 quale attuazione del favor rei diretta a mitigare il rigore del cumulo materiale, sicché l’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 si limiterebbe a identificare l’entità della sanzione in caso di tardivi od omessi versamenti, senza tuttavia escludere il beneficio del cumulo giuridico (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21570, Rv. 641490). Si aderisce alla tesi dell’inapplicabilità della continuazione. Invero, la sfera applicativa della progressione tributaria è limitata alle violazioni potenzialmente incidenti su «la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo» (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997), mentre i pagamenti omessi o tardivi riguardano imposte già compiutamente liquidate, ipotesi di ben maggiore gravità in quanto causativa di un sicuro deficit di cassa. Sembra coerente a tale rilievo l’autonomia quoad poenam di ciascun tardivo od omesso versamento d’imposta, per il quale la legge, derogando alla generale applicazione degli istituti di favor rei, commina appunto una distinta sanzione proporzionale, nella misura del trenta per cento di «ogni importo non versato» (art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997).
Può affermarsi allora il seguente principio di diritto: «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento».
3. Discostatasi da tale principio, la sentenza d’appello deve essere cassata. Non è necessario alcun accertamento di fatto, sicché la causa deve essere decisa nel merito, respingendo l’impugnazione della cartella in punto di continuazione.
4. L’incertezza della questione suggerisce di non gravare di spese processuali la società intimata, a guisa che le spese di merito vanno compensate e quelle di legittimità dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito – respinge l’impugnazione della cartella di pagamento in ordine alla continuazione; dichiara compensate le spese dei giudizi di merito ed irripetibili le spese
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Agli omessi o tardivi versamenti risultante dalla dichiarazione fiscale non è applicabile l'istituto di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13219 depositata il 27 aprile 2022 - In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2021, n. 7544 - L'invio al contribuente della comunicazione d'irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25227 depositata il 24 agosto 2022 - Il condono previsto dall'art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14876 - In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di…
- Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3885 depositata il 12 febbraio 2024 - In tema di cumulo giuridico delle sanzioni tributarie l'istituto della continuazione, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova senz’altro…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…