Le SS. UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 758 del 13 gennaio 2017 intervenendo in tema di iscrizione dei ruoli straordinari ha statuito il seguente principio di diritto precisando che “L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articoli 11 e 15-bis costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimita’ dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne e’ il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore (cosi’ come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformita’ alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se gia’ effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata.”

La vicenda ha visto protagonista una società, fallita, a cui veniva notificato un avviso di accertamento avverso tale atto impositivo il curatore fallimentare proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente. L’Agenzia delle Entrate dopo la proposizione del ricorso alla CTR dell’amministrazione finanziaria, la stessa emetteva una cartella di pagamento per le imposte e gli accessori di cui all’avviso medesimo. Il Curatore avverso la predetta cartella di pagamento proponeva ricorso alla CTP che lo accoglieva. La Commissione Tributaria Regionale in riforma della sentenza della CTP accoglieva le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Il Curatore fallimentare avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione basato su due motivi.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato le motivazioni della società ricorrente ritenendo che la decisione della CTR  abbia violato e fatta falsa applicazione degli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell’art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.