La nuova disciplina di determinazione del reddito ai fini Irpef e Irap divenuto operativa a partire dal 1° gennaio 2017 trova nuovi chiarimento con la circolare n. 11 del 13 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo regime consiste nell’applicazione del cosiddetto criterio di determinazione del reddito per cassa, introdotto dalla Legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23 della legge 232/2016) con il fine di evitare alle imprese minori gli effetti negativi derivanti dal ritardo dei pagamenti e dal credit crunch.
Altro scopo del nuovo criterio di determinazione del reddito è quello di avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla disponibilità di mezzi finanziari, evitando che le imprese siano costrette a pagare imposte su proventi non ancora incassati.
L’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 11/E/2017, precisa che il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, dal periodo di imposta 2017, analizza gli aspetti salienti della nuova disciplina, soffermandosi in particolar modo: sui soggetti interessati, sulle modalità di determinazione del reddito (secondo il criterio per cassa e il criterio per competenza), sulle regole per il cambio di regime e sui nuovi adempimenti contabili.
L’Amministrazione finanziaria ha voluto, al contempo, risolvere anche alcuni dubbi interpretativi, sebbene su alcuni temi sui quali si aspettava una soluzione, data la criticità esistente – si veda il caso della perdita che può generarsi per effetto della cancellazione del “magazzino”, in quanto non riportabile in avanti – non si è giunti ad alcuna conclusione, ma si resta in attesa di una modifica normativa che ancora non è arrivata. Serve, infatti, proprio un intervento del legislatore per uniformare la disciplina delle perdite di tutte le imprese, a prescindere dalla natura e dal regime contabile.
Presupposto Soggettivo
Il requisito soggettivo è costituito dalle imprese minori nei cui confronti trovano applicazione gli articoli 18 e 20 del Dpr n. 600/72 e per le stesse rappresenta il regime naturale, a condizione che gli stessi non optino per la tenuta della contabilità ordinaria.
Pertanto in base alla nuova formulazione dell’articolo 18, Dpr n. 600/72 viene statuito che sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno 2017, i seguenti soggetti:
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- imprese familiari e aziende coniugali;
- società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di armamento e le società di fatto;
- enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata
qualora i ricavi percepiti (imputati per cassa) in un anno ovvero conseguiti (rilevanti per competenza) nell’esercizio precedente a quello di ingresso nel regime semplificato non abbiano superato l’ammontare di 400.000,00 euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000,00 euro, per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Determinazione del reddito con il criterio misto: cassa-competenza
La relazione illustrativa che accompagna la Legge di bilancio 2017, in merito al nuovo regime per le imprese minori afferma che “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa” che “determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione“.
In realtà non è un regime di cassa puro, ma un regime “misto” cassa – competenza.
In sostanza si procede alla deroga del criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando, come evidenziato nella relazione illustrativa, “le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti” previste dal TUIR ed espressamente richiamate dallo stesso articolo 66.
Pertanto, in base alle nuove disposizioni, rilevano per cassa quei componenti positivi e negativi che, fisiologicamente ed ordinariamente, costituiscono elementi tipici dell’attività di impresa. Si tratta di dividendi e interessi, nonché le spese per i beni-merce, condominiali, per utenze, materiali di consumo, assicurazioni, imposte comunali deducibili, interessi passivi, di manutenzione ordinaria, di rappresentanza, di pubblicità, di ricerca, oneri fiscali e contributivi e interessi di mora.
Allo stesso tempo, però, trattandosi di un criterio improntato alla casa, per alcuni componenti del reddito continua ad applicarsi il criterio di competenza.
Continuano a concorrere a formare il reddito per competenza, tra gli altri:
- le plusvalenze e le minusvalenze,
- le sopravvenienze attive/passive,
- gli ammortamenti,
- i canoni di leasing,
- le perdite di beni strumentali e su crediti,
- gli accantonamenti di quiescenza e previdenza,
- le spese per prestazioni di lavoro,
- gli oneri di utilità sociale,
- le spese relative a più esercizi
Rimanenze
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E/2017 si sofferma in particolar modo sul problema della gestione delle rimanenze.
Per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, è previsto che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito.
Specifica l’Agenzia che tale disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime, anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata.
Inoltre, nell’ambito delle rimanenze finali rientrano sia le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale sia quelle di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale nonché le rimanenze dei titoli.
Il fatto che le rimanenze finali dovranno essere “cancellate” per effetto dell’ingresso nel nuovo regime, che è quello naturale per i soggetti in contabilità semplificata, fa sì che questo componente negativo “straordinario” vada portato in diminuzione del reddito minimo delle società non operative e in perdita sistematica e queste ultime non ne devono tenere conto se il primo periodo di applicazione del regime di cassa è compreso nel “periodo di osservazione” .
In altri termini, dalle precisazioni delle Entrate emerge che le rimanenze finali del 2016 devono essere integralmente dedotte dal reddito del 2017, ma queste non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina delle società di comodo.
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