CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26318
Tributi – IRPEF – Previdenza integrativa aziendale – Prestazioni erogate in forma capitale – Tassazione
Rilevato che
1. la C.T.R. del Veneto, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 18482/13, ha accolto il ricorso in riassunzione del contribuente S.F., già dirigente dell’Enel – dichiarando dovuto il rimborso delle maggiori ritenute Irpef operate sul relativo trattamento di previdenza integrativa aziendale (Fondo PIA, divenuto poi FONDENEL) con l’aliquota prevista per l’indennità di fine rapporto (tassazione separata), piuttosto che con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale (rendimento di polizza assicurativa) – sulla scorta di un “prospetto dimostrativo rilasciato dall’Enel”, ritenuto idoneo in quanto “il principio della diversa tassazione sugli emolumenti corrisposti è applicabile non solo quando i contributi versati e gli accantonamenti eseguiti siano stati autonomamente gestiti sul mercato dal Fondo previdenziale per ogni singola posizione ottenendo il relativo rendimento, come per i contributi versati a Fondenel, ma anche nell’ipotesi, come quella in contenzioso, in cui i contributi sono stati gestiti nell’ambito ed all’interno del proprio patrimonio senza operare alcuna separazione di bilancio, alla stregua di una compagnia di assicurazioni, operando la determinazione del cosiddetto rendimento di polizza mediante l’utilizzo del sistema della riserva matematica”;
2. con due motivi di ricorso l’amministrazione deduce “violazione e falsa applicazione”: 1) “degli artt. 384 c. 2 e 394; 2697 c.c.”, in quanto “la C.T.R.. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la produzione da parte del contribuente per la prima volta in sede di rinvio della certificazione dell’Enel … risalente al dicembre 2005”; 2) in subordine, “degli artt. 2697 c.c.; 13, comma 9 D.Lgs. n. 124 del 1993; art. 1, comma 5 D.L. n. 669 del 1996, convertito in L n. 30 del 1997; art. 16, comma 1, lett. a), art. 17, comma 2, e art. 42, comma 4 (vecchio testo) D.P.R. n. 917 del 1986; art. 6 L n. 482 del 1985”, laddove la C.T.R. “ha ritenuto che la certificazione dell’Enel provasse …l’esistenza e la misura (bari ad 366.743,54) di una componente costituita da “rendimenti di mercato” dei contributi accantonati dal PIA a favore del contribuente”; resiste il contribuente con controricorso e memoria;
3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.
Considerato che
4. vanno preliminarmente disattese le censure di inammissibilità sollevate da parte controricorrente, sia perché i vizi veicolati dal ricorso non attengono in realtà al profilo motivazionale della decisione (come si assume a pag. 8 e 11 del controricorso), bensì all’ipotesi di falsa applicazione di legge, al riguardo essendosi ripetutamente chiarito che “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., Sez. V, 26110/15; conf. Sez. VI-5, n. 16454/17); sia perché non appare preclusiva, all’interno del perimetro del giudizio di rinvio, la “mancata contestazione da parte dell’Ufficio dei conteggi indicati dal contribuente in base alla certificazione rilasciata dall’Enel”;
5. nel merito, il primo motivo di ricorso è infondato, alla luce del principio di diritto per cui “Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d’ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore” (Cass. Sez. V, 19424/15; v. anche il precedente specifico di Cass. Sez. V, 720/17, proprio con riguardo al fatto obiettivo che la necessità di fornire la prova del rendimento rinveniente dall’investimento sul mercato finanziario delle somme accantonate nel Fondo è scaturita, quale evento sopravvenuto in corso di causa, dall’interpretazione fornita dalle SSUU con la sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011″, tanto più che “la produzione documentale di cui si lamenta l’inammissibilità non era finalizzata a sostenere domande o eccezioni diverse da quelle dedotte nell’atto introduttivo, la cui causa petendi e petitum sono rimasti invariati anche in sede di rinvio”);
6. merita invece accoglimento il secondo mezzo, poiché la decisione impugnata risulta in contrasto con l’orientamento di questa Corte (nettamente prevalente rispetto a talune decisioni di segno diverso), in base al quale “le prestazioni erogate in forma capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a fondo di previdenza complementare aziendale (quale Fondenel, in precedenza P.i.a.) sono assoggettate a duplice trattamento tributario: a) agli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R.; b) agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a e art. 17 T.U.I.R., per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, alle somme rivenienti dalla liquidarne del cd. rendimento – per tale esplicitamente intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato – si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L n. 482 del 1985, art. 6.
Secondo il vincolante principio di diritto imposto dalla decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il discrimine tra l’applicazione dell’aliquota del 12,50% e la sottoposizione a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di concreta gestione sul mercato del capitale accantonato” (ex multis, tra le più recenti, Cass. Sez. V1-5, n. 15835/17; Cass. Sez. V, nn. 15038/17, 14394/17, 13278/17, 11831-11837/17, 11625/17, 10285/17, 720/17, 583-588/17; ma già in precedenza v. Cass. nn. 23472/16, 19489/16, 18220-18225/16, 2600/16, 10604/15, 5614/15, 1977/15, 17365/14, 8310/14, 6380/14, 3130-3136/14, 3132/14, 22950/13, 22492/13, 12491-12496/13, 7724-7728/13, 23520/12, 14498/12, 8320/12, 5376/12, 280/12, 29583/11);
7. in particolare, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 13642/11 implica la necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato finanziario”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”; di conseguenza, gravando sul contribuente che impugni il rigetto di una istanza di rimborso – quale attore in senso sostanziale – l’onere di provare il fondamento della sua pretesa, questi è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, non senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato” (in termini, ex aliis, Cass. sez. V, n. 720/17; conf. Cass. sez. V, ord. nn. 13278-13281/17);
8. in conclusione, s’intende dare seguito all’orientamento in base al quale il più favorevole criterio impositivo di cui si è detto può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale accantonato, e che ne costituiscono il rendimento;
9. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice di appello, affinché questi, attenendosi ai principi sopra richiamati, “ai fini della definizione dell’ammontare dell’eventuale credito restitutorio del contribuente accerti se (ed eventualmente quale) parte delle somme complessivamente erogate al contribuente corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato e calcolando, quindi, le imposte dovute dal contribuente, con applicazione solo alla parte suddetta delle somme erogate dell’aliquota del 12,50% secondo la disciplina dettata dalla L n. 482 del 1985, art. 6, fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a, e art. 17” (in terminis, da ultimo, Cass. sez. V, sent. n. 12267/17).
10. il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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