COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 2 sentenza n. 187 depositata il 5 giugno 2017
Redditi da partecipazione -Ricavi non contabilizzati -Società di persone. – Legittimità -Libertà di forma – Contratto mutuo
Massima:
Il passaggio di fondi liquidi tra due società di persone (snc) i cui soci appartengono ad un nucleo familiare unico (nella specie coniugi e figlio), effettuato tramite mutuo, non può essere qualificato come ricavo non dichiarato muovendo solo dall’assenza di atti scritti; il mutuo, infatti, è un contratto reale a forma libera che non richiede ulteriori pattuizioni oltre alla consegna del denaro ragion per cui anche i termini e le modalità di restituzione sono di piena e libera disponibilità sostanziale e formale delle parti
Testo:
La società in nome collettivo xxxxx ha impugnato l’avviso di accertamento T3Q020600487 emesso per il recupero delle imposte relative all’anno 2009.
I soci xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx hanno impugnato gli avvisi emessi a loro carico sul presupposto che il maggior reddito imponibile della società aveva generato redditi da partecipazione non dichiarati per il 2009. Si tratta degli avvisi T3Q010600238 e T3Q010600237.
L’Ufficio accertatore rilevava che xxxxx e xxxxx erano coniugi, il primo possedeva il 75% del capitale della xxxxx la moglie il 25%. xxxxx, xxxxx ed il loro figlio avevano partecipazioni anche nella s.r.l. S.N.. Orbene succedeva che in data 8.7.2009 xxxxx aveva venduto un suo immobile a xxxxx xxxxx stabilendo il prezzo di 188.000,00 €, il 26.10.2009 vi era un passaggio di denaro per 120.000,00 € a favore di xxxxx xxxxx, a novembre del 2009 xxxxx erogava a xxxxx la somma di 65.000,00 €. Entrambi i movimenti di denaro erano frutto di disposizioni dello xxxxx.
L’Agenzia delle Entrate riteneva che in difetto di contratti e/o fatture con causali specifiche il passaggio di 65.000,00 € a xxxxx era da considerare reddito da assoggettare ad imposizione fiscale in quanto ricavi non contabilizzati. Nel ricorso alla Commissione tributaria provinciale la difesa dei ricorrenti contrastava la ricostruzione dell’ufficio affermando che xxxxx, interessato al buon andamento delle due società, aveva fatto in modo che non mancassero loro le risorse finanziarie.
Il passaggio di 65.000,00 € da xxxxx a xxxxx altro non era che la restituzione parziale del prestito. L’Ufficio ribadiva invece la esattezza della ricostruzione propria dell’atto impositivo perché il passaggio di denaro da xxxxx a xxxxx non aveva giustificazione in un pregresso contratto di finanziamento soci o mutuo e comunque mancava la prova che xxxxx avesse fatto un prestito diretto a xxxxx perché la società in nome collettivo aveva ricevuto l’erogazione in parola dalla xxxxx.
La Commissione tributaria provinciale di Perugia con la sentenza n. 382 emessa dalla seconda sezione il 22.9.2015, depositata l’1.12.2015, accoglieva il ricorso condividendo sostanzialmente la ricostruzione delle operazioni effettuata dalla difesa.
L’Agenzia ha proposto appello avverso la sentenza in esame osservando che gli aspetti formali dovevano avere la preminenza rispetto alla ricostruzione sostanzialistica offerta dalla parte privata atteso che di quest’ultima non si avevano supporti documentali certi.
Resistono in appello xxxxx, xxxxx e xxxxx segnalando che la sentenza è ben motivata in punto di fatto e di diritto giungendo a qualificare le operazioni come un finanziamento del socio alle società di famiglia cui faceva seguito la restituzione senza alcun profilo di sottrazione di ricavi ad imposizione fiscale.
La Commissione ha trattato l’appello in data 27.2.2017 ed ha riservato la decisione alla data del 29.5.2017.
La sentenza di primo grado va confermata.
E’ pacifico che le due società sopra citate siano espressione di un unico nucleo familiare e sul piano del possesso dei capitali che del management. Dunque non appare abnorme condividere la tesi dello xxxxx nella parte in cui afferma di aver voluto immettere liquidità proprie nelle due società di famiglia in un periodo in cui peraltro erano già notoriamente presenti sul mercato gli effetti della generalizzata crisi economica mondiale. Lo schema contrattuale utilizzato è quello del contratto di mutuo che è pacificamente un contratto reale a forma libera (vedi anche art. 2467 cod civ) che non richiede pertanto ulteriori pattuizioni al di là della materiale consegna del denaro. Dunque pure i termini e le modalità di restituzione sono nella piena e libera disponibilità (anche nelle forme) delle parti. Ne deriva la infondatezza della ricostruzione dell’ufficio che, disattendendo i principi anzidetti, muovendo dalla assenza di contratti scritti tra le parti o verbali assembleari, qualifica il passaggio di denaro da una società all’altra come ricavo non dichiarato ed assoggettabile a tassazione. Le spese di giudizio vengono compensate in quanto la materia è nuova, complessa e di non facile interpretazione anche considerando gli apporti giurisprudenziali e dottrinali disponibili.
P.Q.M.
La commissione respinge l’appello e compensa le spese di giudizio. Perugia, udienza del 27.2.2017, camera di consiglio del 29.5.2017
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