CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27785
Imposte indirette – IVA di gruppo – Credito IVA – Compensazione orizzontale – Sanzioni
Rilevato che
– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR della Lombardia che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto illegittimo l’atto di irrogazione sanzioni e di determinazione degli interessi nei confronti della P. Srl, per aver questa, che aveva optato dal 2002 per la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, indebitamente utilizzato individualmente un proprio credito Iva del 2001 per una compensazione orizzontale;
– il giudice d’appello riteneva tale facoltà non preclusa dall’art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972 e, comunque, la condotta non sanzionabile;
– P. Srl si costituisce eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
Considerato che
– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, avendo l’Agenzia delle entrate riprodotto, in termini parziali ma adeguati, l’atto di contestazione e gli atti rilevanti ai fini del giudizio;
– il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 73, d.P.R. n. 633 del 1972, 8, d.P.R. n. 542 del 1999 (nonché degli artt. 4 e 5, d.m. 13 dicembre 1979) atteso che, una volta esercitata l’opzione per la procedura dell’Iva di gruppo, resta preclusa alle singole società (controllate e controllante) la possibilità di compensazione orizzontale dei crediti con debiti propri;
– la doglianza, che investe l’asserita violazione e, dunque, il fondamento sia della richiesta di interessi che della irrogazione delle sanzioni, è fondato nei termini e nei limiti che seguono;
– come recentemente affermato dalla Corte in una vicenda del tutto similare, infatti, «nel regime (applicabile “ratione temporis”) anteriore all’applicabilità della I. n. 244 del 2007, nel novero delle eccedenze detraibili che dovevano essere trasferite dalle società del gruppo alla controllante, rientravano anche quelle maturate in anni precedenti l’attivazione del regime predetto, con la conseguenza che la società controllata non poteva utilizzare le stesse per autonoma ed individuale compensazione ma doveva trasferirle alla controllante, atteso che l’espressione “eccedenza detraibile”, contenuta nell’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, alla luce del suo univoco tenore letterale, ha riguardo puramente e semplicemente all’eccedenza detraibile maturata dalla controllata, a prescindere dall’anno di maturazione dei crediti che la compongono, sicché non è consentito all’interprete introdurre eccezioni o limitazioni all’ambito applicativo desumibile dal descritto tenore testuale» (Cass. n. 12642 del 19/05/2017; Cass. 17834 del 19/07/2017);
– nella vicenda in esame, la società aveva optato per il regime della liquidazione dell’Iva di gruppo nel 2002, sicché non poteva compensare un credito Iva maturato nel 2001 e ne deriva, dunque, la legittimità dell’atto di recupero credito per interessi e per sanzioni; resta, inoltre, priva di rilievo la mancata riproduzione del d.m. del 1979, che riguarda modalità meramente esecutive, rinvenendosi la soluzione direttamente nella norma di legge;
– in ordine alle sanzioni, peraltro, è fondata l’eccezione formulata dal controricorrente;
– nella sentenza di primo grado (riprodotta in parte qua per autosufficienza ed esaminabile attesa la natura del vizio lamentato), infatti, la CTP se, da un lato, aveva escluso la possibilità della compensazione orizzontale, dall’altro aveva invece statuito la fondatezza della “richiesta di disapplicazione delle sanzioni” argomentando su una duplice rationes, ossia sulla “obbiettiva incertezza normativa” nonché sulla mancanza di una violazione sostanziale, affermando specificamente “oltre a ciò va altresì rilevato che nel caso di specie, mancando ogni contestazione sull’utilizzo del credito di cui trattasi anche da parte della controllante (tant’è che viene richiesto il pagamento delle sole sanzioni ed interessi), non sussiste alcun danno per l’Erario”
– tale ulteriore fondamento non era stato oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia soccombente in primo grado, la quale, come risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso, si era limitata a ribadire l’impossibilità di dare corso alla compensazione orizzontale e a censurare, specificamente, l’insussistenza di “alcuna condizione di obbiettiva incertezza sulle norme applicate che potesse giustificare l’annullamento delle sanzioni”;
– la mancata impugnazione di tale secondo fondamento, autonomo e in sé logicamente sufficiente a giustificare la decisione stessa, ha, dunque, determinato la definitività dell’annullamento della sanzione;
– ne deriva che l’accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione è limitato alla determinazione degli interessi;
– il secondo motivo, che denuncia l’avvenuto annullamento in ultrapetizione delle sanzioni motivato sull’assenza di una violazione sostanziale, e il terzo, che denuncia violazione degli artt. 13, d.lgs. n. 471 del 1997, 1, comma 421 della I. 311 del 2004 e 10 della I. n. 212 del 2000, sono inammissibili per carenza di interesse attesa la definitività dell’annullamento delle sanzioni;
– in accoglimento del primo motivo del ricorso nei termini di cui sopra, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, che, oltre a regolare le spese, riesaminerà la fattispecie ai fini della determinazione degli interessi dovuti, tenendo conto che l’eccedenza detraibile relativa all’anno d’imposta 2002 vantata dalla società P. Srl va considerata nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo e non già individualmente compensata;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame.
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