CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2018, n. 4891
Pubblico impiego – Difetto di giurisdizione dell’A.G.O. – Erroneità del bando di concorso – Parte vittoriosa nel merito – Proposizione di appello incidentale
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Messina ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina sulla domanda proposta da M.M.L. nei confronti della Provincia regionale di Messina, ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in relazione alla domanda azionata dalla lavoratrice.
2. La M. aveva adito il Tribunale esponendo di avere superato il concorso bandito dalla Provincia per un posto di “Direttore tecnico di riserva naturale, 8 qualifica funzionale”, e di essere stata assunta con contratto individuale.
Assumeva, tuttavia, l’erroneità del bando atteso che la legge della Regione siciliana n. 98 del 1981, come modificata dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 1988, aveva individuato la qualifica di Dirigente tecnico con funzioni di direttore tecnico di riserva naturale e chiedeva quindi l’attribuzione di detta qualifica di dirigente con le conseguenziali differenze retributive.
Il Tribunale rigettava la domanda. Proposto appello dalla lavoratrice, la Provincia regionale di Messina costituitasi ribadiva il difetto di giurisdizione e in subordine chiedeva il rigetto della domanda.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la lavoratrice prospettando due motivi di ricorso.
4. La Provincia regionale di Messina ha depositato controricorso, che non risulta notificato.
5. La lavoratrice ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione del giudicato implicito sulla giurisdizione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ..
Assume parte ricorrente che non era stata del giudice ritualmente reintrodotta nel giudizio, mediante appello incidentale, la questione della giurisdizione, e che pertanto sulla giurisdizione ordinario si era formato giudicato interno, atteso che il Tribunale aveva deciso nel merito la controversia.
È richiamata la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass., S.U., n. 13799 del 2012.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 25246 del 2008), ha affermato che la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. c.iv., in sede di costituzione in appello, stante l’inapplicabilità del principio di rilevabilità d’ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell’art. 346 cod. proc. civ. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza.
Detti principi sono stati ribaditi da Cass., S.U., n. 13799 del 2012, secondo cui allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.
Tali principi trovano applicazione nel caso di specie, atteso che il Tribunale decidendo nel merito ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione, ragione per la quale la questione di giurisdizione avrebbe dovuto costituire oggetto di appello incidentale e non di mera eccezione in sede di comparsa di costituzione, per non dare luogo, come è avvenuto, al giudicato interno.
2. All’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo motivo con cui veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 360, comma 1, nn. 1 e 3) cod. proc. civ.
3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.
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