CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9218
Tributi – Controllo automatizzato della dichiarazione – Cartella di pagamento – Omesso invito al contraddittorio preventivo – Obbligo – Solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della liquidazione dei tributi
Fatti di causa
Rilevato che in data 22 aprile 2011 Equitalia Sud Italia s.p.a. notificava alla contribuente Casa di cura T. s.r.l. una cartella esattoriale emessa in seguito a controllo automatizzato operato ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007;
che il contribuente proponeva ricorso avverso tale cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli eccependo la nullità dell’iscrizione a ruolo per violazione sia dell’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), atteso che l’iscrizione era avvenuta senza il preventivo invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre la documentazione eventualmente mancante sia dell’art. 7, comma 3, della stessa legge per omissione di motivazione circa la determinazione delle imposte richieste e dei relativi accessori;
che si costituivano in giudizio Equitalia Sud Italia s.p.a. e l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso e affermando la piena legittimità della cartella impugnata;
che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza n. 579/23/2011 depositata il 1° dicembre 2011, accoglieva il ricorso per quanto riguarda la subordinata richiesta di riduzione ad un terzo delle sanzioni ma per il resto lo rigettava, rilevando l’insussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che renderebbero la doglianza condivisibile;
che avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello, mentre Equitalia Sud Italia s.p.a. e l’Agenzia delle entrate si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello;
che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 258/45/2012 depositata il 3 ottobre 2012, respingeva l’appello della contribuente richiamando sostanzialmente gli argomenti della sentenza di primo grado;
che avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di ricorso, mentre Equitalia Sud Italia s.p.a. e l’Agenzia delle entrate si costituivano ognuna con un controricorso;
Ragioni della decisione
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la ricorrente Casa di cura T. s.r.l. deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente) per la mancanza del previsto avviso al contribuente prima dell’emissione della cartella;
che con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine all’art. 7, commi 1 e 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente), in quanto la cartella originariamente impugnata non consentirebbe al contribuente di comprendere appieno l’iter logico-giuridico e i criteri adottati dall’Ufficio nel richiedere il pagamento di imposte (oltre ad interessi e a sanzioni amministrative) assolutamente diverse fra loro e non risultanti dalla dichiarazione dei redditi regolarmente presentata; considerato che i controricorrenti sollevano in via preliminare questioni di inammissibilità relativamente alle notifiche del ricorso e all’assenza di censure aventi specifiche attinenza al decisum della sentenza impugnata e chiedono comunque che il ricorso sia dichiarato infondato;
ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il convenuto: Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531) appare opportuno per entrambi i motivi di ricorso esaminare innanzitutto il merito delle questioni sollevate;
ritenuto infatti che i motivi di ricorso sono infondati;
considerato infatti che, con riguardo al primo motivo, l’art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata – la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. 21 novembre 2017, n. 27716) – e che non ricorre nel caso di specie ove le differenze tra la dichiarazione del contribuente e la cartella di pagamento sono dovute semplicemente dal mancato versamento delle varie imposte dovute in base alla dichiarazione regolarmente prodotta dallo stesso ricorrente;
che, inoltre, secondo l’art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è obbligatorio l’interpello del contribuente in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione solo ove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della stessa (Cass. 9 settembre 2016, n. 17829) situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poiché in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla (Cass. 31 marzo 2011, n. 7536);
che infine, con particolare riferimento a interessi e sanzioni, occorre considerare che, ai sensi del secondo comma, lett. f) dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Amministrazione, procedendo al controllo formale delle dichiarazioni e della tempestività dei versamenti, può addebitare gli interessi maturati per l’omesso versamento delle somme indicate in dichiarazione, il cui computo deriva direttamente dalla legge e non necessita di alcuna attività discrezionale di accertamento (Cass. 9 gennaio 2015, n. 173) e che con la cartella, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione (Cass. 15 gennaio 2016, n. 548; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1571);
che, quanto al secondo motivo, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello – come quello di specie – con cui si proceda, in sede di controllo cartolare ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (Cass. 28 novembre 2014, n. 25329);
ritenuto pertanto che il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del contribuente e lo condanna al pagamento a favore di Equitalia Sud Italia s.p.a. e dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 10.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per ciascuna delle suddette parti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 22061 depositata il 12 luglio 2022 - L'art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11745 depositata il 12 aprile 2022 - In tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 27724 depositata il 2 ottobre 2023 - La l. n. 212 del 2000, art. 6 comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r. n.…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 7348 depositata il 14 marzo 2023 - In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7334 - L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…