CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 maggio 2018, n. 12654
Tributi – Dichiarazione dei redditi – Accertamento – Omesso versamento
Atteso che
Circa una cartella di pagamento notificatagli per recupero IRAP, IRPEF e IVA su controllo automatizzato del modello Unico 2009, S.P. impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro il rigetto dell’impugnazione di primo grado.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata. Unitariamente formulati, il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e il secondo denuncia violazione dell’art. 6 I. 212/2000, entrambi per non aver il giudice d’appello censurato l’omesso previo invio della comunicazione di irregolarità e dell’avviso bonario.
I due motivi sono infondati: dalla sentenza d’appello si evince trattarsi nella specie dell’omesso versamento di imposte su voci dichiarate dallo stesso contribuente; pertanto, essendosi il controllo automatico mantenuto sul piano strettamente cartolare, non era necessario il previo invio della comunicazione di irregolarità, né dell’avviso bonario, adempimento che ovviamente presuppone una discordanza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultato dal controllo (per la comunicazione di irregolarità Cass. 17396/2010 Rv. 615009, Cass. 13759/2016 Rv. 640341, per l’avviso bonario Cass. 795/2011 Rv. 616313, Cass. 8342/2012 Rv. 622681). Unitariamente formulati, il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2 d.lgs. 446/1997 e il quarto denuncia vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., entrambi per aver il giudice d’appello ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP.
– Il terzo motivo è infondato, il quarto inammissibile: il giudice d’appello ha desunto l’esistenza di un’autonoma organizzazione nello studio legale P. dall’elevato importo dei compensi a terzi professionisti (€ 86.000,00), compensi per lavoro dipendente (€ 16.577,00) e spese ulteriori (€ 122.479,00); in particolare, il giudice d’appello ha evidenziato come il contribuente abbia attribuito le rilevanti spese per compensi a terzi professionisti «del tutto genericamente ad esempio a domiciliazioni, senza peraltro offrirne alcun riscontro documentale», e come difettasse la prova finanche della destinazione delle spese per lavoro dipendente, solo «presumibilmente ascrivibili ai compensi elargiti alla propria segretaria»; incontestabile sotto il profilo fattuale per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (Cass. 5528/2014 Rv. 630359, Cass. 26774/2016 Rv. 643244), questa ratio decidendi non è stata specificamente impugnata, nonostante l’impiego non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia dell’unico collaboratore esecutivo rappresenti un indice tipico di sussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP (Cass. SU 9451/2016 Rv. 639529).
– Il ricorso va respinto, con aggravio di spese processuali e raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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