CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 giugno 2018, n. 15894

Recupero di contributi previdenziali – Cartella esattoriale – Società di capitali – Cancellazione dal registro delle imprese

Fatti di causa

1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 210/2012, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione di merito proposta da P. s.p.a. avverso una cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, ha ritenuto, nel contraddittorio dell’INPS e del concessionario della riscossione Equitalia Esatri s.p.a. (ora Equitalia Nord s.p.a.), l’inammissibilità della predetta opposizione, perché proposta da società di capitali estinta.

Avverso la sentenza P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico complesso motivo, cui hanno resistito l’I.N.P.S. ed Equitalia Nord.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso P. s.p.a. lamenta il fatto che la Corte d’Appello non abbia ritenuto che in realtà l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, perché proposto contro società estinta, riproponendo comunque tutte le censure già sollevate con l’originario ricorso in opposizione.

2. E’ incontroverso che la cancellazione dal registro delle imprese di società di capitali ne comporti, in esito alla riforma del diritto societario, l’estinzione (Cass, S.U., 22 febbraio 2010, n. 4060).

E’ inoltre pacifico che la cartella sia stata notificata allorquando la società era già estinta e che fu ciononostante la medesima società a proporre ricorso in primo grado, accolto dal Tribunale e ad essere stata destinataria del gravame dell’I.N.P.S.

3. Ciò posto si osserva come l’estinzione del soggetto giuridico prima della proposizione della domanda giudiziale comporta l’instaurazione di un processo radicalmente nullo e come tale improponibile (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21188; Cass. 3 novembre 2011, n. 22863), in quanto carente di uno dei presupposti (l’esistenza soggettiva di almeno due parti contrapposte) a tal fine necessari.

Non vi è dubbio, quindi, che la Corte d’Appello correttamente abbia pronunciato l’inammissibilità originaria dell’opposizione, così caducando l’intero processo e non limitandosi a stabilire gli effetti sul solo giudizio di appello dell’estinzione del soggetto, perché in tal modo si sarebbe realizzata la salvaguardia della sentenza di primo grado, a fronte di un vizio non solo rilevabile in ogni stato e grado, ma soprattutto radicale ed insanabile.

Peraltro, una volta caducato l’intero processo per le ragioni di cui sopra, è inevitabile che il giudizio di cassazione volto a rimuovere una tale pronuncia, proposto dalla stessa società estinta, sia da considerare inammissibile proprio perché anch’esso introdotto da soggetto non più esistente e quindi privo di capacità giuridica.

4. Il fatto che furono gli stessi procedenti (I.N.P.S. ed Equitalia) a notificare la cartella a soggetto già inesistente è circostanza che giustifica la compensazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13.