CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 giugno 2018, n. 16540
Tributi – Accertamento – Società di persone a ristretta base familiare – Indagini bancarie sui conti personali dell’amministratore e dei soci – Presunzione legale di maggiori ricavi nei confronti della società
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi avverso R.E.R., in proprio e quale amministratore unico della R.Y. s.r.I., per la cassazione della sentenza n. 25, emessa il 25 gennaio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 13 giugno 2013 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa degli avvisi di rettifica relativi a maggiori IRPEG e IRAP per gli anni 1996 e 1997, degli avvisi di rettifica ai fini dell’IVA per gli anni 1996 e 1997, dell’avviso di irrogazione di sanzioni (per acquisti non regolarizzati) per l’anno 1998, ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Genova che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo, ad eccezione della domanda relativa alla rideterminazione delle sanzioni.
2. Con gli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente l’Amministrazione finanziaria aveva imputato alla società R.Y. s.r.l. la movimentazione risultante dalle indagini sui conti correnti bancari e postali intrattenuti da S.R., nella qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione, e da E.R.R., in qualità di consigliere del citato consiglio.
3. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Liguria, ritenuta sanata ogni ipotesi di nullità della notifica degli avvisi di accertamento, rilevata l’adeguatezza della motivazione degli stessi e la sussistenza dell’autorizzazione per lo svolgimento delle indagini bancarie, accoglieva le doglianze della società contribuente, relative all’inoperatività della presunzione legale di maggiori ricavi nei confronti della società sulla base delle risultanze delle indagini bancarie sui conti personali dei soci ed amministratori, ritenendo assorbita ogni altra questione, compreso l’appello incidentale dell’Ufficio.
4. A seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, R.E.R., in proprio e quale amministratore unico della R.Y. s.r.I., si costituisce e resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 D.P.R. n. 600/73, 51 D.P.R. n. 633/72, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
1.3. In tema di accertamento IVA relativo a società di persone a ristretta base familiare, questa Corte ha affermato che “la presunzione stabilita dall’art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio finanziario si presumono conseguenza di operazioni imponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di danaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che devono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. In tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica” (Cass. sent. n. 12276/2015; vedi anche n. 6595/13; n. 20668/14; n.1898/2016; n.15003/17).
L’orientamento sopra richiamato è riferibile anche alle imposte dirette, dovendosi ritenere che, in caso di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, vi sia un onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti, per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione.
In tema di imposte dirette, questa Corte ha affermato che “in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività” (Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016, Rv. 639699 – 01).
Nel caso di specie, stante la stretta connessione tra la società ed i soci, in numero di due, legati da rapporti di parentela (padre e figlia), l’uno Consigliere e l’altra Presidente del C.d.A., entrambi con poteri disgiunti di rappresentanza e firma sociale, è legittimo per l’Ufficio presumere, in applicazione delle norme citate, che le movimentazioni dei conti personali dei due soci siano riferibili alla società, in assenza di diverse giustificazioni fornite dagli intestatari e salva, comunque, la prova da parte della società contribuente (anche tramite gli intestatari dei conti) che le stesse non siano alla stessa riferibili.
Risulta, quindi, erronea la decisione della C.T.R. che, in violazione della presunzione legale di cui agli artt. 32 D.P.R. n. 600/73, 51 D.P.R. n. 633/72 e delle norme codicistiche sulla prova presuntiva e la distribuzione dell’onere probatorio, ha ritenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto in concreto provare con ulteriori elementi la riferibilità dei movimenti bancari dei conti dei soci alla società.
2.1. Atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso, rimangono assorbiti gli ulteriori motivi, attinenti alla nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per inosservanza dell’art. 112 c.p.c. (II motivo – omessa motivazione in ordine alle circostanze decisive dedotte dal fisco in ordine alla riferibilità delle movimentazioni bancarie sui conti dei soci alla società), alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., degli artt. 115 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c. , 32 D.P.R. n. 600/73 e 52 D.P.R. n. 633/72 (III e IV motivo) ed all’insufficiente motivazione sui fatti decisivi e controversi, dai quali era dato evincersi la riferibilità delle movimentazioni bancarie sui conti dei soci alla società, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. (V motivo).
2.2. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, perché provveda sulla decisione delle ulteriori questioni poste dalla società contribuente con il ricorso in appello e non esaminate dal giudice di secondo grado, perché ritenute assorbite (dal n.6 al n.25 dell’atto di appello della società, come riportato in controricorso dalla pag. 21 alla pag. 35).
2.3. Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. della Liguria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6867 - In tema di accertamento dell'IVA, la presunzione stabilita dall'art. 51, secondo comma, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24208 - In tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 gennaio 2020, n. 437 - In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2407 - In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18704 depositata il 10 giugno 2022 - Nel caso in cui il titolare del conto sia formalmente "terzo", non legato in alcun modo apparente alla società sarà necessario, per l'Amministrazione, provare, che tal "terzietà" è…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…