Corte di Cassazione ordinanza n. 18704 depositata il 10 giugno 2022 – Nel caso in cui il titolare del conto sia formalmente “terzo”, non legato in alcun modo apparente alla società sarà necessario, per l’Amministrazione, provare, che tal “terzietà” è solo apparente, fungendo il soggetto da mera testa di legno del contribuente. Diversamente in ipotesi di società a ristretta base le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, imputando alla medesima società le operazioni ivi riscontrate tenuto conto anche della relazione di parentela che lega i singoli partecipanti alla ristretta base sociale, circostanza idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari familiare, l’Ufficio finanziario può utilizzare