CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 giugno 2018, n. 16874
Inail – Invalidità temporanea assoluta – Rendita per inabilità per malattia professionale – Domanda
Rilevato
che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’Inail a erogare in favore di D.M.D. l’indennità per invalidità temporanea assoluta dal 21 marzo al 3 aprile 2008, nel contempo respingendo le doglianze relative alla domanda avanzata dal D.M. nei confronti di INAIL e A. S.p.A. al fine del riconoscimento della costituzione di una rendita per inabilità per malattia professionale e liquidando in favore del D.M., nella misura di un terzo, le spese dei gradi di merito; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inali sulla base di un unico motivo;
che le altre parti non hanno svolto attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Considerato
che con unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., osservando che il D.M., sin dal primo grado di giudizio aveva dedotto di avere diritto soltanto alla rendita per inabilità permanente per i postumi corrispondenti a una percentuale di inabilità derivante dalla natura professionale delle malattie lamentata, ma nulla aveva dedotto in merito alla prestazione previdenziale in concreto riconosciutagli. Pertanto la pronuncia era stata resa in violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, con attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto, non potendosi affermare che nella domanda di rendita per invalidità permanente potesse farsi rientrare l’indennità per inabilità temporanea assoluta, trattandosi di due prestazioni differenti che non hanno alcun rapporto di dipendenza né di continenza;
che dalla prospettazione del ricorrente, corredata delle allegazioni documentali necessarie in termini di autosufficienza, si evince che la domanda proposta era limitata alla sola costituzione della rendita per inabilità permanente e alla ricollocazione in mansioni non soggette a rischio (si vedano, a conferma, le conclusioni riportate nella prima parte della sentenza impugnata);
che, pertanto, si evidenzia la fondatezza della censura, essendo stata attribuita una prestazione diversa da quella domandata e ricorrendo il vizio di “ultra” o “extra” petizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 18868 del 24/09/2015);
che, conseguentemente, la sentenza deve essere cassata senza rinvio, con eliminazione della pronuncia sull’inabilità temporanea e regolazione delle spese dei gradi di merito;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda attinente all’inabilità temporanea. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero procedimento.
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