CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30105 depositata il 4 luglio 2018 – Costituisce reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale qualora l’amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti