CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 luglio 2018, n. 19731
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Effettiva soppressione del reparto – Difficoltà aziendale – Ridimensionamento dell’organico
E’ legittimo anche qualora il datore di lavoro, dopo il recesso, ricorre per tempi limitati a lavoratori interinali o a termine
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 23 dicembre 2015, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione di A.L. volta a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a lui intimato in data 12.3.2013 dalla S.C. Srl.
La Corte territoriale, con il primo giudice, ha accertato “che è stato effettivo ed imponente l’abbattimento dei ricavi che ha indotto all’effettiva soppressione del reparto codifica, realizzato in un momento di reale difficoltà aziendale”, con il conseguente licenziamento dei tre lavoratori addetti al reparto, tra cui il L.
Secondo la Corte “ben poteva la parte datoriale, per la dedotta più economica gestione dell’impresa a seguito di un protratto periodo di crisi di risultati e di difficoltà di mercato, ridimensionare l’organico, redistribuendo le mansioni in precedenza assegnate al ricorrente al personale residuo, oppure ricorrendo, per tempi assolutamente limitati, a risorse esterne (ingaggiate per via interinale o con contratti a termine)”; si aggiunge che “anche il ricorso al lavoro straordinario si spiega in questa ottica, atteso che il maggiore esborso per le maggiorazioni salariali dovute ai lavoratori impiegati in extra time sono senz’altro inferiori ai costi per il mantenimento di una unità di personale assunta a tempo indeterminato”.
Quanto al mancato repechage, la Corte campana ha rilevato che “non risulta contestato quanto dedotto dalla resistente in ordine alla circostanza che i posti lasciati liberi a seguito del licenziamento dei tre addetti al reparto codifica, in linea con le esigenze aziendali di contenimento dei costi, non sono stati destinati a copertura con nuovo personale assunto a tempo indeterminato, ma compensati ricorrendo ad una riorganizzazione delle risorse interne, ovvero ricorrendo ad assunzioni stagionali per specifici periodi di punta”; ha poi evidenziato che “l’impresa in questa fase di giudizio ha dimostrato, senza che controparte fornisse adeguata prova contraria, che le mansioni richieste dal L. sono, allo stato, integralmente occupate da altro personale”.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.L. con 3 motivi. Ha resistito la società con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 115 e 116 c.p.c.; art. 18 I. n. 300 del 1970”, sostenendo l’illegittimità del licenziamento “per violazione dell’obbligo di repechage atteso che successivamente al licenziamento l’azienda ha proceduto ad assumere forza lavoro con continuità e con ripetuti contratti di somministrazione”.
Con il secondo motivo si denuncia “violazione art. 3 I. n. 604 del 1966, art. 2697 c.c., art. 18 I. n. 300 del 1970 (art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.)”, sostenendo l’illegittimità del recesso datoriale “per violazione dell’obbligo di repechage atteso che la società, dopo il recesso, ha proceduto ad assumere con contratti di somministrazione recanti causali non rispondenti alle reali mansioni poi espletate dai somministrati e finanche per mansioni per le quali il L. aveva dichiarato disponibilità”.
2. I motivi, congiuntamente scrutinagli per connessione, non possono trovare accoglimento.
Oltre all’inammissibilità derivante dalla promiscua deduzione di vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, unitamente alla violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., nella sostanza parte ricorrente propone una rivalutazione della ricostruzione della vicenda storica e del materiale probatorio preclusa dalla riformulazione della disposizione da ultimo citata, così come rigorosamente interpretata dalle SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, delle cui prescrizioni la difesa del L. non tiene alcun conto.
In particolare non viene adeguatamente censurato l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito secondo cui la società avrebbe fatto ricorso, successivamente al licenziamento, a risorse esterne “(ingaggiate per via interinale o con contratti a termine) … per tempi assolutamente limitati”, con condotta evidentemente non omologabile all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al posto del quale il L. avrebbe potuto essere utilizzato.
3. Con il terzo mezzo si denuncia “violazione art. 3 I. n. 604 del 1966, art. 2103 c.c., art. 2697 c.c., art. 18 I. n. 300 del 1970”, assumendo “l’illegittimità del licenziamento per violazione dell’obbligo di repechage, sebbene vi fosse la disponibilità ad un demansionamento anche part time ed anche indipendentemente dallo stesso, non ha dimostrato l’assolvimento dell’onere”.
Si sostiene che “contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello salernitana non deve essere il lavoratore a dimostrare di aver offerto la sua disponibilità a svolgere mansioni inferiori ma spetta al datore di lavoro prospettare al dipendente la possibilità di un impiego in mansioni di livello inferiore ed è solo il mancato consenso all’offerta che rende legittimo il licenziamento”.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento in quanto, con accertamento di fatto non suscettibile di rivalutazione in questa sede, la Corte di Appello ha verificato che non si era proceduto a nuove assunzioni a tempo indeterminato rispetto a posti lasciati vacanti, ricorrendo piuttosto “ad una riorganizzazione ” delle risorse interne, ovvero … ad assunzioni stagionali per specifici periodi di punta”; ha poi ritenuto, rispetto alla possibilità di adibizione a mansioni inferiori, che l’impresa avesse dimostrato “che le mansioni richieste dal L. sono, allo stato, integralmente occupate da altro personale”.
Si tratta di accertamento in fatto preclusivo di ogni ulteriore indagine, rispetto al quale la questione dell’offerta o meno da parte del datore di lavoro di impiego in mansioni inferiori non assume valore dirimente, in quanto è sufficiente che la società abbia provato che non vi erano posti in cui ricollocare il licenziando, neanche in mansioni inferiori.
4. Conclusivamente il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Il ricorrente in cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del locale Consiglio dell’Ordine del 26 febbraio 2016 non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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