CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2018, n. 21195
lmporto a titolo di indennità di mancato preavviso, ferie non godute e retribuzioni non corrisposte – Compensazione atecnica
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Trieste, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale in favore di A.B. ed opposto dal Ministero e ha ritenuto non dovuto all’appellante l’importo di € 14.432,45, richiesto in sede monitoria a titolo di indennità di mancato preavviso, ferie non godute e retribuzioni non corrisposte nel periodo compreso tra il 9 luglio 2008 e il 25 ottobre 2008;
2. la Corte territoriale ha premesso che la compensazione atecnica, in considerazione dell’unitarietà del rapporto giuridico dal quale scaturiscono réciproci debiti e crediti, non richiede né l’eccezione di parte né la proposizione di domanda riconvenzionale e, quindi può essere sollecitata in corso di causa e per la stessa non operano i limiti alla compensabilità che postulano l’autonomia dei rapporti;
3. il giudice d’appello ha aggiunto che correttamente il Ministero aveva compensato il credito del B. con gli stipendi dallo stesso indebitamente percepiti dal 1 settembre 2007 al 29 febbraio 2008 e ha evidenziato che, quanto al periodo 1° settembre 2007/12 novembre 2007, la transazione intercorsa fra le parti aveva espressamente previsto che sarebbero state decurtate le somme qualora al momento della reintegra in servizio il B. non avesse prodotto documentazione a giustificazione dell’assenza;
4. per il periodo successivo la Corte ha osservato che le retribuzioni non erano dovute in quanto la sentenza n. 73/2010 del Tribunale di Pordenone aveva dato atto dell’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza a decorrere dal 13 novembre 2007;
5. il ricorso di A.B. domanda la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ai quali il Ministero non ha opposto difese, rimanendo intimato.
Considerato che
1. il primo motivo denuncia «violazione artt. 101, 112 e 113 c.p.c. per essersi la Corte di appello pronunciata sopra circostanze non dedotte dalle parti ed in relazione alle quali una parte non è stata messa in condizione di contraddire; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio… in relazione all’applicabilità dell’istituto della compensazione impropria per il periodo 1/9/2007-12/11/2007…»;
1.1. il ricorrente rileva che la Corte d’appello non poteva ritenere provata l’assenza nell’arco temporale sopra indicato, valorizzando la clausola contenuta nella transazione, perché il Ministero non l’aveva invocata, avendo chiesto di dimostrare l’assenza stessa attraverso la prova testimoniale;
1.2. aggiunge il B. che la questione relativa all’omessa produzione della documantazione richiesta in sede transattiva non era mai stata prospettata, neppure nel precededente giudizio conclusosi con la sentenza n. 73/2010 del Tribunale di Pordenone, non impugnata;
1.3. infine il ricorrente rileva che la Corte triestina non poteva ricorrere alla compensazione impropria, che presuppone liquidità, certezza ed esigibilità del credito;
2. la medesima rubrica è anteposta al secondo motivo con il quale, in relazione al periodo 13 novembre 2007/29 febbraio 2008, si addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che il provvedimento di decadenza era stato revocato dal Ministero il quale, infatti, aveva sempre asserito, senza dimostrarlo, che gli stipendi non fossero dovuti per la assenza ingiustificata del B.;
2.1. aggiunge il ricorrente che la ricostruzione retroattiva del rapporto di lavoro per effetto della revoca comporta il diritto del dipendente alla corresponsione delle retribuzioni in quanto il mancato svolgimento della prestazione lavorativa è imputabile in via esclusiva alla condotta del datore di lavoro;
3. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., finalizzati alla comprensione del motivo di doglianza, all’individuazione degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa e, soprattutto, a consentire alla Corte la valutazione sulla decisività della censura ;
3.1. a tal fine non è sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ., perché l’art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28.9.2016 n. 19048);
3.2. parimenti non possono essere sovrapposti i requisiti richiesti rispettivamente dai nn. 3 e 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. perché l’esposizione sommaria dei fatti di causa ha il fine di consentire l’individuazione dell’oggetto della controversia, in relazione allo sviluppo della vicenda processuale ed alle posizioni assunte dalle parti, mentre la specifica indicazione dei documenti e degli atti processuali si correla all’esame della censura e, quindi, il grado di specificità va misurato sulla diversa funzione alla quale il requisito assolve;
3.3. i principi sopra esposti valgono anche nei casi di deduzione di un error in procedendo perché l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità del motivo e, quindi, la trascrizione nel ricorso delle parti rilevanti degli – atti processuali, che non possono essere richiamati solo genericamente (Cass. 8.6.2016 n. 11738);
4.1.” nel caso di specie tutte le censure non soddisfano il requisito imposto dal richiamato art. 366 n. 6 cod. proc. civ. perché il ricorrente, nella esposizione sommaria dei fatti di causa, ha solo riassunto i termini della vicenda sostanziale e processuale ed in calce al ricorso ha elencato i documenti rilevanti, ma ha omesso di trascrivere, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto dei documenti e degli atti processuali sui quali i motivi di doglianza risultano fondati;
4.1. in particolare il ricorso non trascrive neppure parzialmente: la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 73/2010, con la quale sarebbe stato riconosciuto il diritto del B. al pagamento delle mensilità in contestazione, la transazione sottoscritta il 2 luglio 2008, il provvedimento di decadenza, il contenuto degli atti processuali rilevanti ai fini della decisione dei motivi con i quali si denunciano errores in procedendo commessi dal giudice d’appello;
4.2. la mancata trascrizione impedisce alla Corte la valutazione sulla fondatezza e sulla decisività delle censure, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
5. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero non si è costituito in giudizio, rimanendo intimato;
5.1. deve darsi atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39682 - Il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 5992 - Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere la valutazione della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12720 - Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2019, n. 22508 - Contenuto del ricorso in cassazione, il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10511 - Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14165 - Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…