COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Toscana sez. 2 sentenza n. 2384 depositata il 13 novembre 2017
Testo:
La SOC. COL D. società agricola S.r.l. unipersonale oppose la notificata cartella di pagamento con la quale l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia richiedeva il pagamento della somma di € 6.348,20, oltre spese di notifica, per contributo consortile riferito all’anno 2012.
Eccepiva il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato per:
1. carenza di motivazione anche in funzione dell’illegittimità del procedimento di determinazione del contributo risultante dal piano di classifica;
2. mancata notifica di atti antecedenti dai quali poter evincere la tipologia degli interventi condotti in ordine ad ogni immobile e, soprattutto, i benefici diretti, specifici e concreti che ciascun bene avrebbe ricevuto;
3. mancata indicazione dell’approvazione del perimetro di contribuenza e della sua approvazione e trascrizione mentre il piano di classifica risalirebbe all’anno 2006;
4. mancata dimostrazione del rispetto della quota del 25%;
5. violazione del divieto di doppia imposizione.
Concludeva chiedendo l’annullamento dell’intimazione impugnata con vittoria di spese ed onorari di causa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siena, con la sentenza n. 370/01/15 del 26/05/2015, depositata il 10/09/2015, ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
Rilevavano i primi giudici che con la mancata costituzione in giudizio l’ente impositore non aveva assolto l’onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza e della conseguente carenza di motivazione dell’atto impugnato in ordine al beneficio diretto conseguito dal contribuente a seguito delle opere di bonifica.
Avverso tale sentenza parte soccombente ha proposto appello eccependone l’erroneità per i seguenti motivi:
1. adeguata motivazione della cartella di pagamento che, oltre agli elementi minimi previsti dalla legge, riporta i riferimenti normativi ai fini della determinazione del contributo, gli estremi della deliberazione che ha approvato il piano di classifica degli immobili, le concrete modalità di calcolo del contributo, gli immobili di proprietà del ricorrente compresi all’interno del perimetro di contribuenza;
2. indicazione della delibera di approvazione del ruolo e degli indici di contribuenza.
Eccepisce inoltre l’infondatezza dell’eccezione addotta nel ricorso in relazione alla mancata comunicazione di atti preliminari alla cartella e l’erroneità della ripartizione dell’onere probatorio perché il contribuente ha solamente asserito la carenza di benefici diretti. Dopo aver affermato l’esistenza del beneficio anche conseguentemente alla difesa del territorio dalle acque e dai dissesti idrogeologici collegati alla bonifica ed elencato gli interventi effettuati, conclude chiedendo indicazione della delibera di approvazione del ruolo e degli indici di contribuenza.
Eccepisce inoltre l’infondatezza dell’eccezione addotta nel ricorso in relazione alla mancata comunicazione di atti preliminari alla cartella e l’erroneità della ripartizione dell’onere probatorio perché il contribuente ha solamente asserito la carenza di benefici diretti. Dopo aver affermato l’esistenza del beneficio anche conseguentemente alla difesa del territorio dalle acque e dai dissesti idrogeologici collegati alla bonifica ed elencato gli interventi effettuati, conclude chiedendo l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata si è costituita in giudizio con controdeduzioni ed appello incidentale. Propone appello incidentale eccependo l’erroneità della sentenza di primo grado sulla compensazione delle spese di causa contrasta le tesi dell’appellante e ripropone alcuni motivi addotti nel ricorso introduttivo non esaminati dai primi giudici.
Parte appellata ha depositato memoria con la quale assume l’inammissibilità dell’appello per errata notifica in quanto effettuata a mezzo P.E.C., l’inammissibilità della documentazione depositata per violazione dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 nonché l’irrilevanza dei motivi di diritto sollevati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello non è fondato e deve quindi essere respinto.
Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di notifica sollevata dalla parte appellata con la memoria di resistenza e la ritiene non fondata.
La sollevata eccezione fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 68/2005 ed all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 163/2013. In sostanza da una parte l’appellato sostiene che la notifica a mezzo P.E.C. non può applicarsi, se non facoltativamente, al processo tributario e solo se è applicata fin dal primo grado di giudizio.
La notifica a mezzo P.E.C. nel processo telematico, con la sua effettuazione fin dal primo, grado di giudizio, costituisce a parere del Collegio un’eccezione alle normali regole di notifica che non può comportare limitazioni all’alternatività della procedura in caso di inizio del processo con il metodo cartaceo.
Con l’appello viene censurata la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1. la cartella di pagamento deve essere ritenuta adeguatamente motivata perché riporta gli estremi della deliberazione che ha approvato il piano di classifica degli degli immobili, Ie concrete modalità di calcolo del contributo, gli immobili di proprietà del ricorrente compresi all’ interno del perimetro di contribuenza;
2. nella cartella di pagamento sono indicati gli estremi della delibera di approvazione del ruolo e degli indici di contribuenza.
3. la sussistenza del beneficio è provata dai documenti depositati.
Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono idonei a superare quanto stabilito dai primi giudici che hanno accolto il ricorso del contribuente rilevando come il Consorzio non avesse assolto all’onere probatorio in ordine alla sussistenza del beneficio diretto conseguito dal contribuente a seguito delle opere di bonifica.
La Corte Suprema (in particolare la sentenza delle S.U. 968/1998) ha esaurientemente chiarito la materia ed è quindi ai principi fissati dal Supremo Collegio che deve aversi riguardo per una corretta decisione della controversia in oggetto.
La statuizione del Giudice di legittimità è nel senso che l’inclusione di un immobile nel comprensorio di bonifica, quali che siano la natura e la destinazione dell’immobile stesso, urbano o agricolo, unitamente al vantaggio che derivi al bene, costituiscono il presupposto per la contribuzione. E’ stato altresì precisato che il vantaggio (art. 10 R.D. 215/33), ancorché di carattere generale, non può non riverberarsi con effetti favorevoli sui singoli beni ubicati nella zona di bonifica.
Rileva il Collegio che, in tema di contributi consortili, il consorzio è gravato dall’onere di provare l’esistenza dei benefici concreti apportati agli immobili dalla realizzazione delle opere eseguite solo in assenza del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza (Cassazione, sentenza 29/9/2004, n. 19509).
Tale orientamento è stato confermato dalle numerose sentenze emesse nell’anno 2012 dalla Corte di Cassazione (nn. 2830, 2831, 2835, 656, 657, 658 etc) e dalla sentenza n. 8371/2013 le quali hanno puntualizzato che la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito di un piano di classifica comportano per il contribuente, che voglia disconoscere il debito, l’onere di contestare specificatamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Nel caso di specie il Consorzio di Bonifica non ha approvato (o quanto meno non ne ha dato prova) il perimetro di contribuenza ed anche il piano di classifica depositato non reca l’indicazione di alcuna deliberazione di approvazione di detto perimetro. Né tale mancanza può essere compensata dalla tesi di fatto sostenuta dal Consorzio secondo la quale il perimetro di contribuenza può coincidere con l’intero comprensorio perché è comunque necessaria ed indispensabile la sua individuazione al fine di invertire l’onere probatorio, Tale mancanza pone quindi a carico del Consorzio l’onere di provare la sussistenza del beneficio diretto di cui hanno goduto, a seguito delle opere di bonifica, i beni del contribuente e tale prova non è stata fornita essendo i documenti depositati in questo grado di giudizio, oltre che generici e non riferibili al presente contenzioso (l’elenco delle opere riguarda gli anni 2008/2011 mentre il contributo è riferito all’anno 2012) sono anche inammissibili perché prodotti in violazione dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992; la parte infatti, non essendosi costituita nel giudizio di primo grado, con la documentazione prodotta assume di provare il beneficio diretto e tale prova non è consentita a meno che il Giudice non la ritenga necessaria ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle fornite nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
L’appello incidentale della parte appellata con il quale viene richiesta la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di causa è meritevole di accoglimento perché, salvo particolari motivi non ravvisabili nel caso di specie, la condanna al pagamento delle spese di lite deve seguire la soccombenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l’appello e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di causa liquidate, per ciascun grado, in € 500,00, oltre accessori di legge.
Firenze, 9 ottobre 2017
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