Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte sezione 3 sentenza n. 430 depositata il 4 aprile 2019
Con appello tempestivamente notificato L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTP di Torino n. 1542/2/17 pronunciata in data 18.12.2017 e depositata in data 20.12.2017ed analiticamente riportata nell’intestazione della presente sentenza e riguardante un ricorso avverso l’avviso di liquidazione del tributo per mancata registrazione a tassa fissa (euro 200,00) del contratto preliminare di compravendita 20.12.2005 con irrogazione delle sanzioni di legge.L’appellante si costituiva in giudizio in data 4.1.2017. L’appellato si costituiva in giudizio in data 18.9.2018.
All’odierna udienza, sentite le parti comparse, la causa veniva riservata per la decisione.
Parte Appellata chiedeva in via preliminare l’inammissibilità dell’appello in quanto introdotto telematicamente mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto con modalità tradizionale/cartacea (e ciò avrebbe imposto di mantenere la stessa modalità anche nel giudizio di appello – richiamava sul punto CTR toscana n. 1377/5/17); nel merito chiedeva la conferma della sentenza appellata:
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEl MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L’appello è fondato e deve quindi essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare deve dichiararsi l’ammissibilità dell’appello proposto. Come visto il contribuente ha sostenuto l’appello dell’Ufficio fosse inammissibile in quanto introdotto telematicamente mentre il giudizio di primo grado era stato introdotto (dal contribuente) con modalità tradizionale/cartacea.
Una simile circostanza, a giudizio di parte appellata (che, come visto, sul punto richiama una pronuncia di merito conforme), avrebbe imposto di mantenere la stessa modalità anche nel giudizio di appello.
L’eccezione è infondata.
La disciplina che regola le modalità di introduzione del giudizio ha natura pacificamente procedurale, per la quale vale il principio der “tempus regitactum”.
Quando l’Ufficio, nel 2017, ha proposto appello poteva legittimamente effettuarlo telematicamente, con la conseguenza èhe nessuna rilevanza (in assenza di una normativa esplicita negatoria) ha la circostanza che la precedente costituzione in giudizio fosse avvenuta (come poteva· legittimamente avvenire) con le forme “tradizionali” cartacee.
Passando al merito dell’appello appare evidente che la sentenza di primo grado si sia fondata più su una logica sostanzialistica, che non su una compiuta valutazione giuridica.
Atteso che, pacificamente, la tassa fissa di registrazione doveva essere versata, altrettanto evidente che le sanzioni per il mancato versamento non potevano essere escluse da un asserito comportamento negligente dell’Ufficio, ma solo ed al più da una mancanza di comportamento colpevole/colposo del contribuente.
Nel caso di specie non è tuttavia emerso che vi fossero/siano ragioni che abbiano potuto indurre, in buona fede il contribuente a non registrare il contratto, con la conseguenza che le sanzioni dovevano essere irrogate e la sentenza che le annulla è illegittima e deve sul punto essere annullata, conformemente e limitatamente, alle richieste dell’Ufficio appellante.
Nessuna decadenza si è infatti maturata (come sostenuto in primo grado dal ricorrente e peraltro nemmeno ribadito ‘nel presente giudizio di appello).
Per quanto attiene all’importo (in misura fissa o proporzionale) della tassa di registrazione deve osservarsi che né l’avviso di liquidazione né l’atto di appello hanno spiegato/giustificato perché la tassazione proporzionale (sulla caparra confirmatoria e sull’acconto prezzo) fosse nel caso di specie applicabile.
In particolare deve evidenziarsi che l’atto di appello dell’Ufficio si incentra sostanzialmente/esclusivamente sulla tipologia di decisione adottata (secondo equità piuttosto che secondo diritto) e non sull’imposta da applicarsi (addirittura le conclusioni dell’appello sono “respingere il ricorso perché infondato’).
Ciò ha consentito a parte appellata di non instaurare, nel presente giudizio, alcun contraddittorio sul punto e, pertanto, porta questa Commissione a concludere per la sostanziale non contestazione da parte dell’Ufficio dell’importo della tassa liquidato in primo grado, ma solo della mancata applicazione delle sanzioni.
Per quanto attiene a dette sanzioni è evidente, viceversa, che l’appello è fondato, non essendoci alcun motivo giuridico fattuale per poter escludere (come ha fatto la “succinta” motivazione di primo grado), l’irrogazione dèlle sanzioni (da determinarsi a cura dell’Ufficio).
Ricorrono nel caso di specie giusti motivi (in particolare il solo parziale accoglimento dell’appello) per compensare interamente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l’appello disponendo l’irrogazione delle sanzioni di legge. ·
Torino, li 13.3.2019
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