AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 novembre 2018, n. 87
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Agevolazione ACE società cooperative agricole
Quesito
La Società X Società Cooperativa Agricola (di seguito l'”istante”) opera nel settore della trasformazione di … conferite dalle aziende agricole socie o, in minor parte, acquistate sul mercato.
L’istante determina il reddito d’impresa applicando il regime analitico.
Nel marzo del “n” la società ha elaborato un Piano di investimenti subordinato al reperimento di finanziamenti a medio e lungo termine per complessivi euro 20.000.000, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari “partecipativi e non”.
La Y Srl, già socio cooperatore, ha acquisito una partecipazione come socio sovventore per Euro …. sottoscrivendo n. … azioni del valore nominale di Euro … ciascuna del Fondo Z (versamento effettuato in data 20 maggio “n”).
La disciplina statutaria consente alla società di emettere strumenti finanziari partecipativi e non, destinati ai soci cooperatori ed a terzi, anche con durata limitata. I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro … ciascuna.
L’Istituto A SpA, società controllata al 100 per cento da M, ha sottoscritto uno strumento finanziario partecipativo dedicato, del valore nominale di Euro … destinato all’aumento del patrimonio netto dell’istante (versamento effettuato in data 29 maggio “n”).
Lo strumento finanziario partecipativo in questione ha le seguenti caratteristiche:
– è un certificato rappresentativo di n. … azioni per un totale di Euro … nominali della durata di 12 anni;
– attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie con gli stessi limiti previsti per le azioni di sovvenzione nonché il diritto di veto su tutte le delibere che hanno una diretta conseguenza sullo strumento finanziario partecipativo sia nelle assemblee ordinarie e straordinarie sia nel consiglio di amministrazione;
– attribuisce il diritto di nomina di un membro del consiglio di amministrazione e di un membro del collegio sindacale ed il privilegio nel rimborso del capitale e dell’avviamento rispetto a tutti gli altri strumenti finanziari emessi o da emettere e la postergazione dell’utilizzo del conferimento di capitale del possessore dello strumento finanziario partecipativo in sede di copertura di eventuali perdite e obbligo di distribuzione di dividendi in presenza di utili.
Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del patrimonio della cooperativa e attribuiscono la qualifica di “socio finanziatore”. Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte, secondo i criteri fissati dall’assemblea straordinaria o nell’apposito regolamento.
La società riferisce che, alla data di redazione della istanza di interpello in esame, non ha mai usufruito della deduzione ACE.
Ciò posto, la società istante chiede chiarimenti in merito alla rilevanza, ai fini della determinazione dell’agevolazione ACE, della sottoscrizione dello strumento finanziario partecipativo destinato all’aumento del patrimonio netto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene siano rilevanti, ai fini della determinazione dell’agevolazione ACE, sia il versamento del socio Y Srl che l'”apporto” proveniente dall’Istituto A SpA.
Ciò in quanto:
(i) il reddito d’impresa viene determinato applicando il regime analitico;
(ii) a fronte dell'”apporto” in questione, l’Istituto A SpA acquisisce la qualifica di socio;
(iii) lo statuto ne chiarisce inequivocabilmente la qualifica di apporto a titolo di capitale.
L’istante intende, inoltre, presentare le dichiarazioni integrative al fine di recuperare le deduzioni non fruite entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento e fa presente che l’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell’articolo 2 del DPR 22 luglio 1988, n. 322, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 9 del D.M. 3 agosto 2017 concernente l’ACE prevede che il beneficio “non si applica alle società: (…) agricole che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR”.
La relazione illustrativa al D.M. citato chiarisce che il regime d’imposizione opzionale, introdotto dal legislatore con il comma 1093 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), si pone in alternativa al regime analitico di determinazione del reddito d’impresa, le cui regole sono contenute nella sezione I del capo II del titolo II del TUIR. La determinazione del reddito su base catastale comporta l’esclusione dal beneficio ACE.
Nel caso di specie la cooperativa agricola determina il reddito con il regime analitico e, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell’agevolazione. La citata relazione illustrativa chiarisce, ancora, che rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio i conferimenti in denaro versati dai soci e partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti.
La citata relazione al decreto ACE del 3 agosto 2017 va ad integrare quanto già descritto nella relazione al precedente decreto del 14 marzo 2012 stabilendo che “Per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, quindi, restano validi i chiarimenti forniti nella relazione al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, ora abrogato”.
La relazione illustrativa al decreto ACE del 14 marzo 2012 chiarisce che, ai fini del calcolo dell’incremento di capitale proprio agevolabile, rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro “senza obbligo di restituzione”.
Nel caso rappresentato, dall’articolo 2 del “Regolamento socio sovventore” relativo alla società istante risulta che in sede di emissione delle azioni di socio sovventore il CdA, con propria delibera, determina, fra l’altro, le modalità di emissione e di remunerazione dei titoli azionari.
In particolare, nel verbale dell’assemblea del 14 maggio 2015 emerge che le modalità di raccolta dei finanziamenti a medio lungo termine necessari per l’avvio del un piano di investimenti avvengono:
– attraverso l’emissione di uno strumento finanziario partecipativo del valore nominale di euro …. riservato all’Istituto A SPA), nonché
– attraverso l’acquisizione, da parte della società Y Srl, di una partecipazione come socio sovventore di euro … attraverso la sottoscrizione delle azioni del fondo Z istituito dalla società con delibera del 23 marzo “n”.
Ciò posto, dalla documentazione prodotta risulta che lo strumento finanziario partecipativo del valore nominale di euro … riservato all’Istituto A SpA abbia una durata limitata pari a 12 anni.
Tale circostanza risulta idonea a qualificare la suddetta somma di denaro alla stregua di un conferimento con obbligo di restituzione la cui irrilevanza, ai fini della determinazione dell’agevolazione, è esplicitata nella relazione illustrativa al decreto ACE del 14 marzo 2012.
Da ciò deriva che l’aumento di capitale in oggetto non può considerarsi rilevante, ai fini ACE, in capo al soggetto istante.
Si rammenta, inoltre, che sulla base di quanto sottoscritto nel verbale del consiglio di amministrazione del 23 marzo 2015 risulta che anche le azioni del fondo Z, sottoscritte dalla società Y Srl, abbiano una durata “limitata” (pari a 12 anni).
Pertanto, anche in relazione al suddetto aumento di capitale, si ritengono applicabili le considerazioni sopra esposte in merito all’irrilevanza dei conferimenti con obbligo di restituzione ai fini dell’incremento di capitale proprio agevolabile ai fini ACE.
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