CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2018, n. 30029
Contenzioso tributario – Accertamento – Riscossione – Plusvalenza – Cessione licenza taxi
Considerato che
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 24/06/11, depositata il 2.02.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il contenzioso traeva origine dall’avviso di accertamento, notificato al controricorrente M.V., relativo all’anno d’imposta 2004, con il quale era recuperata a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione della licenza del servizio taxi, determinata in € 124.979,00.
Il contribuente, che contestava l’accertamento sostenendo che il trasferimento fosse avvenuto a titolo di liberalità tra padre e figlio, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che con sentenza n. 278/21/08 ne accoglieva le ragioni, affermando che la cessione configurava un trasferimento d’azienda, ma poiché il suo trasferimento ad un familiare per causa di morte o a titolo gratuito, come nel caso di specie, non costituiva plusvalenza, l’atto impositivo era infondato.
L’Amministrazione proponeva appello, affermando che la donazione non risultava eseguita con atto pubblicò richiesto ad substantiam, sicchè mancavano i requisiti dell’atto di liberalità della cessione, con conseguente diritto dell’ufficio alla ripresa fiscale al valore di cessione.
La Commissione regionale, con la sentenza ora impugnata, rigettava l’appello.
L’Ufficio con un unico motivo ha censurato la sentenza dolendosi della violazione degli artt. 782 e 2556 c.c., nonché della falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza erroneamente riconosciuto la gratuità della cessione della licenza taxi dal padre al figlio, pur in difetto di atto scritto di donazione.
Si costituiva il contribuente, che contestava le avverse difese sostenendo la correttezza delle argomentazioni del giudice d’appello, e affermando che comunque si trattava di atto di liberalità non rientrante nella donazione di cui all’art. 782 c.c.
Ritenuto che
Il motivo di ricorso è fondato.
L’Ufficio non nega il principio secondo cui il trasferimento di una azienda dal padre al figlio per atto di donazione non produca plusvalenza (Cass., Sez. 5, sent. n. 6837 del 2001), né ovviamente che l’esercizio del trasporto con taxi costituisca attività imprenditoriale, sicchè il trasferimento della licenza si inquadra nel trasferimento dell’azienda (sulla natura della licenza per l’esercizio del servizio di taxi quale bene primario nell’ambito dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone, cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, sent. 17476 del 2017). Ciò che invece afferma è che la donazione non sarebbe avvenuta nella forma dell’atto pubblico, richiesto ad substantiam per la validità del medesimo trasferimento. A tal fine invoca l’art. 1350 c.c. e l’art. 2556 c.c., il quale ultimo, disciplinando il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda, richiede l’atto scritto ad probationem, «salvo l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto». Invoca peraltro l’art. 782 c.c., che impone la forma dell’atto pubblico sotto pena di nullità. Dal tenore delle norme la ricorrente fa discendere la necessità della forma solenne per la donazione della licenza di esercizio del servizio taxi, concludendo che diversamente, in sua assenza, il trasferimento non poteva essere considerato gratuito, mancando degli elementi costitutivi della donazione.
Va peraltro rammentato che non ha rilievo affermare che l’art. 1350, co. 1, n. 1, c.c., imponga la forma dell’atto pubblico quale requisito di validità di un trasferimento con espresso riferimento agli immobili, perché nella donazione è richiesta la forma solenne ad substantiam indipendentemente dalla natura immobiliare o mobiliare del bene donato. Alla carenza della forma si accompagna pertanto la nullità dell’atto di liberalità ed a maggior ragione la mancanza di prova del medesimo negozio.
Ne consegue che il trasferimento della licenza del servizio taxi nel caso di specie doveva presumersi a titolo oneroso. Questa Corte proprio in tema di cessione di licenza taxi ha affermato che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell’ambito dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dall’art. 9 della I. n. 21 del 1992, realizza, se avvenga come si presume a titolo oneroso, una plusvalenza, risultando irrilevante, ai fini tributari, la nullità della cessione per contrasto con norme imperative (Cass., sent. 17476 del 2017, cit.).
La sentenza si è invece limitata a sostenere che il trasferimento d’azienda non richiedeva la forma scritta ad substantiam, non tenendo conto della necessità dell’atto pubblico. Ha poi affermato che il trasferimento da padre a figlio per lo stretto rapporto di parentela costituiva una presunzione della gratuità della cessione, senza considerare che in assenza di elementi che deponessero a favore della liberalità la cessione della licenza del servizio taxi faceva al contrario presumere la onerosità del trasferimento. Emerge allora l’erronea applicazione delle norme relative al caso di specie, in assenza di elementi, anche fattuali, su cui fondare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata. Né assume pregio quanto rappresenta nel controricorso la difesa del contribuente in ordine alla esistenza di negozi gratuiti atipici traslativi.
In conclusione il ricorso è fondato e la sentenza va cassata. Non essendovi peraltro necessità di accertamenti di fatto, poiché dagli atti non sono emersi elementi che evidenzino l’opportunità di ulteriori accertamenti, va rigettato il ricorso introduttivo del M..
Considerato che
All’esito segue la compensazione delle spese di causa relativamente ai gradi di merito, mentre secondo il criterio della soccombenza il contribuente va condannato alle spese del presente giudizio nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del M.. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente alla rifusione in favore della Agenzia delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.200,00, oltre spese prenotate a debito.
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